Sentenza del 22/02/2016 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Tributi locali - ICI - locazione canone concordato - aliquota agevolata - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva applicato l'aliquota ICI agevolata del 4,5% prevista per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, sostenendo che fossero sufficienti il contratto di locazione, l'autocertificazione della conduttrice circa l'uso dell'immobile come abitazione principale e le bollette attestanti consumi di gas ed energia elettrica. Il Comune aveva disconosciuto l'agevolazione perché la locataria non aveva trasferito nell'immobile la propria residenza anagrafica. La controversia riguardava quindi l'interpretazione delle condizioni richieste dal Comune per beneficiare dell'aliquota ridotta.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato il rigetto del ricorso deciso in primo grado. Ha ritenuto che l'aliquota agevolata fosse subordinata non solo alla stipula di un contratto a canone concordato, ma anche al fatto che il locatario, persona fisica, utilizzasse l'immobile come abitazione principale e vi stabilisse la residenza anagrafica. Poiché la locataria non aveva mai trasferito la residenza nell'immobile di Genova e la documentazione prodotta non dimostrava adeguatamente l'effettiva abitazione dell'immobile nel 2009, l'agevolazione è stata legittimamente negata. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 431/1998, art. 2, comma 4
I comuni possono deliberare aliquote dell'imposta sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.
La norma consente ai Comuni di prevedere aliquote ICI agevolate per i proprietari che concedono immobili in locazione a condizioni concordate, lasciando alla disciplina comunale la definizione dei requisiti concreti per l'accesso al beneficio.
Deliberazione del Comune di Genova sull'aliquota ICI agevolata
Aliquota agevolata del 4,5% per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 431/1998.
Secondo la disciplina comunale applicata nella sentenza, l'agevolazione richiede che il locatario utilizzi l'immobile come abitazione principale e vi stabilisca la propria residenza anagrafica. Il solo contratto a canone concordato non è sufficiente.
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie locali devono essere applicate verificando non solo i requisiti previsti dalla legge statale, ma anche le condizioni ulteriori stabilite dalla deliberazione comunale.
- Per beneficiare di un'aliquota agevolata collegata alla locazione a canone concordato può essere necessario dimostrare che l'immobile sia effettivamente adibito ad abitazione principale del conduttore e che quest'ultimo vi abbia trasferito la residenza anagrafica.
- Il contratto di locazione e un'autocertificazione del conduttore possono non essere sufficienti se la residenza anagrafica risulta stabilita altrove o se mancano prove oggettive dell'effettivo utilizzo dell'immobile.
- Le utenze intestate al proprietario, riferite a periodi diversi dall'anno d'imposta e prive di ulteriori elementi di collegamento con il conduttore, hanno limitata efficacia probatoria.
- Prima di applicare un'agevolazione locale è opportuno verificare il testo della specifica delibera comunale vigente per l'anno d'imposta e conservare documentazione coerente e riferita allo stesso periodo.
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