Circolare numero 04 del 18-01-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’applicazione, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese operanti nelle circoscrizioni di Viterbo e Civita Castellana, di una quota contributiva previdenziale in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Vengono indicati l’ambito temporale di decorrenza dal 1° gennaio 1994, l’importo settimanale e giornaliero per l’Assicurazione IVS, nonché le istruzioni operative per la regolarizzazione delle posizioni contributive, i conguagli a credito e i rimborsi per le imprese cessate.
Agevolazione contributiva per contratti di formazione e lavoro nelle circoscrizioni di Viterbo e Civita Castellana
Agevolazione contributiva per contratti di formazione e lavoro nelle circoscrizioni di Viterbo e Civita Castellana
La circolare dà attuazione al D.M. 23 novembre 1994, pubblicato nella G.U. n. 286 del 7 dicembre 1994, che integra la disciplina sulle circoscrizioni del Lazio aventi particolari caratteristiche occupazionali. In tale ambito territoriale viene confermato un regime contributivo agevolato per i contratti di formazione e lavoro stipulati dalle imprese operanti nelle circoscrizioni di Viterbo e Civita Castellana.
Ambito di applicazione territoriale e soggettivo
L’agevolazione riguarda i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese operanti nelle circoscrizioni indicate. Il presupposto territoriale è collegato all’individuazione delle aree del Lazio con un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.
Nelle circoscrizioni interessate, ai sensi del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino al compimento del 32° anno di età.
Regime contributivo applicabile
Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1994, la quota dei contributi previdenziali è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Per l’anno 1994, limitatamente all’Assicurazione IVS amministrata dall’Ente, l’importo del contributo è stabilito in:
- L. 3.970 settimanali
- L. 662 giornaliere
Decorrenza e durata dell’agevolazione
La misura compete per le assunzioni aventi decorrenza nell’anno 1994. La circolare precisa che l’agevolazione continua a valere per l’intera durata del contratto di formazione e lavoro, anche se il rapporto si prolunghi e giunga a scadenza in un anno successivo nel quale venga meno la medesima situazione occupazionale.
Adempimenti per le imprese che hanno versato contributi in misura diversa
Le imprese che, a partire dall’1 gennaio 1994, abbiano assolto gli adempimenti contributivi applicando un’aliquota diversa da quella dovuta devono procedere alla compilazione dei modelli 031/R di variazione per tutti i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1994.
Le eventuali differenze contributive a credito possono essere recuperate in compensazione mediante il codice 128, da riportare nell’apposito spazio del mod. 031/R, in occasione degli adempimenti relativi al mese di dicembre 1994, con versamento dovuto il 20 gennaio 1995.
Imprese cessate e richiesta di rimborso
Se le imprese che hanno diritto ai conguagli a credito hanno nel frattempo cessato l’attività, oltre alla presentazione dei modelli 031/R di variazione deve essere inoltrata una formale domanda di rimborso dei contributi versati in eccedenza presso la Sede dell’Ente di Roma.
Sintesi operativa
La circolare, quindi, introduce un regime contributivo fisso e agevolato per i contratti di formazione e lavoro nelle circoscrizioni di Viterbo e Civita Castellana, ne chiarisce la decorrenza dal 1° gennaio 1994, l’importo per il 1994 e le modalità di regolarizzazione per le imprese che abbiano applicato aliquote non corrette, prevedendo sia la compensazione dei crediti sia, per le imprese cessate, il rimborso delle somme eccedenti.
Punti principali
Ambito territoriale e presupposti dell’agevolazione
L’agevolazione riguarda le imprese operanti nelle circoscrizioni di Viterbo e Civita Castellana, individuate tra quelle del Lazio con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Per tali aree, in base al D.M. 23 novembre 1994 pubblicato sulla G.U. n. 286 del 7 dicembre 1994, la contribuzione per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni.
Decorrenza, durata e requisito anagrafico
La misura si applica ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1994. La circolare precisa che nelle suddette circoscrizioni l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino all’età di 32 anni, ai sensi del D.L. n. 108/1991 convertito nella legge n. 169/1991. L’agevolazione compete per le assunzioni con decorrenza nell’anno 1994 e permane per tutta la durata del contratto, anche se questo prosegua e si concluda in un anno successivo.
Importo del contributo per il 1994
Per l’anno 1994, limitatamente all’Assicurazione IVS amministrata dall’Ente, il contributo è confermato in misura fissa pari a L. 3.970 settimanali, corrispondenti a L. 662 giornaliere.
Regolarizzazione contributiva e modelli 031/R
Le imprese che, a partire dall’1 gennaio 1994, abbiano versato contributi con aliquota diversa da quella dovuta devono compilare i modelli 031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1994. Le eventuali differenze contributive a credito possono essere portate in detrazione mediante l’utilizzo del codice 128 da indicare nell’apposito spazio del mod. 031/R in occasione degli adempimenti relativi al mese di dicembre 1994, con versamento scadente il 20 gennaio 1995.
Rimborso per imprese cessate
Nel caso di imprese interessate ai conguagli a credito che, nel frattempo, abbiano cessato l’attività, è necessario presentare, oltre ai modelli 031/R di variazione, una formale richiesta di rimborso dei contributi eccedenti presso la Sede dell’Ente di Roma.
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