Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3633/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta del 21/05/2021 che aveva respinto l'istanza di misure alternative (affidamento in prova ai servizi sociali o semilibertà). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio della motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse dato credito a notizie negative sulla sua attività lavorativa prive di fondamento e che avesse calcolato erroneamente la pena già espidata ai fini dell'ammissione alla semilibertà.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel corso del procedimento il ricorrente ha terminato di espiare la pena ed è stato scarcerato il 16/11/2021 (emersione dal SIDET). Per la giurisprudenza citata, l'interesse ad impugnare deve persistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione; venuta meno tale utilità, l'impugnazione è inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito soggettivo dell'interesse a impugnare: l'interesse deve sussistere al momento della proposizione del gravame e al momento della decisione.

  • Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marina)

    Affermata la nozione utilitaristica di interesse e la categoria della 'carenza d'interesse sopravvenuta': se l'interesse dell'impugnante viene meno nel tempo (per es. perché la situazione favorevole è già intervenuta), l'impugnazione diventa inammissibile.

  • Sez. 1, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)

    Precisa che l'interesse all'impugnazione deve essere immediato, concreto e attuale sia al momento della proposizione che al momento della decisione.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare è requisito soggettivo essenziale: deve esistere quando si propone il ricorso e ancora al momento della decisione; la cessazione dell'interesse determina l'inammissibilità.
  • La 'carenza d'interesse sopravvenuta' si verifica quando, prima della decisione, l'obiettivo pratico dell'impugnante si è già realizzato (es. esecuzione della pena), rendendo priva di utilità la decisione sul ricorso.
  • Chi impugna deve documentare la persistenza dell'interesse fino alla decisione; in assenza di tale prova il giudice può dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito delle censure.
  • La consultazione di banche dati ufficiali (es. SIDET) può essere utilizzata dal giudice per accertare fatti rilevanti ai fini dell'esistenza dell'interesse, come la scarcerazione o il completamento della pena.
  • In casi di richieste di misure alternative, anche se vi siano contestazioni sulla motivazione del tribunale (es. valutazioni su attività lavorativa o calcolo della pena espidata), tali censure diventano inutili se il beneficiario ha già esaurito la pena.
  • Per preservare l'interesse all'impugnazione, l'interessato deve agire tempestivamente e, quando possibile, ottenere provvedimenti provvisori o misure temporanee che mantengano l'utilità dell'impugnazione fino alla decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.