Sentenza n. 1081/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento REGISTRO UFFICIALE. USCITA. 0079480.29-04-2025 - Protocollo nr. 79480 del 29/04/2025, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento per l'Energia, Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi, ha rigettato l'istanza di proroga decennale della vigenza della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata “Vetta”, presentata da AIMAG S.p.A. in data 24/04/2025 e acquisita agli atti con prot. n. 78116 del 24/04/2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ancorché non cognito; oltreché per l'accertamento e la declaratoria della sussistenza del diritto dell'odierna ricorrente di ottenere la proroga di 10 anni, come da Istanza di proroga presentata da AIMAG S.p.A. in data 24/04/2025, e per l'emissione dell'ordine nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere conducendo un'istruttoria adeguata ed emettendo un nuovo provvedimento che conceda ad AIMAG S.p.A. la domandata proroga decennale, con ogni e conseguente statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della proroga decennale della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "Vetta"
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di idrocarburi, chiedendo anche l'accertamento del diritto alla proroga e la riedizione del potere amministrativo. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento, poiché non sarebbe stato comunicato il preavviso di rigetto; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 13, comma 1, e 38, comma 2, d.lgs. 625/1996, dell'art. 9, comma 8, l. 9/1991 e dell'art. 3, comma 6, del d.m. 7 dicembre 2016, nonché violazione del principio tempus regit actum, sostenendo che le precedenti proroghe, ottenute sotto regimi normativi precedenti, fossero irrilevanti e che sussistessero i presupposti per la proroga decennale quale diritto del concessionario; 3) violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione e di istruttoria, assumendo che la complessità della questione impedisse l'adozione di una motivazione semplificata. La società ha inoltre dedotto la necessità della proroga decennale per ammortizzare i costi relativi alla realizzazione di ulteriori pozzi. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, sostenendo anche l'assenza di interesse, in quanto la ricorrente avrebbe potuto chiedere una proroga quinquennale. Il commissario ad acta costituito nel giudizio è stato ritenuto privo di legittimazione e interesse a intervenire.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'intervento del commissario ad acta, poiché la mera notificazione del ricorso non gli attribuisce la qualità di controinteressato o di interveniente e non era stato allegato alcun pregiudizio diretto e attuale né un interesse, anche di mero fatto, collegato all'incarico svolto. Il ricorso è stato poi respinto nel merito. Il Collegio ha accertato che la concessione, originariamente rilasciata nel 1937, aveva beneficiato di numerose proroghe e rinnovi, compresi tre distinti periodi quinquennali successivi all'applicazione della disciplina del d.lgs. 625/1996 e della l. 9/1991. L'art. 13, comma 1, d.lgs. 625/1996 subordina la proroga decennale al decorso di quindici anni dal conferimento della concessione; tale presupposto, nella fattispecie, era da tempo esaurito. Le precedenti proroghe non potevano essere considerate irrilevanti e la concessione, quale rapporto di durata, era soggetta alla disciplina normativa sopravvenuta. Il motivo principale è stato quindi ritenuto infondato. È stato respinto anche il motivo relativo alla motivazione, poiché il provvedimento indicava le ragioni di fatto e di diritto del diniego, richiamava la disciplina applicabile e le numerose proroghe già ottenute, consentendo la piena comprensione dell'iter logico e l'esercizio del diritto di difesa. La motivazione, pur formalmente semplificata, soddisfaceva l'art. 3 l. 241/1990, anche in ragione del carattere sostanzialmente ripetitivo dell'istanza. Infine, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non ha determinato l'illegittimità del provvedimento, poiché le interlocuzioni svolte nell'ambito delle precedenti proroghe e dei contenziosi avevano già reso la ricorrente pienamente consapevole delle ragioni ostative e avevano realizzato in concreto la funzione partecipativa dell'istituto. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, d.lgs. 625/1996
dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione
Il decorso di quindici anni dal conferimento costituisce presupposto della proroga decennale; quando tale condizione temporale si è ormai esaurita e la concessione ha già beneficiato di numerose proroghe, non sussiste il diritto alla nuova proroga decennale richiesta.
art. 9, comma 8, l. 9/1991
Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre la proroga prevista dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe
La disciplina consente, dopo le precedenti proroghe decennali, ulteriori proroghe quinquennali; le proroghe già ottenute devono essere considerate nel valutare la spettanza di nuove proroghe.
art. 34 R.D. 1443/1927
La concessione scaduta può essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli
La disciplina previgente consentiva il rinnovo della concessione senza fissarne la durata, rilevando quindi i rinnovi già ottenuti nella ricostruzione della durata complessiva del rapporto concessorio.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità, il provvedimento espresso può essere redatto in forma semplificata, con sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo; nel caso concreto l'amministrazione aveva comunque esposto adeguatamente le ragioni del diniego.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della decisione e di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche se il provvedimento è redatto in forma sintetica.
art. 10-bis l. 241/1990
La funzione partecipativa del preavviso di rigetto deve essere valutata in senso sostanziale; la sua omissione non conduce all'annullamento quando le interlocuzioni procedimentali precedenti abbiano già reso il destinatario pienamente consapevole delle ragioni ostative e questi non indichi quali elementi utili avrebbe potuto apportare.
Massime di principio
- La proroga decennale prevista dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 625/1996 presuppone il decorso di quindici anni dal conferimento della concessione; se tale condizione temporale si è già esaurita e il rapporto concessorio ha beneficiato di precedenti rinnovi o proroghe, il concessionario non può invocare nuovamente quella disposizione come fonte di un diritto alla proroga decennale.
- In un rapporto concessorio di durata, le proroghe e i rinnovi già ottenuti devono essere considerati nella verifica della disciplina applicabile e della durata complessiva del rapporto; il concessionario non può qualificare come irrilevanti le proroghe precedenti solo perché adottate sotto regimi normativi diversi.
- La motivazione semplificata di un provvedimento amministrativo è legittima quando indica, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto e le norme applicate che risultano risolutivi e consente al destinatario di comprendere l'iter logico della decisione e di esercitare il diritto di difesa.
- La violazione dell'obbligo di comunicare il preavviso di rigetto deve essere valutata in chiave sostanziale: le interlocuzioni procedimentali precedenti possono soddisfare la funzione partecipativa quando abbiano reso il destinatario effettivamente consapevole delle ragioni ostative e questi non dimostri quali specifici elementi utili avrebbe potuto far valere.
- La mera notificazione di un ricorso a un commissario ad acta nominato in altri giudizi non gli conferisce legittimazione o interesse a intervenire, in assenza di una lesione diretta e attuale o di un interesse, anche di mero fatto, collegato alla controversia.
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