Sentenza del 08/02/2016 n. 169 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Pluralità di disposizioni contrattuali - Cessione quote sociali - Scindibilità - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'imposta fissa di registro è un'imposta d'atto, collegata al servizio di registrazione prestato dallo Stato, e non al numero dei rapporti giuridici o dei soggetti coinvolti. Pertanto, le diverse cessioni di quote sociali contenute nello stesso atto non sono soggette a tassazione autonoma: l'imposizione deve essere unica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a un contratto contenente più cessioni di quote sociali effettuate da diversi alienanti. Il punto centrale è stabilire se ciascuna cessione costituisca una disposizione autonoma e scindibile, soggetta a distinta imposta, oppure se l'atto debba essere assoggettato a un'unica imposizione. La sentenza esclude la scindibilità delle cessioni ai fini dell'imposta di registro.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
L'imposta fissa di registro è un'imposta d'atto che prescinde dal numero dei rapporti giuridici contemplati e dei soggetti che vi hanno preso parte.
L'imposta fissa remunera il servizio di registrazione dell'atto e deve essere applicata una sola volta quando le disposizioni contenute nell'atto non sono giuridicamente scindibili.
Massime di principio
- Quando un unico atto contiene più cessioni di quote sociali collegate tra loro e non autonomamente scindibili, l'imposta di registro in misura fissa deve essere applicata una sola volta.
- Ai fini dell'imposta fissa di registro, non è determinante il numero dei cedenti, dei cessionari o dei rapporti giuridici descritti nell'atto, ma la struttura unitaria dell'atto soggetto a registrazione.
- La pluralità di disposizioni contrattuali non comporta automaticamente una pluralità di imposte: occorre verificare se le disposizioni siano effettivamente autonome e separabili.
- In presenza di cessioni indipendenti, contenute in atti distinti o dotate di autonoma causa e funzione, potrebbe invece essere giustificata una tassazione separata.
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