Cassazione Penale, Sentenza n. 406/2024 del 05/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/07/2023 che ha confermato la custodia in carcere disposta dal G.i.p. il 04/07/2023 per il reato di rapina aggravata (art. 628 c.p.). Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 273 c.p.p., sostenendo l'insufficienza dei gravi indizi in suo carico soprattutto perché basati su intercettazioni ritenute non riscontrate e, in parte, illegittime (si censurava in particolare l'intercettazione di conversazioni attribuite a Caliano Luigi, per le quali si denunciava un errore nel numero del decreto autorizzativo e la mancanza di provvedimento a suo carico). Si deduceva inoltre la contraddittorietà dei contenuti intercettati e la mancata convergenza delle dichiarazioni a suo carico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha statuuto che le intercettazioni possono costituire prova diretta senza necessità di riscontri esterni; se assunte come indizi richiedono però i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 192, comma 2, c.p.p. Ha ritenuto irrilevante l'errore materiale nel numero del decreto autorizzativo (3674 invece di 3673) poiché l'autorizzazione risultava riferita correttamente; ha altresì escluso sindacabilità in sede di legittimità della valutazione fattuale e interpretativa delle conversazioni salvo manifesta illogicità. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), e la cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma presunta violata nella fase cautelare; la Corte non ha ritenuto che le censure basate su tale articolo giustificassero l'ammissione del ricorso, ritenendo le deduzioni infondate.
art. 628 c.p.
reato contestato: rapina aggravata
Norma richiamata per individuare il reato per cui è stata disposta la custodia cautelare.
art. 192, comma 2, c.p.p.
La Corte ha richiamato i criteri che si applicano quando le intercettazioni sono utilizzate come indizi: devono riunire i requisiti di gravità, precisione e concordanza; tuttavia le intercettazioni possono anche costituire prova diretta senza bisogno di riscontri esterni, valutate con libero convincimento motivato.
art. 616 c.p.p.
Norma usata per irrogare al ricorrente la condanna per le spese del procedimento in cassazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposto l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, in quanto la decisione non comporta la rimessione in libertà del detenuto.
Massime di principio
- Le intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta senza necessità di riscontri esterni; se considerate indizi devono comunque rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 192, comma 2, c.p.p.
- Errori materiali di trascrizione o numerazione di un provvedimento autorizzativo (es. numero di registro) non invalidano l'intercettazione se resta comunque dimostrabile l'effettiva autorizzazione a intercettare la conversazione riferibile all'indagato.
- La valutazione del contenuto e del significato delle conversazioni intercettate è questione di merito riservata al giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca tale valutazione solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Le censure generiche sull'assenza di riscontri esterni difficilmente prevalgono in cassazione quando la giurisprudenza ammette l'autonomia probatoria delle intercettazioni; è necessario proporre censure fondate e puntuali sulla legalità o congruità della prova.
- In tema di impugnazioni avverse, la dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella scelta dei motivi dedotti.
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