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Circolare

Circolare numero 12 del 17-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma l’applicazione della trattenuta di un terzo della retribuzione anche per un solo giorno di permesso straordinario di malattia. Per le altre assenze riconducibili a permesso straordinario retribuito, ma con causale diversa dalla malattia, deve invece essere mantenuta un’apposita evidenza in attesa di chiarimenti definitivi. Viene precisato inoltre che l’aspettativa per infermità è ammessa solo per assenze continuative superiori a sette giorni lavorativi e non può essere attribuita retroattivamente a periodi già classificati come permesso straordinario retribuito per malattia. Infine, si conferma che sono abrogate le norme che consentivano congedi o aspettative per cure termali e analoghe, con conseguente possibilità di concedere permessi retribuiti per tali cure a tutti i dipendenti, comprese le categorie protette.

Chiarimenti su permessi straordinari, aspettativa per infermità e cure termali

Permessi straordinari, aspettativa per infermità e cure termali

La circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di assenze del personale, con particolare riferimento al permesso straordinario retribuito per malattia, all’aspettativa per infermità e alla disciplina delle cure termali. Il documento richiama l’art. 22 della L. n. 724/1994 e conferma alcune istruzioni già precedentemente impartite.

Trattenuta retributiva per il permesso straordinario di malattia

Viene confermato quanto già stabilito con il messaggio 19 luglio 1994, n. 17932: la trattenuta di un terzo della retribuzione si applica anche nel caso di assenza di un solo giorno fruita come permesso straordinario di malattia, ai sensi dell’art. 22, commi 22 e 23, della L. n. 724/1994.

Assenze per permesso straordinario retribuito con causale diversa dalla malattia

Per le assenze fruite a titolo di permesso straordinario retribuito ma con causale diversa dalla malattia, la circolare dispone che debba continuare a essere mantenuta un’apposita evidenza. Ciò vale in attesa di chiarimenti definitivi sulla corretta portata della norma richiamata.

Aspettativa per infermità: presupposti e limiti

La disciplina del permesso straordinario retribuito, per i dipendenti che non abbiano fruito dell’intero periodo previsto, rimane quella stabilita dalle norme contrattuali vigenti, richiamate negli artt. 17 e 20 dei D.P.R. nn. 509/1979 e 494/1987, in attesa delle definitive interpretazioni dell’art. 22, comma 26, della legge in oggetto.

L’aspettativa per infermità può essere riconosciuta soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi, come previsto dall’art. 22, comma 24. Inoltre, la facoltà di chiedere il collocamento in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento del personale è ammessa solo quando, sulla base della certificazione medica di parte, l’infermità risulti:

  • di durata continuativa;
  • non superiore a trenta giorni;
  • ma comunque superiore a sette giorni lavorativi.

La circolare precisa inoltre che non è mai possibile qualificare a posteriori come aspettativa per infermità i periodi di assenza già fruiti, su richiesta del dipendente, come permesso straordinario retribuito per malattia. Tale divieto opera anche quando la prognosi iniziale si prolunghi e l’assenza complessiva superi i sette giorni.

Cure termali e abrogazione delle norme previgenti

L’art. 22, comma 25, della L. n. 724/1994 ha abrogato tutte le disposizioni, anche speciali, che consentivano ai dipendenti pubblici di essere collocati in congedo straordinario o in aspettativa per infermità per sottoporsi a cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.

La conseguenza evidenziata dalla circolare è che risulta definitivamente risolto il problema della concedibilità dei permessi retribuiti per tali cure a tutti i dipendenti, inclusi quelli appartenenti alle cosiddette categorie protette. Restano quindi confermate le istruzioni già fornite con la circolare 28 dicembre 1992, n. 295, lettera h), e con la circolare 22 gennaio 1994, n. 22, ultimo punto.

Punti principali

Trattenuta sulla retribuzione per permesso straordinario di malattia

Si conferma quanto già disposto dal messaggio 19 luglio 1994, n. 17932: la trattenuta di un terzo della retribuzione si applica anche quando l’assenza sia di un solo giorno e sia fruita come permesso straordinario di malattia ai sensi dell’art. 22, commi 22 e 23, della L. n. 724/1994.

Altre assenze per permesso straordinario retribuito

Per le assenze fruite a titolo di permesso straordinario retribuito con causale diversa dalla malattia, deve continuare a essere tenuta un’apposita evidenza, in attesa di definitivi chiarimenti sulla portata della norma.

Aspettativa per infermità e limiti di durata

I dipendenti che non abbiano fruito dell’intero periodo di permesso straordinario retribuito restano disciplinati dalle norme contrattuali vigenti (artt. 17 e 20 dei D.P.R. nn. 509/1979 e 494/1987). L’aspettativa per infermità è ammessa solo per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 22, comma 24.

Richiesta di aspettativa per infermità ex art. 21 del Regolamento del personale

La facoltà di chiedere il collocamento in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento del personale è riconosciuta esclusivamente quando l’infermità, sulla base della certificazione medica di parte, risulti di durata continuativa non superiore a trenta giorni ma comunque superiore a sette giorni lavorativi.

Divieto di qualificazione retroattiva delle assenze

Non è in nessun caso possibile trasformare a posteriori periodi di assenza già considerati, su richiesta del dipendente, come permesso straordinario retribuito per malattia in aspettativa per infermità, anche se la prognosi iniziale si prolunghi oltre i sette giorni e l’assenza complessiva superi tale soglia.

Cure termali e abrogazione delle disposizioni precedenti

L’art. 22, comma 25, della L. n. 724/1994 ha abrogato tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedevano la possibilità per i dipendenti pubblici di essere collocati in congedo straordinario o in aspettativa per infermità per cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche. Di conseguenza, è definitivamente risolto il tema della concedibilità dei permessi retribuiti per tali cure a tutti i dipendenti, comprese le categorie protette.

Conferma delle precedenti circolari

Vengono confermate le indicazioni già impartite con le circolari 28 dicembre 1992, n. 295, lettera h), e 22 gennaio 1994, n. 22, ultimo punto.

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