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Sentenza

Sentenza n. 134/2026 - Pescara, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del Decreto Div. P.A.S.I. Cat. 6 / F / CC / 2021 emesso dal Questore della Provincia di Chieti, Dott. Gargano, il 22 gennaio 2021 e notificato al ricorrente in data 29 gennaio 2021 dalla Legione Carabinieri Abruzzo – Stazione di Francavilla al Mare, con il quale è stata disposta la revoca della “licenza di porto di fucile uso sportivo n. 412729- P rilasciata dalla Questura di Chieti in data 23.09.2019 nei confronti del Sig. -OMISSIS-”; - nonché del provvedimento di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della licenza di porto di fucile uso sportivo n. 412729- P rilasciata dalla Questura di Chieti in data 23.09.2019 del 02.12.2020 e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202100178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, unitamente agli atti del procedimento di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, adottata dalla Questura di Chieti in ragione del venir meno dell'affidabilità richiesta dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. La revoca traeva origine da un acceso diverbio con un vicino di casa, seguito da querele reciproche, nel corso del quale il ricorrente avrebbe minacciato verbalmente il vicino facendo riferimento all'utilizzo di una pistola Magnum detenuta in casa. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, l'omessa considerazione delle memorie presentate nel procedimento, con cui contestava la ricostruzione del vicino, rappresentava di avere a sua volta presentato querela e indicava la disponibilità di un video delle telecamere di sorveglianza. Ha inoltre censurato la valutazione come strumentale della propria denuncia, nonché il difetto di istruttoria e motivazione, valorizzando il possesso ultraventennale della licenza, la corretta custodia dell'arma, l'età avanzata e le condizioni di salute. Ha infine sostenuto l'insussistenza dei presupposti per la revoca e la mancanza di urgenza nel ritiro dell'arma.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che il Questore dispone di un'ampia discrezionalità, con finalità preventiva e cautelare, nel valutare l'affidabilità del titolare di una licenza di porto d'armi. La revoca non presuppone l'accertamento della responsabilità penale né fatti riconducibili necessariamente a reati tassativi, ma può fondarsi su circostanze atipiche idonee a rendere, secondo il criterio del "più probabile che non", concreto il pericolo di abuso delle armi. Nel caso concreto, la conflittualità con il vicino, l'episodio di minacce riferite all'arma, i riscontri acquisiti dai Carabinieri e la corrispondenza tra il modello dell'arma indicato dal denunciante e quello effettivamente posseduto dal ricorrente sono stati ritenuti sufficienti a fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità. Il fatto che il ricorrente avesse contestato la denuncia senza negare l'episodio, e avesse attribuito al vicino condotte verbali minacciose, confermava l'esistenza della situazione conflittuale. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, ritenendo adeguatamente considerati gli accertamenti svolti nell'immediatezza, il contesto dei rapporti di vicinato e l'inasprimento del conflitto. Non era necessario acquisire il video di sorveglianza, poiché gli elementi già raccolti erano sufficienti. Il lungo possesso della licenza, l'età e lo stato di salute sono stati considerati elementi marginali e inidonei a neutralizzare l'attualità e concretezza dell'esigenza cautelare. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La disposizione concorre a fondare la valutazione dell'affidabilità richiesta per il rilascio e il mantenimento dei titoli di polizia.

  • art. 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Attribuisce al Questore il potere di negare o revocare il titolo di porto d'armi quando il soggetto non offra affidamento di non abusare delle armi; la valutazione può fondarsi su circostanze atipiche e non richiede un previo accertamento della responsabilità penale.

  • art. 7 l. 241/1990

    È richiamato quale base della comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell'udienza straordinaria da remoto.

Massime di principio

  • La revoca della licenza di porto d'armi ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e può essere disposta anche in assenza di un accertamento definitivo della responsabilità penale del titolare.
  • Il giudizio sull'affidabilità del titolare di un porto d'armi può fondarsi su circostanze atipiche, purché concrete e attendibili, dalle quali emerga, secondo il criterio probabilistico del "più probabile che non", un pericolo di abuso dell'arma.
  • Nella valutazione dell'affidabilità possono assumere rilievo situazioni di conflittualità personale o di vicinato quando, per intensità e modalità, siano idonee a prospettare una degenerazione del conflitto in condotte di abuso delle armi.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione tecnica dell'autorità di pubblica sicurezza è pieno e può estendersi alla verifica dei fatti posti a fondamento della prognosi, nonché della sua attendibilità, ragionevolezza e proporzionalità, fermo restando l'oggettivo margine di opinabilità della valutazione.
  • La motivazione della revoca di un titolo di polizia è sufficiente quando individua i fatti concreti e spiega la loro idoneità a porre in dubbio l'affidabilità del titolare; non è necessaria una dettagliata ricostruzione della personalità del destinatario né l'acquisizione di ogni ulteriore elemento probatorio, se l'istruttoria già svolta è adeguata.
  • Il possesso prolungato della licenza, la corretta custodia dell'arma, l'età o le condizioni di salute del titolare non prevalgono necessariamente sull'attualità e concretezza di un rischio di abuso emerso da una recente situazione conflittuale.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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