Sentenza del 10/12/2015 n. 6578 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione - Cartella di pagamento - Intimazione di pagamento - Ammissibilità - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità degli importi richiesti mediante l'intimazione di pagamento, sollevando vizi riferibili alla precedente cartella di pagamento. La questione riguardava, in particolare, se tali vizi potessero essere fatti valere anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni previsto per impugnare la cartella, mediante l'impugnazione dell'intimazione successiva.
La decisione
La contestazione dei vizi propri della cartella di pagamento è soggetta al termine di 60 giorni dalla sua notificazione. Decorso tale termine, tali vizi non possono essere recuperati impugnando una successiva intimazione di pagamento. Possono invece essere contestati, anche successivamente, i vizi propri dell'intimazione o degli atti successivi. L'intimazione è qualificata come un sollecito che preannuncia l'esecuzione forzata e, in assenza di precedenti atti esecutivi per almeno un anno dalla notifica della cartella, costituisce un adempimento necessario.
Norme richiamate
Art. 25, d.P.R. 602/1973
La cartella di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni dalla notificazione. L'intimazione di pagamento successiva non riapre il termine per contestare i vizi propri della cartella, ma può essere impugnata per vizi propri.
Massime di principio
- Gli atti della riscossione devono essere contestati entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla loro regolare notificazione.
- Un atto successivo non consente, di regola, di recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte contro un atto precedente ormai divenuto definitivo.
- Quando viene notificata un'intimazione di pagamento, occorre distinguere tra vizi della cartella originaria e vizi propri dell'intimazione: solo questi ultimi sono normalmente deducibili in quel momento.
- L'intimazione di pagamento ha funzione sollecitatoria e pre-esecutiva; non costituisce necessariamente una nuova richiesta autonoma rispetto agli importi già iscritti a ruolo.
- È opportuno verificare la validità e la data delle notificazioni, poiché il decorso del termine di impugnazione presuppone una notifica regolare dell'atto.
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