Cassazione Penale, Sentenza n. 834/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per i reati relativi all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di ingenti quantità di cocaina) e a numerosi episodi di cui all'art. 73 TU Stup. (diciannove capi, ultimo episodio relativo al sequestro di 11 kg di cocaina). Il ricorrente deduceva: (1) insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi circa la sua appartenenza all'associazione (ruolo di "custode"), sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; (2) insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, contestando attualità, concretezza, adeguatezza e proporzionalità della misura.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato l'esistenza di una robusta piattaforma indiziaria a carico dell'indagato, sia in relazione ai molteplici episodi di detenzione e spaccio (art. 73) sia circa la partecipazione all'associazione per il traffico di ingenti quantitativi di cocaina (art. 74). Sono stati richiamati elementi fattuali: ripetizione di operazioni di narcotraffico con modus operandi consolidato; rilevanti quantitativi e profitti (prezzo indicativo di circa 45.000 euro al chilo); destinazione verso acquirenti stabili in diverse zone della Sardegna; uso di vetture con vani occultati, GPS e mezzi per "bonifica"; divisione dei compiti tra corrieri, custodi e raccoglitori del denaro; comunicazioni via WhatsApp e app Internet usate per eludere intercettazioni; rapporti costanti con soggetti apicali (Sanna, Pireddu) e con il collettore Mura Costantino e con il cugino Morittu Simone. Sulla base di ciò il Tribunale ha ritenuto sussistente la partecipazione stabile e fiduciaria dell'indagato all'associazione e la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e pericolosità) nonostante lo stato di incensuratezza. Conseguentemente è stata confermata la misura carceraria e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 74
La Corte ha interpretato l'art. 74 richiedendo, per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico, non solo la ripetuta commissione di reati fine in concorso, ma l'esistenza di una organizzazione operativa e permanente con ripartizione dei compiti e predisposizione di mezzi concreti finalizzati al traffico; la ripetizione dei fatti e la struttura operativa costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione associativa.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 73
Riferimento alle singole fattispecie di detenzione e spaccio contestate (i diversi capi); le numerose contestazioni e l'entità della droga sequestrata contribuiscono a rafforzare la piattaforma indiziaria per l'associazione ex art. 74.
Codice di procedura penale, art. 275 comma 3
Richiamata nella valutazione delle esigenze cautelari: il Tribunale ha motivato che, alla luce della gravità dei fatti e della struttura associativa, la misura carceraria è necessaria per la salvaguardia delle esigenze cautelari previste dall'art. 275 c.3, anche se l'indagato è incensurato.
Codice di procedura penale, art. 274 lett. c)
Il pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) è valutato anche tramite comportamenti concreti e non solo dai precedenti penali; pertanto l'assenza di precedenti non esclude la prognosi di pericolosità quando gli elementi concreti evidenziano un forte rischio di reiterazione.
Disposizioni attuative del codice di procedura penale, art. 94 comma 1-ter
Norma tecnica richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la sentenza dispone che la cancelleria provveda come previsto dall'art. 94 c.1-ter.
Massime di principio
- La ripetuta commissione di reati fine in un contesto organizzato (modi d'azione ripetuti, divisione dei compiti, utilizzo di mezzi per occultare e trasportare la droga, flussi di denaro organizzati) costituisce una solida piattaforma indiziaria per configurare l'associazione ex art. 74 TU Stup.
- Il ruolo 'di custode' o altro incarico fiduciario, se provato da rapporti costanti con i vertici, contatti sistematici con collettori di denaro e partecipazione ai rifornimenti, può far ritenere la partecipazione stabile e consapevole al programma associativo.
- Gli elementi tecnici (veicoli con vani occultati, GPS, applicazioni e messaggistica dedicate, strumenti per bonifiche) e la rilevanza economica delle transazioni sono indizi importanti che rafforzano la qualificazione associativa e la gravità indiziaria.
- Lo stato di incensuratezza non esclude automaticamente la misura cautelare: la pericolosità va valutata anche sulla base di comportamenti concreti e della gravità/organizzazione del reato; prove di elevata operatività dell'associazione e il ruolo centrale del soggetto giustificano la custodia in carcere.
- Per contestare con successo la misura cautelare in casi analoghi, la difesa deve: mettere in discussione la sussistenza di un vincolo associativo preesistente (non limitarsi a negare la prova ma proporre elementi che dimostrino l'assenza di organizzazione o di ruolo stabile), fornire argomenti concreti sull'assenza di attualità del pericolo di reiterazione e proporre misure cautelari alternative adeguate e proporzionate.
- La giurisprudenza consente di inferire l'associazione anche dalla sola ripetizione sistematica di reati fine se accompagnata da elementi che denotino organizzazione e permanenza; la prova contraria deve essere idonea a dimostrare l'assenza del vincolo associativo.
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