Ordinanza n. 755/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Milazzo sull'istanza trasmessa dal ricorrente a mezzo PEC in data 13.03.2025 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 14.03.2025 al n. 21845, diretta ad ottenere il riconoscimento, con provvedimento espresso, della edificabilità del fondo sito in Milazzo, Contrada parco Nuovo, identificato nel catasto terreni del detto comune al foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-, comunque, gli opportuni provvedimenti di riclassificazione urbanistica della predetta area in conformità all'ambito in cui ricade;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Milazzo sull’istanza volta al riconoscimento dell’edificabilità del fondo o alla sua riclassificazione urbanistica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Milazzo sull’istanza trasmessa tramite PEC il 13 marzo 2025 e acquisita al protocollo comunale il 14 marzo 2025, con la quale chiedeva un provvedimento espresso sul riconoscimento dell’edificabilità di un fondo sito in Milazzo, ovvero l’adozione degli opportuni provvedimenti di riclassificazione urbanistica dell’area. Il TAR ha rilevato d’ufficio possibili profili di irricevibilità del ricorso introduttivo, in ragione del suo deposito oltre il termine previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a., termine dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. Nessuna parte è comparsa alla camera di consiglio del 10 marzo 2026.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Rilevata d’ufficio la possibile tardività del deposito del ricorso e, quindi, la possibile irricevibilità dello stesso, ha riservato la decisione e ha sottoposto la questione al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. È stato assegnato al ricorrente il termine di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare eventuali memorie controdeduttive sulla questione di rito.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito del ricorso introduttivo costituisce il parametro temporale rispetto al quale il TAR ha ravvisato un possibile profilo di tardività.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il termine di deposito è stato considerato nel testo come dimezzato in ragione del rito camerale applicabile.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva dopo il passaggio in decisione, deve riservare la decisione e consentire alle parti di interloquire mediante memorie entro il termine assegnato.
Massime di principio
- La possibile irricevibilità del ricorso per tardivo deposito, rilevata d’ufficio e potenzialmente decisiva, non può essere posta a fondamento immediato della decisione senza previa instaurazione del contraddittorio sulla questione.
- Nel giudizio in camera di consiglio, il termine per il deposito del ricorso introduttivo è soggetto al dimezzamento previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.; il mancato rispetto del termine può determinare l’irricevibilità ai sensi dell’art. 45, comma 1, c.p.a.
- Quando la questione d’ufficio emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice deve riservare la decisione e assegnare alle parti un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito di memorie; se nessuna parte compare in udienza, il contraddittorio può essere assicurato mediante comunicazione dell’ordinanza e assegnazione del termine difensivo.
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