Circolare n. 44 del 9/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indicazioni operative per la disapplicazione, totale o parziale, della disciplina sulle società non operative in presenza di oggettive situazioni che impediscono il raggiungimento dei ricavi minimi. Vengono esaminati numerosi casi concreti: società immobiliari con beni inutilizzabili o vincoli amministrativi, società in liquidazione, holding, società assoggettate o meno a procedure concorsuali, altre fattispecie particolari e alcune cause di esclusione automatica. Il criterio guida è la verifica dell’effettiva oggettività dell’impedimento, con particolare attenzione alla distinzione tra situazioni non imputabili al contribuente e scelte imprenditoriali soggettive.
Chiarimenti sulla disapplicazione della disciplina sulle società non operative (art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994)
Profili interpretativi per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di società non operative. Il focus è sulle istanze di interpello presentate ex art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e sui casi in cui la disciplina può essere disapplicata per effetto di oggettive situazioni che impediscono il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze, dei proventi e del reddito minimo richiesti dalla norma.
Criterio generale: oggettività della situazione impeditiva
La circolare ribadisce che la disapplicazione presuppone la dimostrazione di circostanze oggettive, non riconducibili alla volontà del contribuente, che abbiano reso impossibile il superamento del test di operatività. La verifica non è solo formale, ma sostanziale: occorre accertare se la situazione impeditiva sia reale, concreta e idonea a spiegare il mancato raggiungimento dei ricavi presunti. In alcuni casi, la disapplicazione può essere totale; in altri, quando l’impedimento riguarda solo determinati asset o un periodo limitato, può essere riconosciuta una disapplicazione parziale.
Società immobiliari
La parte più ampia della circolare riguarda le società immobiliari, per le quali viene spesso in rilievo la possibilità di neutralizzare dal test singoli immobili o singole componenti patrimoniali non produttive di reddito.
Nel caso di patrimonio parzialmente inutilizzabile, la disapplicazione può riguardare soltanto gli asset concretamente inagibili o non ancora ristrutturati. La società, in presenza di un complesso immobiliare solo in parte produttivo, può chiedere che i valori dei beni inutilizzabili non siano considerati nel test di operatività; a seguito del provvedimento favorevole, il contribuente dovrà non applicare i coefficienti di redditività sui beni disapplicati e non conteggiare gli eventuali ricavi direttamente collegati a tali asset.
Un caso analogo riguarda la società immobiliare in attesa di autorizzazioni amministrative. Se la mancata concessione edilizia o altra autorizzazione indispensabile ha impedito l’avvio dell’attività prevista dall’oggetto sociale, tale circostanza può costituire una situazione oggettiva idonea alla disapplicazione. La circolare precisa che, se l’immobile oggetto del vincolo è l’unico asset rilevante, la disapplicazione è totale.
È considerata meritevole di favore anche la locazione di un unico immobile a canoni vincolati, quando il canone deriva da una valutazione tecnica obbligatoria dell’UTE, oggi Agenzia del Territorio, soprattutto se il bene è locato a un soggetto pubblico. In tale ipotesi, la congruità del canone è desunta dalla valutazione dell’organo tecnico dell’Amministrazione finanziaria.
Diversamente, non è sufficiente il mero fatto che il terreno agricolo sia incolto e che i soci siano impegnati in altre attività: manca, in assenza di una strategia imprenditoriale o di iniziative coerenti con l’oggetto sociale, una vera oggettiva situazione che legittimi la disapplicazione.
Rilevante anche il caso della società che subentra in un contratto di locazione già in corso. Se il canone risulta inferiore al mercato ma il contribuente non ha potuto modificarlo perché è subentrato in un contratto predisposto da terzi, l’istanza può essere accolta, salvo eventuali profili elusivi.
Più restrittiva è invece la posizione sulla società immobiliare con vecchio canone di locazione congruo: la disapplicazione non è ammessa se non si dimostra che il canone pattuito al momento della stipula era già almeno pari al mercato. Il fatto che il contratto sia stato liberamente definito dalla società fa venir meno il presupposto oggettivo.
La circolare affronta anche il caso del contratto rinnovato con canone aggiornato ai valori di mercato. In tale ipotesi è possibile una disapplicazione limitata all’immobile, purché il canone originario fosse congruo al tempo della stipula. In tal caso, ai fini del test, il contribuente può escludere dalla media i canoni dei periodi precedenti e confrontare i ricavi presuntivi con i soli canoni riferiti all’anno considerato.
Non è invece riconosciuta la disapplicazione nel caso di contratti di locazione immobiliare tra società con identica compagine sociale, poiché la coincidenza delle compagini esclude l’oggettiva impossibilità di modificare i contratti.
Infine, il blocco edificatorio sui terreni può costituire una situazione oggettiva solo se la società ha acquistato i terreni prima dell’entrata in vigore della disciplina regionale che impone il vincolo. Se, invece, la società acquista terreni già gravati dal blocco, il mancato conseguimento dei ricavi dipende da una scelta imprenditoriale soggettiva, non da un impedimento oggettivo.
Società in liquidazione
La circolare chiarisce che lo stato formale di liquidazione non basta da solo a escludere la società dalla disciplina delle non operative. Occorre verificare l’effettività della liquidazione e la presenza di iniziative che dimostrino l’intenzione concreta di portarla a termine.
Nel caso di società in liquidazione con progetto di fusione depositato, il solo fatto che sia stato avviato un progetto di incorporazione non esclude la disciplina: la disapplicazione è ammessa solo se la liquidazione è effettiva e finalizzata al realizzo del patrimonio, indipendentemente dal progetto di fusione.
Diversa è la fattispecie della liquidazione giudiziaria bloccata da vicende complesse, come l’indisponibilità di definire la quota spettante agli eredi di un socio deceduto e le difficoltà legate al coinvolgimento di una procedura fallimentare. In presenza di tale stallo oggettivo, la circolare ritiene possibile la disapplicazione.
Al contrario, quando la società in liquidazione continua a compiere atti di ordinaria amministrazione e di gestione tipica dell’attività ordinaria, senza evidenze di un’effettiva volontà di liquidare, non si configurano situazioni oggettive idonee a giustificare la disapplicazione.
Società holding e partecipazioni
Per le holding viene riaffermato il principio secondo cui l’operatività va verificata, in linea generale, in capo alle partecipate. La disapplicazione della holding dipende quindi, normalmente, dal fatto che le società partecipate siano operative o abbiano ottenuto a loro volta un provvedimento favorevole.
Viene però precisato che l’esclusione automatica prevista per i soggetti obbligati per legge a costituirsi in forma di società di capitali non si estende agli intermediari finanziari di cui all’art. 113 del T.U.B. La ragione è che per questi soggetti non sussiste un obbligo di assumere necessariamente una forma societaria di capitali per esercitare l’attività, né un vincolo di oggetto sociale esclusivamente finanziario.
Nel caso di holding che controlla una sub-holding estera, la disciplina si applica comunque alla holding italiana, anche se la società estera è esclusa ex lege dall’art. 30 perché non residente e priva di stabile organizzazione in Italia. La holding può però dimostrare che le oggettive situazioni rilevanti sono riferibili alle società indirettamente partecipate. Resta ferma la possibile applicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’art. 73, comma 5-bis, del TUIR alla società estera, qualora ne ricorrano i presupposti.
La circolare considera operativa la società partecipata che realizza ricavi superiori a quelli presunti, ma che non dispone di utili o riserve distribuibili per effetto delle perdite e del vincolo di sospensione di imposta: in tale caso, ricorrono le condizioni per la disapplicazione in capo alla holding.
Non è invece possibile escludere dalla disciplina una partecipazione detenuta in nuda proprietà quando l’usufrutto delle azioni appartiene ai soci persone fisiche della holding. La partecipazione resta rilevante ai fini del test, poiché l’asset continua a essere idoneo a configurare una situazione di disponibilità economica in favore dei soci.
Procedure concorsuali
La circolare precisa che le società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa dopo il 3 luglio 2006 sono escluse automaticamente dall’applicazione dell’art. 30 anche per il periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006 che si chiude con la dichiarazione di fallimento. Le ragioni dell’esclusione valgono infatti anche per il periodo immediatamente precedente, nel quale si sono concretizzati i presupposti della procedura.
Per il concordato preventivo la soluzione è diversa: la società ammessa a concordato non è esonerata automaticamente e deve comunque presentare istanza di disapplicazione. Ciò perché conserva il potere di amministrazione, sia pure con i limiti previsti per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, e continua l’esercizio dell’impresa. La disapplicazione sarà concessa solo in presenza di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi.
Altre fattispecie particolari
La circolare si occupa anche della società il cui unico asset è il credito derivante dalla cessione dell’azienda. Poiché ai fini del test rilevano solo i crediti di finanziamento, e non quelli di natura commerciale, il credito da cessione dell’azienda non entra nella base di calcolo. Se tale credito costituisce l’unico asset, la società non è soggetta alla disciplina delle società non operative.
Quanto ai beni rivalutati, viene chiarito che il criterio già espresso per gli immobili vale anche per gli altri beni d’impresa e partecipazioni rivalutabili ai sensi della legge n. 266/2005 e della legge n. 342/2000: fino al 2007 il test si effettua sul valore non rivalutato, mentre dal 2008 rileva il maggior valore rivalutato. Per gli immobili abitativi rivalutati resta ferma la specifica riduzione dei coefficienti prevista dalla normativa.
Per la società con bene strumentale in corso di completamento e in attesa di licenza amministrativa, la circolare riconosce la disapplicazione se l’attività è rimasta di fatto impedita dall’inutilizzabilità del bene strumentale e dal ritardo nel rilascio della licenza, circostanze non imputabili alla volontà dell’imprenditore.
Nel caso di società in attesa di contributi pubblici, la disapplicazione è possibile se i finanziamenti sono stati tempestivamente richiesti, già riconosciuti e imputati a bilancio, ma non erogati per causa non imputabile alla società, essendo tale ritardo la ragione del mancato raggiungimento dei ricavi minimi.
Diverso è il caso della società in attesa di autorizzazione del Servizio sanitario nazionale: se l’autorizzazione riguarda solo una specifica modalità di esercizio in convenzione, e non l’avvio in sé dell’attività, non sussiste l’oggettiva impossibilità di produrre ricavi sufficienti. La situazione sarebbe invece diversa per soggetti costituiti esclusivamente per operare in convenzione, ma tale ipotesi non coincide con il caso esaminato.
Per la società trasformata, la circolare precisa che entrambe le società coinvolte nell’operazione straordinaria devono compilare il prospetto per il test di operatività. La società trasformanda considera il periodo ante trasformazione e i due esercizi precedenti; la società risultante dalla trasformazione, invece, effettua il test sul solo periodo di attività residua dell’esercizio di costituzione e, per l’anno successivo, sulla media del periodo in osservazione e dell’esercizio di costituzione.
Infine, per la società che noleggia imbarcazioni da diporto, si afferma che le navi da diporto destinate al noleggio possono essere ricondotte al comparto "immobili" con coefficiente del 6%, purché siano effettivamente utilizzate per attività commerciali di noleggio disciplinate dal codice della navigazione. Quanto alla stagionalità, se l’esercizio è annuale e i beni sono posseduti per tutto il periodo d’imposta, è possibile valutare in sede di disapplicazione gli effetti derivanti dalla natura stagionale dell’attività, anche mediante disapplicazione parziale riferita ai periodi di effettiva attività.
Cause di esclusione automatiche e principio finale
Tra le esclusioni automatiche, la circolare ricomprende le società costituite per obbligo di legge in forma di società di capitali e le società che controllano società quotate, nonché le società quotate e quelle da esse controllate, anche indirettamente. Per le partecipazioni di minoranza in società quotate è riconosciuta una disapplicazione parziale automatica, senza necessità di interpello, perché la società quotata è per legge operativa.
In chiusura, viene precisato che un precedente comportamento dichiarativo del contribuente, consistente nell’aver assoggettato in passato il reddito a determinazione presuntiva, non vincola automaticamente l’esito dell’istanza futura. Se permangono le oggettive situazioni richieste dalla norma, il Direttore regionale può comunque accogliere la richiesta di disapplicazione. Le Direzioni regionali sono invitate ad uniformarsi a tali indicazioni.
Punti principali
Finalità e ambito della circolare
La circolare chiarisce il trattamento delle istanze di interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative di cui all’art. 30, comma 4-bis, della L. 724/1994, presentate ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973. L’obiettivo è indicare quando ricorrono le "oggettive situazioni" idonee a giustificare la disapplicazione, totale o limitata a singoli asset o a parte del triennio rilevante.
Società immobiliari e disapplicazione parziale
Per le società immobiliari viene riconosciuta, in più casi, la possibilità di disapplicazione parziale quando l’oggettiva situazione riguarda solo alcuni beni autonomamente individuabili. Ciò vale, ad esempio, per immobili inagibili o non ancora ristrutturati, per beni in attesa di autorizzazioni amministrative indispensabili, per canoni di locazione vincolati da valutazioni tecniche della PA, per subentro in contratti già in essere non modificabili dal contribuente, o per terreni soggetti a blocco edificatorio per cause normative o urbanistiche non imputabili alla società.
Società in liquidazione e procedure concorsuali
La circolare distingue tra stato formale di liquidazione e liquidazione effettiva: la disapplicazione è possibile solo se la liquidazione è realmente in corso e finalizzata al realizzo del patrimonio sociale. È ritenuta invece favorevole la disapplicazione in una liquidazione giudiziaria bloccata da circostanze oggettive, mentre non basta il mero deposito di un progetto di fusione. Per le procedure concorsuali, le società fallite o in liquidazione coatta amministrativa dichiarate dopo il 3 luglio 2006 sono escluse automaticamente anche per il periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006 che si chiude con la dichiarazione di fallimento; il concordato preventivo, invece, non comporta esonero automatico dall’istanza.
Holding e partecipazioni
Per le holding si conferma che l’analisi dell’operatività va, di regola, trasferita alle società partecipate: se le partecipate sono operative o hanno ottenuto disapplicazione, ciò può riflettersi favorevolmente sulla holding. La circolare precisa inoltre che non ricorre l’esclusione automatica per gli intermediari finanziari ex art. 113 T.U.B., perché non è per essi previsto l’obbligo di costituirsi in forma di società di capitali. Sono affrontati anche i casi di sub-holding estere, di partecipazioni di controllo prive di riserve distribuibili e di partecipazioni detenute in nuda proprietà, per le quali l’asset resta rilevante ai fini del test.
Altre fattispecie particolari e criteri di valutazione
Sono esaminati casi ulteriori: credito da cessione dell’unica azienda, beni rivalutati, bene strumentale in corso di completamento e in attesa di licenza, attesa di contributi pubblici, attesa di autorizzazione del S.S.N., società trasformate e noleggio di imbarcazioni da diporto. Il filo conduttore è la necessità che l’impedimento sia oggettivo, non dipendente da scelte del contribuente, e che sia effettivamente idoneo a spiegare il mancato superamento del test di operatività.
Cause di esclusione automatiche
La circolare conferma alcune esclusioni automatiche: società che, per legge, devono costituirsi in forma di società di capitali per la particolare attività svolta; società che controllano società quotate e società da esse controllate; partecipazioni di minoranza in società quotate, per le quali la disapplicazione parziale è automatica senza interpello. Viene anche chiarito che un precedente comportamento dichiarativo del contribuente non preclude, di per sé, la possibilità di ottenere in seguito la disapplicazione se permangono le oggettive situazioni previste dalla norma.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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