Circolare n. 43 del 9/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come qualificare le somme corrisposte per l’occupazione di immobili dopo la scadenza del contratto o in assenza di un contratto, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. Il trattamento dipende dalla natura concreta delle somme: se hanno funzione risarcitoria si applica il 3% come atto a contenuto patrimoniale; se invece sono assimilabili a canoni di locazione, si applica il 2%, con minimo fisso di euro 67. Le denunce di occupazione senza titolo, in quanto atti strumentali alla registrazione, sono esenti da bollo.
Trattamento fiscale delle indennità di occupazione senza titolo ai fini di registro e bollo
Indennità di occupazione senza titolo: trattamento ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo
La circolare affronta il regime fiscale delle somme corrisposte per l’occupazione di immobili oltre la scadenza del contratto di locazione, oppure in assenza di un contratto, chiarendo che la denominazione di "indennità di occupazione senza titolo" non consente una qualificazione automatica. Ai fini tributari, occorre verificare la reale natura delle somme alla luce degli elementi concreti del rapporto, soprattutto del comportamento delle parti dopo la cessazione del contratto.
Quadro di prassi richiamato
La circolare richiama due precedenti di prassi che hanno dato risposte differenti in presenza di situazioni solo apparentemente analoghe:
- la risoluzione 17 gennaio 1991, prot. 260293, che ha considerato le indennità di occupazione come somme di natura risarcitoria per il danno derivante dalla mancata disponibilità del bene da parte del proprietario;
- la risoluzione 1 marzo 2004, n. 22, che ha invece ricondotto determinati rapporti di occupazione senza titolo alla sostanza di contratti di locazione, attribuendo alle somme periodiche natura di canoni.
La circolare precisa che i due orientamenti non sono incompatibili, ma si applicano a fattispecie diverse, da distinguere in base alla presenza o meno di una volontà, espressa o desumibile, di proseguire il rapporto locativo.
Natura risarcitoria delle somme corrisposte
Nel caso esaminato dalla risoluzione del 1991, il carattere risarcitorio delle somme emerge dalla manifesta volontà del proprietario contraria alla prosecuzione della locazione. Tale situazione si verifica, ad esempio, quando il locatore abbia già avviato le procedure per ottenere la restituzione dell’immobile.
In questi casi:
- l’obbligo del conduttore di corrispondere somme per il periodo di ritardo nella restituzione trova titolo nella legge;
- l’obbligazione ha funzione risarcitoria e non corrispettiva;
- l’importo del risarcimento può essere commisurato, per criterio legale e salvo prova contraria, ai canoni che sarebbero stati dovuti se il rapporto fosse proseguito.
Sul piano dell’imposta di registro, tali somme non rientrano nella misura del 2% prevista per i contratti di locazione, ma nella misura del 3% prevista dall’articolo 9 della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 per gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Natura corrispettiva e assimilazione ai canoni di locazione
Diversa è l’ipotesi in cui l’occupazione prosegua dopo la scadenza del contratto, o in assenza di contratto, senza che il proprietario abbia posto in essere alcuna azione volta al rilascio del bene. In tale contesto, il comportamento del proprietario può essere interpretato come incompatibile con una volontà di opposizione alla prosecuzione del rapporto e, al contrario, come indice di una volontà di continuare la locazione.
La circolare evidenzia che, in queste ipotesi, le somme corrisposte - benché talvolta denominate impropriamente indennità di occupazione senza titolo - si assimilano ai corrispettivi previsti per i contratti di locazione in forza di un accordo verbale tra le parti, dal quale discende la legittimità del possesso dell’immobile da parte del conduttore.
Ne consegue che:
- le somme hanno natura di canoni di locazione;
- ai fini dell’imposta di registro si applica l’aliquota del 2%;
- la fattispecie è riconducibile alla disciplina dei contratti di locazione richiamata dalla circolare, in particolare al combinato disposto degli articoli 3 e 17 del Testo Unico e dell’articolo 5 della Tariffa, parte prima.
Misura minima dell’imposta di registro
Quando le indennità assumono natura di canoni di locazione, si applica anche la nota II all’articolo 5 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, secondo cui l’imposta dovuta per locazioni e affitti di beni immobili non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67.
Trattamento ai fini dell’imposta di bollo
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, la circolare afferma che le denunce di occupazione senza titolo, in quanto atti strumentali rispetto all’adempimento dell’obbligo di registrazione, rientrano nell’ambito dell’articolo 5 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972.
Sono quindi esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo gli atti, documenti e copie presentati agli uffici competenti ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, categoria nella quale rientrano le denunce considerate.
Punti principali
Qualificazione delle indennità di occupazione
Le indennità di occupazione senza titolo non hanno un trattamento fiscale univoco: occorre verificare caso per caso se abbiano natura risarcitoria oppure corrispettiva. La qualificazione dipende soprattutto dalle concrete modalità del rapporto e dal comportamento delle parti dopo la scadenza del contratto.
Ipotesi con natura risarcitoria
Quando il proprietario manifesta chiaramente la volontà di non proseguire il rapporto e avvia azioni per il rilascio dell’immobile, le somme corrisposte dal conduttore per il ritardo nella restituzione hanno natura risarcitoria. In questo caso non si applica l’imposta di registro del 2% prevista per le locazioni, ma quella del 3% prevista per gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Ipotesi con natura di canone di locazione
Se l’occupazione prosegue dopo la scadenza del contratto, o anche in assenza di contratto, senza che il proprietario abbia intrapreso azioni per il rilascio, il comportamento delle parti può far presumere la volontà di continuare il rapporto. In tale situazione le somme versate sono assimilate ai canoni di locazione e scontano l’imposta di registro nella misura del 2%.
Minimo d’imposta per le locazioni
Quando le indennità sono qualificate come canoni di locazione, si applica la nota II all’articolo 5 della Tariffa, parte I, del D.P.R. 131/1986, secondo cui l’imposta dovuta per locazioni e affitti di beni immobili non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67.
Trattamento ai fini dell’imposta di bollo
Le denunce di occupazione senza titolo, in quanto atti strumentali all’adempimento dell’obbligo di registrazione, rientrano nell’esenzione assoluta dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 5 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972 per gli atti, documenti e copie presentati agli uffici fiscali ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie.
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