Cassazione Penale, Ordinanza n. 18680/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per violazione della normativa sulle armi e per guida senza patente. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena fosse stata determinata in modo illogico o comunque non adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva anche evidenziato un trattamento sanzionatorio in parte favorevole all'imputato, avendo applicato per uno dei reati la sola pena pecuniaria anziché la pena detentiva congiunta. Inoltre, la pena pecuniaria era stata irrogata in misura inferiore al minimo edittale per effetto delle attenuanti generiche, sicché non richiedeva una motivazione specifica e dettagliata.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975
È richiamato come una delle norme incriminatrici contestate e confermate nei precedenti gradi di giudizio.
art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. n. 285 del 1992
È richiamato come una delle norme incriminatrici contestate; la Corte osserva che in appello era stata applicata solo la pena pecuniaria, anziché anche la pena detentiva congiunta, ma tale errore non era più emendabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero per il divieto di reformatio in peius.
divieto di reformatio in peius
La Corte lo richiama per escludere che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, potesse essere corretto in peius per l'imputato l'errore favorevole contenuto nella decisione d'appello.
attenuanti generiche
La determinazione della pena pecuniaria in misura inferiore al minimo edittale è stata giustificata dal riconoscimento delle attenuanti generiche, senza necessità di una motivazione specifica e dettagliata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se formulata in modo generico e privo di confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione sulla pena non deve essere particolarmente analitica quando il giudice determini la sanzione entro limiti giustificati dal riconoscimento delle attenuanti generiche, specie se la pena irrogata è inferiore al minimo edittale.
- Un errore di trattamento sanzionatorio favorevole all'imputato non è correggibile in appello in peius in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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