Cassazione Penale, Ordinanza n. 05541/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse sufficiente e non viziata da arbitrio o illogicità, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche sia quanto alla determinazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato contestato e aveva definito il trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che la censura riguardava in particolare la motivazione sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, sostenendosi che la decisione impugnata non sarebbe stata adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva giustificato il diniego delle attenuanti con l'assenza di elementi positivi dimostrati e valutabili e aveva motivato la pena richiamando la gravità della condotta e le conseguenze prodotte.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per il giudizio di comparazione tra circostanze e per la valutazione dei criteri di commisurazione della pena; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di arbitrio o manifesta illogicità.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, è sufficiente anche una motivazione implicita o sintetica, purché la decisione dia conto in modo comprensibile degli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti sono censurabili in cassazione solo se sorrette da mero arbitrio o da ragionamento manifestamente illogico; non basta una diversa lettura delle circostanze di fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi concretamente dimostrati e valutabili in favore dell'imputato.
- La determinazione della pena è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti del controllo sull'esistenza e sulla non manifesta illogicità della motivazione, non potendo tradursi in una rivalutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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