Circolare n. 41 del 6/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti del decreto 4 luglio 2007 sul sistema degli studi di settore per il 2006, introducendo nuove regole sul livello di congruità, sulla possibilità di accertamento e sulla motivazione degli atti quando intervengono gli indicatori di normalità economica. Definisce inoltre quando opera la maggiorazione del 3% per l’adeguamento in dichiarazione, proroga al 9 luglio 2007 i versamenti dovuti da specifiche categorie di contribuenti e anticipa che, per gli studi in evoluzione dal 2007, l’indicatore "Valore aggiunto per addetto" sarà sostituito.
Modifiche al D.M. 20 marzo 2007 sugli indicatori di normalità economica, proroga dei versamenti 2007 e precisazioni sugli studi di settore
Modifiche al D.M. 20 marzo 2007 sugli indicatori di normalità economica, proroga dei versamenti 2007 e ulteriori precisazioni in materia di studi di settore
La circolare interviene sulle novità introdotte dal decreto 4 luglio 2007 in materia di studi di settore e indicatori di normalità economica, fornendo chiarimenti operativi sia sul regime degli accertamenti sia sugli effetti della proroga dei termini di versamento per il 2007. Vengono inoltre anticipate alcune indicazioni sugli studi di settore in evoluzione dal periodo d’imposta 2007.
Ambito della circolare e quadro normativo
Il documento chiarisce gli effetti del decreto 4 luglio 2007, che ha modificato il D.M. 20 marzo 2007 recante l’approvazione di specifici indicatori di normalità economica. La circolare richiama altresì:
- l’art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che introduce gli indicatori di normalità economica;
- l’art. 10, comma 4-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146, relativo alla preclusione degli accertamenti presuntivi nei confronti dei contribuenti congrui;
- il D.P.C.M. 14 giugno 2007, che ha differito i termini di versamento per i soggetti interessati dagli studi di settore.
Nuovo livello di riferimento per la congruità
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 4 del D.M. 20 marzo 2007 stabilisce che gli accertamenti basati sugli studi di settore non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche mediante adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi almeno pari al maggiore tra:
- il livello minimo risultante dall’applicazione degli studi di settore tenendo conto degli indicatori di normalità economica;
- il livello puntuale di riferimento determinato senza tener conto degli indicatori.
Ne deriva che, per gli studi interessati dagli indicatori, il contribuente è considerato congruo solo se il dichiarato raggiunge o supera il valore più elevato tra i due. La circolare chiarisce anche che l’Ufficio non può utilizzare, ai fini dell’accertamento, i maggiori valori derivanti dai soli indicatori quando il contribuente risulti congruo secondo la regola sopra descritta.
Esempi applicativi sulla congruità
La circolare illustra il funzionamento della nuova regola con quattro esempi riferiti al periodo d’imposta 2006. Dalla casistica emerge che:
- se il valore minimo con indicatori è superiore al valore puntuale senza indicatori, il contribuente non è congruo se dichiara un importo inferiore al minimo con indicatori;
- se il valore puntuale senza indicatori è superiore al minimo con indicatori, il contribuente non è congruo se dichiara un importo compreso tra i due valori ma inferiore al puntuale;
- se il dichiarato è inferiore al maggiore dei due valori di riferimento, l’eventuale scostamento può essere recuperato in accertamento;
- il contribuente è invece considerato congruo se dichiara almeno il maggiore tra il minimo con indicatori e il puntuale senza indicatori.
Valenza probatoria dei maggiori valori determinati dagli indicatori
La circolare precisa che, nelle ipotesi in cui il livello di riferimento ai fini della congruità sia rappresentato dal ricavo o compenso minimo derivante dagli indicatori di normalità economica, l’avviso di accertamento deve essere sorretto da ulteriori elementi probatori. Ciò risponde agli impegni assunti con le associazioni di categoria e ai successivi comunicati stampa del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 27 giugno e del 3 luglio 2007.
La motivazione dell’atto deve quindi tenere conto:
- delle specifiche condizioni del contribuente;
- delle caratteristiche dell’attività svolta;
- delle possibili cause giustificative già richiamate nelle circolari n. 31/E e 38/E del 2007.
La specifica motivazione riguarda la parte dei maggiori ricavi o compensi che eccede l’ammontare derivante dalla sola analisi di congruità, come chiarito con l’esempio riportato nella circolare.
Accertamenti presuntivi e art. 10, comma 4-bis, legge n. 146/1998
Il nuovo comma 1-ter del D.M. 20 marzo 2007 ridefinisce il "livello di congruità" rilevante ai fini dell’art. 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998. Anche in questo caso, il livello di congruità coincide con il maggiore tra:
- il livello minimo di ricavi o compensi risultante dagli studi di settore con gli indicatori di normalità economica;
- il livello puntuale di riferimento risultante dagli studi senza indicatori.
Per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, un importo almeno pari a tale soglia, gli accertamenti presuntivi possono essere effettuati solo alle condizioni stabilite dalla norma, vale a dire se:
- l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante da ricostruzione presuntiva, supera il 40% dei ricavi o compensi dichiarati;
- oppure supera, in valore assoluto, 50.000 euro.
Restano ferme le ulteriori precisazioni già fornite con la circolare n. 31/E del 22 maggio 2007.
Maggiorazione del 3% per l’adeguamento in dichiarazione
La circolare affronta poi la corretta applicazione della maggiorazione del 3% prevista dall’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 195/1999 in caso di adeguamento in dichiarazione ai risultati degli studi di settore.
Per il solo periodo d’imposta 2006, la maggiorazione del 3%:
- non si applica se il valore di riferimento a cui il contribuente si adegua è il ricavo o compenso minimo calcolato con gli indicatori di normalità economica;
- si applica invece, sussistendone le condizioni, se il valore di riferimento coincide con il ricavo o compenso puntuale determinato senza indicatori, cioè quando quest’ultimo è superiore al minimo con indicatori.
La circolare fornisce due casi esemplificativi: nel primo, il contribuente che si adegua al valore puntuale senza indicatori deve versare la maggiorazione; nel secondo, se il valore di riferimento è quello minimo con indicatori, la maggiorazione non è dovuta.
Proroga dei termini di versamento per il 2007
Il D.P.C.M. 14 giugno 2007 ha differito i termini di versamento per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. In particolare:
- i versamenti originariamente dovuti entro il 18 giugno 2007 possono essere effettuati entro il 9 luglio 2007 senza maggiorazione;
- i versamenti eseguiti dal 10 luglio all’8 agosto 2007 sono ammessi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga si estende anche:
- ai soci delle società di persone;
- agli associati di associazioni tra artisti o professionisti;
- ai collaboratori di imprese familiari;
- ai coniugi di aziende coniugali;
- ai soci di società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR.
Sono ricompresi anche i soggetti interessati da cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore, purché esercitino attività per le quali lo studio sia stato approvato.
La proroga non si applica invece:
- ai contribuenti che, pur esercitando attività per le quali è previsto uno studio di settore, dichiarino per il 2006 ricavi di cui all’art. 85, comma 1, TUIR, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, superiori al limite stabilito per quello specifico studio;
- ai contribuenti cui si applicano i parametri di cui all’art. 3, comma 181, della legge n. 549/1995;
- ai soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, cioè ai contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare obbligati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.
Rateazione dei versamenti
La circolare precisa che il D.P.C.M. 14 giugno 2007 non modifica le modalità e i termini della rateazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997. Tuttavia, poiché la prima rata coincide con il termine del saldo o dell’acconto, per i soggetti prorogati tale termine si intende differito al 9 luglio 2007, oppure all’8 agosto 2007 in caso di versamento con la maggiorazione dello 0,40%.
Restano invariati i termini delle rate successive:
- giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA;
- fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
Studi di settore in evoluzione dal periodo d’imposta 2007
In chiusura, la circolare anticipa che i prossimi studi di settore in evoluzione, efficaci dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzeranno più l’indicatore "Valore aggiunto per addetto" per la stima di maggiori ricavi o compensi. Tale indicatore sarà sostituito da un altro.
Per gli studi già approvati e vigenti per il periodo d’imposta 2006, invece, l’indicatore "Valore aggiunto per addetto" continua a concorrere, insieme agli altri indicatori approvati con il D.M. 20 marzo 2007, alla stima dei ricavi o compensi fondatamente attribuibili al contribuente secondo le regole sopra richiamate.
Punti principali
Modifica del livello di riferimento per la congruità
Per gli studi di settore cui si applicano gli indicatori di normalità economica, il contribuente è considerato congruo se i ricavi o compensi dichiarati, anche per effetto dell’adeguamento, sono pari o superiori al maggiore tra: il livello minimo calcolato con gli indicatori e il livello puntuale determinato senza indicatori. Di conseguenza, l’Ufficio non può fondare l’accertamento sui maggiori valori derivanti dagli indicatori quando il contribuente ha raggiunto il livello minimo con indicatori, se il valore puntuale senza indicatori è inferiore.
Valenza probatoria dei maggiori valori derivanti dagli indicatori
Quando il livello di riferimento ai fini della congruità coincide con il ricavo/compenso minimo calcolato con gli indicatori, l’avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato con ulteriori elementi probatori. La motivazione riguarda la parte di maggiori ricavi o compensi eccedente quanto deriverebbe dalla sola analisi di congruità, tenendo conto delle condizioni specifiche del contribuente e dell’attività svolta, nonché delle possibili cause giustificative già richiamate nelle circolari n. 31/E e 38/E del 2007.
Preclusione degli accertamenti presuntivi per i contribuenti congrui
Il nuovo comma 1-ter del decreto 20 marzo 2007 ridefinisce il livello di congruità rilevante ai fini dell’art. 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998. Per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi almeno pari al maggiore tra il minimo con indicatori e il livello puntuale senza indicatori, gli accertamenti presuntivi restano possibili solo se le attività non dichiarate superano il 40% dei ricavi/compensi dichiarati oppure superano in valore assoluto 50.000 euro.
Maggiorazione del 3% in caso di adeguamento in dichiarazione
Per il solo periodo d’imposta 2006, la maggiorazione del 3% prevista dall’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 195/1999 si applica solo quando il valore a cui il contribuente si adegua deriva dalla tradizionale analisi di congruità e non è influenzato dagli indicatori di normalità economica. Se invece il valore di riferimento è il minimo con indicatori, la maggiorazione non è dovuta, perché lo studio è considerato, sotto questo profilo, come "revisionato".
Proroga dei termini di versamento per il 2007
Il D.P.C.M. 14 giugno 2007 sposta dal 18 giugno al 9 luglio 2007 il termine per i versamenti derivanti dalla dichiarazione unificata annuale per i soggetti interessati dagli studi di settore, senza maggiorazione. Dal 10 luglio all’8 agosto 2007 è possibile versare con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La proroga si estende anche a soci, associati, collaboratori familiari, coniugi di aziende coniugali e soci di società trasparenti, ma non opera per chi supera i limiti di ricavi/compensi previsti dallo specifico studio, per i soggetti in regime di parametri, né per chi non presenta la dichiarazione unificata annuale.
Studi di settore in evoluzione dal periodo d’imposta 2007
Per gli studi di settore in evoluzione, efficaci dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, l’indicatore "Valore aggiunto per addetto" non sarà più utilizzato per stimare maggiori ricavi o compensi e sarà sostituito da un altro indicatore. Fino agli studi vigenti per il 2006, invece, tale indicatore continua a concorrere alla stima dei ricavi o compensi secondo le regole chiarite al paragrafo sulla congruità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 6 lug 2007Circolare n. 42 del 6/07/2007
- Circolare · 9 lug 2007Circolare n. 44 del 9/07/2007
- Circolare · 9 lug 2007Circolare n. 43 del 9/07/2007
- Circolare · 10 lug 2007Circolare n. 45 del 10/07/2007
- Circolare · 27 giu 2007Circolare n. 39 del 27/06/2007
- Circolare · 27 giu 2007Circolare n. 40 del 27/06/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →