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Sentenza

Sentenza n. 13506/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento -del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto: “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati, che, in attuazione dell'art. 9-ter del d.-l. n. 78/2015, ha fissato per gli anni 2015-2018, tra l'altro, il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici al 4,4%, unitamente a ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato, ivi inclusi la nota del 22.10.2019, con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29.10.2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo; - del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”: - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) e in data 28.9.2022 (prot. n.22/186/SR13/C7), nonché dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR; - dell'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati, che, in attuazione dell'art. 9-ter del d.-l. n. 78/2015, ha fissato per gli anni 2015-2018, tra l'altro, il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici al 4,4%, unitamente a ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato, ivi inclusi la nota del 22.10.2019, con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29.10.2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo; - per quanto rilevante ai fini del presente giudizio, il decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico' (CE) e ‘Stato patrimoniale' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) e in data 28.9.2022 (prot. n.22/186/SR13/C7), nonché dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR.; -della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 1/2023; e, ove occorra: - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341); - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341)”; - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016);

Giustizia amministrativa202306888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali relativi alla determinazione e al riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione dirigenziale della Regione Puglia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato plurimi atti concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale e il conseguente riparto, tra le aziende fornitrici, delle somme dovute a titolo di payback per gli anni 2015-2018. Sono stati dedotti plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, riferiti, tra l'altro, al decreto ministeriale del 6 luglio 2022, all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 181/CSR del 7 novembre 2019, alle linee guida ministeriali, alle intese del 2022, agli atti contabili e alle circolari concernenti la ricognizione e l'imputazione del fatturato dei dispositivi medici.

La decisione

La ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ritenuto che, nonostante la formulazione legislativa riferisca al pagamento ridotto la conseguenza della cessazione della materia del contendere, sul piano processuale si sia verificata la sopravvenuta carenza di interesse: il bene della vita conseguito con il pagamento ridotto è diverso da quello perseguito con il ricorso, diretto all'eliminazione degli atti impugnati dall'ordinamento. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    la cessazione della materia del contendere

    La facoltà di pagamento ridotto prevista dalla disposizione ha determinato, nel caso concreto, il venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione sull'azione di annullamento, pur non integrando tecnicamente la cessazione della materia del contendere secondo la qualificazione processuale adottata dal TAR.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non gli attribuisce un ruolo nella decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente ottiene, mediante una sopravvenuta disciplina normativa, un pagamento ridotto o altro vantaggio sostanziale diverso dall'eliminazione degli atti impugnati, l'azione di annullamento può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché determinare cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che il bene della vita perseguito in giudizio sia stato integralmente conseguito o comunque eliminato per effetto di una sopravvenienza; se la sopravvenienza attribuisce un bene diverso da quello oggetto della domanda di annullamento, la qualificazione processuale corretta è l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'adesione del ricorrente a un meccanismo legislativo di pagamento ridotto delle somme contestate può far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio sugli atti presupposti e applicativi, senza comportare necessariamente una pronuncia sulla loro legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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