Ordinanza n. 112/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale cultura e sport - Servizio sport, prot. n. 0530486/P/GEN dd. 6.05.2026, avente a oggetto “L.R. 12/2025, art. 6, cc. 100-109 - Bando manifestazioni locali ex D.G.R. 1452 del 24.10.2025. Comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di incentivo per l’anno 2026. Rigetto e archiviazione della domanda di incentivo”, con il quale è stata confermata l’inammissibilità della domanda di incentivo presentata da A.S.D. Friulana Subacquei e ne è stato disposto il rigetto con archiviazione; b) della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prot. regionale n. 457131/P dd. 17.04.2026, con cui la Commissione di valutazione ha ritenuto non ammissibile la domanda assumendo che la manifestazione “III Trofeo Friuli Apnea Challenge” rivestisse caratteristiche di manifestazione sportiva di rilievo più ampio di quello regionale; c) del decreto del Direttore del Servizio sport n. 19989/GRFVG dd. 15.04.2026, recante approvazione della graduatoria delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, a carattere locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia per l’anno 2026, e dei relativi allegati, nella parte in cui hanno ricompreso la domanda della ricorrente nell’elenco delle domande non ammissibili a incentivo ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d), del bando; d) del successivo decreto n. 25932/GRFVG dd. 14.05.2026, ove e per quanto occorra, nella parte in cui ha modificato gli allegati al precedente decreto senza rimuovere l’esclusione della ricorrente; e) nonché, in via subordinata, del combinato disposto degli artt. 5, commi 4 e 5, 12, comma 1, lett. d) e 16, comma 1 del Bando approvato con D.G.R. n. 1452 del 24.10.2025, “Bando per la concessione di incentivi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, a carattere locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 6, commi da 100 a 109 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Bando 2026” e dell’Allegato A al medesimo Bando, ove interpretati nel senso che l’inserimento di una manifestazione nel calendario federale nazionale comporti automaticamente l’esclusione dal finanziamento previsto per le manifestazioni sportive a carattere locale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.S.D. Friulana Subacquei il 28/7/2026 per l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività - degli atti e provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo; - dei seguenti ulteriori: f) del verbale della Commissione di valutazione prot. n. 458/VERB del 14.04.2026, relativo alle sedute del 31 marzo, 1 e 2 aprile 2026, nella parte in cui ha deliberato l’inammissibilità della domanda della ricorrente e ha applicato criteri difformi rispetto a quelli utilizzati per le manifestazioni della disciplina del tennis; g) della deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 542 del 24.04.2026, avente a oggetto “L.R. 12/2025, art. 6, commi 100-109 e art. 2 comma 1. Bandi del Servizio sport. Programmazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie relative alle graduatorie approvate”, nella parte in cui ha qualificato come definitivamente disponibile l’avanzo derivante dalla graduatoria delle manifestazioni sportive a carattere locale e ha destinato euro 618.984,00 al finanziamento della graduatoria delle manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale; h) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti contabili di variazione, impegno, concessione ed erogazione adottati in esecuzione della deliberazione n. 542/2026, nella parte in cui pregiudicano il finanziamento della domanda della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria e rigetto della domanda di incentivo regionale per l'organizzazione di una manifestazione sportiva, nonché atti successivi di destinazione delle risorse residue
Esito
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica ha impugnato gli atti regionali con cui la domanda di incentivo per una manifestazione sportiva è stata ritenuta inammissibile, sul presupposto che la manifestazione avesse rilievo più ampio di quello regionale e fosse inserita nel calendario federale nazionale. Sono stati contestati il provvedimento di rigetto e archiviazione, la comunicazione dei motivi ostativi, la graduatoria delle manifestazioni locali, il successivo aggiornamento della graduatoria, il verbale della Commissione di valutazione e la deliberazione regionale che aveva destinato risorse residue alla graduatoria delle manifestazioni nazionali e internazionali. In via subordinata, è stata censurata l'interpretazione del bando secondo cui l'inserimento della manifestazione nel calendario federale nazionale avrebbe comportato automaticamente l'esclusione dall'incentivo. Con i motivi aggiunti sono stati inoltre impugnati gli atti contabili e finanziari connessi alla destinazione delle risorse. L'associazione aveva riproposto la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare a seguito dell'impegno assunto dalla Regione di preservare, fino alla definizione del giudizio, le risorse necessarie all'eventuale finanziamento della domanda. Il TAR ha dato atto che risultavano ancora disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dell'esercizio 2026 euro 20.743,00, non impegnati né prenotati, e ha conseguentemente preso atto della rinuncia alla domanda cautelare. Non è stata pronunciata alcuna valutazione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati né sui motivi di merito. La decisione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata alla pronuncia definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale disciplina della tutela cautelare collegiale; nel caso concreto, tuttavia, il TAR non ha esaminato nel merito i presupposti cautelari, prendendo atto della rinuncia all'istanza.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato nell'oggetto della comunicazione regionale dei motivi ostativi, impugnata dalla ricorrente; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.
art. 6, commi 100-109, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 12/2025
Costituisce la base legislativa regionale del bando per la concessione degli incentivi; l'ordinanza non svolge una valutazione interpretativa o applicativa definitiva della disposizione.
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