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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41862/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di sequestro preventivo (somme di denaro per importi vari e, per Isgrò, un deposito commerciale di prodotti energetici) adottato dal GIP: i ricorrenti deducono violazione di legge per totale assenza di motivazione o motivazione apparente, con particolare riferimento al mancato accertamento del periculum in mora, necessario per il sequestro reale, tenuto conto anche della risalenza temporale dei fatti (2018). Il difensore ha poi depositato motivi aggiunti richiamando una decisione del Tribunale del riesame di Terni che aveva annullato un provvedimento analogo.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per la mancata indicazione e allegazione della procura speciale rilasciata da tutti i ricorrenti, richiesta per la proposizione del ricorso per cassazione e non reperita in atti. Il difensore, sollecitato in udienza, non ha prodotto la procura. Per l'inammissibilità dei ricorsi la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. (Conclusione: inammissibilità e condanna alle spese e alla somma indicata.)

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata quale fattispecie penale contestata ad alcuni indagati; il sequestro preventivo è stato disposto in relazione a reati fiscali indicati con riferimento a questa norma

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma relativa al riciclaggio, contestata a taluni indagati e richiamata nell'ordinanza impugnata come titolo dell'accusa cui si riferisce il sequestro

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma relativa all'autoriciclaggio, evocata nell'ordinanza in relazione ad alcuni indagati

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Ulteriore fattispecie penale richiamata nel capo di imputazione per uno degli indagati, richiamata nel provvedimento di sequestro

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamata fra le norme penali oggetto di contestazione e quindi collegate al provvedimento cautelare

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Altro riferimento alle norme fiscali contestate e menzionate nel decreto di sequestro

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi aggiunti: la difesa ha depositato motivi aggiunti ai sensi di tale articolo, ma la Corte ha ritenuto comunque inammissibili i ricorsi per vizi formali (mancanza della procura speciale)

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni: il PM ha chiesto in via subordinata l'annullamento senza rinvio per le statuizioni previste da questa norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla Corte per giustificare la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, sulla base della valutazione di profili di colpa determinanti l'inammissibilità

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Precedente richiamato in relazione ai criteri per valutare la colpa dei ricorrenti ai fini dell'applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

  • esigenza della procura speciale per ricorso in Cassazione

    procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione (richiesta ma non prodotta)

    La Corte ha ritenuto inderogabile la produzione della procura speciale rilasciata da tutti i ricorrenti; la sua assenza ha determinato l'inammissibilità del ricorso, a prescindere dai profili di merito

Massime di principio

  • La procura speciale per proporre ricorso per cassazione è un requisito formale essenziale: la sua mancata produzione comporta l'inammissibilità del ricorso indipendentemente dalla fondatezza del motivo di merito.
  • Le questioni di merito (es. carenza di motivazione sul periculum in mora per il sequestro preventivo) non saranno esaminate se sussiste un vizio procedurale formale rilevante; pertanto è cruciale curare gli adempimenti formali prima di proporre ricorso.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare reale (sequestro) è necessario che l'atto decisorio riporti motivazione compiuta sul periculum in mora: l'assenza o la motivazione apparente può costituire valido motivo di impugnazione, ma va comunque dedotto in sede ammissibile.
  • Motivi aggiunti o riferimenti a decisioni analoghe possono integrare l'argomentazione di merito, ma non sanano difetti formali quali l'assenza di procura speciale.
  • In caso di inammissibilità per negligenza o colpa del difensore/ricorrente, il giudice può condannare al pagamento delle spese e irrogare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), pertanto è opportuno valutare con attenzione la completezza della documentazione prima di impugnare.

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