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Circolare

Circolare n. 40 del 27/06/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per effetto del riordino degli organismi collegiali previsto dal decreto-legge n. 223 del 2006, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive è soppresso. Di conseguenza cessano le disposizioni che ne regolavano l'attività e viene meno anche il meccanismo del silenzio-assenso collegato alla sua inerzia. Rimane però ferma la possibilità per il contribuente di chiedere il parere preventivo all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991, e continuano ad applicarsi le regole procedurali del D.M. n. 195 del 1997, limitatamente alle parti compatibili.

Soppressione del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive e disciplina residua dell'interpello

Interpello per l'applicazione delle norme antielusive e soppressione del comitato consultivo

La circolare n. 40/E del 27 giugno 2007 interviene per chiarire gli effetti della soppressione del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, disposta nell'ambito del riordino degli organismi collegiali previsto dal decreto-legge n. 223 del 2006. Il documento ricostruisce la disciplina applicabile dopo la soppressione dell'organo, individuando le norme che cessano di avere efficacia e quelle che, invece, restano in vigore.

Soppressione del comitato consultivo

Il comitato consultivo era stato istituito dall'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il compito di esprimere pareri sulle richieste dei contribuenti relative all'applicazione di disposizioni antielusive ai casi concreti. La circolare spiega che l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto il riordino e la possibile soppressione degli organismi collegiali delle amministrazioni pubbliche per contenere la spesa.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 29, come modificato dal decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, stabilisce che gli organismi non individuati entro il 15 maggio 2007 dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono soppressi. Poiché il comitato consultivo non risulta individuato nei provvedimenti richiamati, esso deve considerarsi soppresso.

Effetti sulla disciplina dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991

La soppressione del comitato comporta l'implicita abrogazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991 che disciplinavano l'attività dell'organismo e l'efficacia dei pareri resi. Viene meno, in particolare, la previsione del comma 10 secondo la quale, in caso di mancata risposta della Direzione generale, il contribuente poteva rivolgersi al comitato, e la mancata risposta del comitato entro i termini, seguita da diffida ad adempiere, equivaleva a silenzio-assenso.

La circolare sottolinea che il silenzio-assenso era legato esclusivamente all'inerzia del comitato consultivo e, venuto meno l'organo, non può più operare.

Caducazione delle disposizioni attuative collegate

Con l'abrogazione delle norme sull'attività del comitato cessano di avere efficacia anche le disposizioni attuative contenute nel D.M. 13 giugno 1997, n. 194, che disciplinava organizzazione interna, funzionamento e dotazioni finanziarie del comitato, nonché nel D.M. 20 dicembre 1999, relativo al deposito, alla raccolta, alla conservazione e alla pubblicazione dei pareri deliberati dall'organo soppresso.

Permanenza del parere preventivo dell'Agenzia delle entrate

Nonostante la soppressione del comitato, la circolare precisa che resta in vigore l'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991. Tale disposizione consente al contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto suscettibile di applicazione delle norme antielusive, di richiedere un preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze, oggi Agenzia delle entrate, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta qualificazione tributaria della fattispecie.

In sostanza, permane la possibilità per il contribuente di ottenere il parere dell'Agenzia delle entrate sull'applicazione ai casi concreti delle disposizioni antielusive richiamate dall'articolo 21, comma 2, della legge n. 413 del 1991.

Regole procedurali ancora applicabili

Restano altresì in vigore le disposizioni del D.M. 13 giugno 1997, n. 195, che disciplinano le modalità di invio delle richieste di parere all'Agenzia delle entrate e la comunicazione dei pareri al contribuente. La circolare precisa però che tali regole continuano ad applicarsi solo per le parti non riferite all'attività del comitato consultivo, ormai soppresso.

Trattazione delle istanze in attesa della disciplina armonizzata

Il documento conclude evidenziando che, in attesa di una puntuale disciplina dell'interpello nell'ambito dell'armonizzazione delle diverse forme di interpello prevista dalla delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dell'Atto Camera n. 1762, l'Agenzia delle entrate tratterà con sollecitudine le istanze presentate ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

Punti principali

Soppressione del comitato consultivo

Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito dall'articolo 21 della legge n. 413 del 1991, è soppresso in applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato. La soppressione deriva dal mancato inserimento dell'organismo nei provvedimenti previsti per il riordino entro il 15 maggio 2007.

Caducazione della disciplina sul comitato e del silenzio-assenso

Con la soppressione dell'organo vengono implicitamente abrogate le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991 che disciplinavano attività ed effetti dei pareri del comitato. In particolare, non opera più la previsione secondo cui l'inerzia del comitato, dopo i termini previsti e la diffida del contribuente, equivaleva a silenzio-assenso.

Norme attuative non più applicabili

Vengono meno anche le disposizioni attuative contenute nel D.M. 13 giugno 1997, n. 194, sull'organizzazione e il funzionamento del comitato, e nel D.M. 20 dicembre 1999, relativo a deposito, raccolta, conservazione e pubblicazione dei pareri del comitato.

Permanenza del parere preventivo dell'Agenzia delle entrate

Resta vigente l'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991, che consente al contribuente di richiedere preventivamente il parere alla competente direzione generale, oggi Agenzia delle entrate, fornendo tutti gli elementi utili alla qualificazione tributaria della fattispecie. La circolare richiama anche l'articolo 11, comma 6, della legge n. 212 del 2000, che salva la possibilità di richiedere il parere dell'amministrazione finanziaria in materia di elusione fiscale.

Regole procedurali ancora in vigore

Restano applicabili le disposizioni del D.M. 13 giugno 1997, n. 195, sulle modalità di invio delle richieste di parere all'Agenzia delle entrate e sulla comunicazione dei pareri al contribuente, con l'esclusione delle parti riferite al soppresso comitato consultivo.

Gestione delle istanze in attesa di una disciplina armonizzata

In attesa della disciplina puntuale dell'interpello nell'ambito dell'armonizzazione delle diverse forme di interpello prevista dalla delega dell'Atto Camera n. 1762, l'Agenzia delle entrate si impegna a trattare con sollecitudine le istanze presentate ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

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