Circolare numero 02 del 18-01-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del D.L. 24 novembre 1994, n. 646 per i territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994. Vengono indicati i termini sospesi o prorogati, le diverse scadenze per versamenti e adempimenti contributivi, le condizioni per accedere ai benefici e l’elenco dei comuni interessati. La disciplina distingue tra sospensione generale dei termini, proroga per titoli esecutivi e sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, subordinando in più casi il beneficio alla prova di "rilevanti danni" mediante certificazione.
Sospensione e proroga di termini contributivi e processuali per i comuni colpiti dalle alluvioni di novembre 1994
Sospensione e proroga di termini per i territori colpiti dalle alluvioni di novembre 1994
La circolare fornisce le istruzioni operative conseguenti al D.L. 24 novembre 1994, n. 646, adottato per fronteggiare gli effetti delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade di novembre 1994. Il documento disciplina la sospensione di termini processuali e sostanziali, la proroga di scadenze esecutive e la sospensione dei versamenti contributivi, precisando soggetti beneficiari, condizioni di accesso, adempimenti documentali e comuni interessati.
Sospensione generale dei termini
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni individuati sono sospesi i termini di prescrizione e tutti i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che risultino scaduti o in scadenza nel periodo dal 4 novembre 1994 al 28 febbraio 1995. La sospensione comporta, in particolare, il differimento di alcune scadenze contributive e l’esclusione dell’applicazione di sanzioni civili e amministrative nel medesimo arco temporale.
Tra gli effetti espressamente richiamati rientrano:
- la terza rata del condono previdenziale e assistenziale di cui al D.L. 27 giugno 1994, n. 414, riproposto senza modifiche dal D.L. 28 ottobre 1994, n. 601, art. 21, con scadenza 30 novembre 1994;
- la seconda rata del condono previdenziale per le attività dello spettacolo di cui al D.L. 30 settembre 1994, n. 562, art. 8, con scadenza 30 dicembre 1994.
Le rate dovranno essere corrisposte il 1° marzo 1995, cioè al termine del periodo di sospensione, senza aggravio di ulteriori interessi per ritardato versamento.
La sospensione si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti con scadenze comprese nel periodo interessato.
Soggetti beneficiari della sospensione generale
Possono accedere al beneficio i soggetti residenti, da data anteriore al 4 novembre 1994, nei comuni individuati dai D.P.C.M. 26 novembre 1994 e 29 novembre 1994, nonché coloro che svolgono attività in tali località pur essendo residenti altrove. In quest’ultimo caso, il beneficio opera limitatamente alle obbligazioni derivanti dalle attività svolte nei comuni colpiti.
Proroga dei titoli esecutivi e dei debiti rateizzati
L’art. 6, comma 15, prevede che, nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati che abbiano subito "rilevanti danni", siano prorogati nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994 i termini di scadenza:
- dei vaglia cambiari;
- delle cambiali;
- di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva;
- di ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
La circolare precisa che la stessa disciplina si applica ai debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse, con riferimento alle rate scadute o in scadenza nel periodo di sospensione, senza applicazione di ulteriori interessi di differimento.
Condizione del rilevante danno e prova documentale
Per la fruizione della proroga di cui al comma 15 e, più in generale, per le ipotesi di sospensione che la richiedono, non è sufficiente la sola inclusione nel territorio interessato: è necessario che i soggetti abbiano subito un "rilevante danno". Tale danno deve essere rilevato dall’azienda e documentato mediante certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come richiamato dall’art. 6, comma 12, del D.L. n. 646/1994.
Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali
L’art. 7, comma 1, dispone la sospensione, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, del pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale nei comuni individuati. Anche questa misura è subordinata alla prova di rilevanti danni attestati con la certificazione prevista dall’art. 6, comma 12.
La sospensione riguarda anche le quote di contributi a carico dei dipendenti in scadenza nel periodo indicato. Non si applica invece al versamento delle trattenute operate a carico dei lavoratori pensionati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 6 maggio 1994, n. 211.
Effetti sugli adempimenti e sulle denunce mensili e trimestrali
Nel periodo di sospensione gli uffici competenti dell’Ente e della Direzione Generale si asterranno dall’iniziare o proseguire atti legali e provvedimenti amministrativi nei confronti:
- delle persone fisiche residenti nei comuni interessati;
- delle persone giuridiche aventi sede nei medesimi comuni e che vi svolgano attività.
La sospensione produce effetti anche sui termini per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali, modellI 031/R e 031/CM. In caso di mancato adempimento nel periodo agevolato non saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Le denunce dovranno comunque essere presentate improrogabilmente entro il 2 maggio 1995, anche da parte delle imprese che utilizzano supporti magnetici.
Certificazione da produrre entro il 2 maggio 1995
La sospensione del versamento dei contributi è subordinata alla presentazione, entro il 2 maggio 1995, presso la Sede Compartimentale competente per territorio, di una certificazione resa ai sensi della legge n. 15/1968 dalla quale risulti:
- la residenza, il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, oppure la proprietà o il possesso di immobili;
- l’avvenuto rilevante danno conseguente ai predetti eventi.
Modalità di compilazione dei modelli 031/R
Per le imprese interessate, nella compilazione dei modelli 031/R occorre indicare nel quadro C, accanto al periodo di riferimento e agli importi dovuti per il periodo di sospensione, il codice causale 025 in sostituzione del codice ordinario 020. Tale indicazione serve a evitare l’automatica applicazione delle sanzioni civili sulle somme versate in ritardo a causa della sospensione dei termini.
Versamenti effettuati senza avvalersi del beneficio
La circolare segnala infine che le somme eventualmente versate all’Ente da datori di lavoro che non abbiano richiesto o utilizzato la sospensione restano definitivamente acquisite e non possono essere oggetto di rimborso o restituzione, ai sensi dell’art. 6, comma 13.
Comuni interessati
Il provvedimento considera colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994 numerosi comuni delle province di Parma, Reggio Emilia, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Varese, Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli, Massa Carrara, Rovigo e Ferrara.
Per la provincia di Genova, la disciplina include anche limitazioni territoriali specifiche per singole circoscrizioni e quartieri del capoluogo, oltre ad aree puntuali di Pegli, Prà, Voltri, Pontedecimo, Bolzaneto e Rivarolo. L’elenco dei comuni è tassativo e costituisce il presupposto territoriale per l’accesso alle sospensioni e proroghe previste dal decreto-legge.
Punti principali
Sospensione generale dei termini ex art. 6, comma 1
Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni interessati sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, scaduti o in scadenza tra il 4 novembre 1994 e il 28 febbraio 1995. La sospensione riguarda, in particolare, la terza rata del condono previdenziale e assistenziale con scadenza 30 novembre 1994 e la seconda rata del condono per le attività dello spettacolo con scadenza 30 dicembre 1994, da versare il 1° marzo 1995 senza ulteriori interessi. È inoltre sospesa l’applicazione di sanzioni civili e/o amministrative e la sospensione si estende ad azioni legali e procedimenti amministrativi con adempimenti in scadenza nel periodo considerato.
Beneficiari della sospensione generale
Possono beneficiare della sospensione i soggetti residenti, da data anteriore al 4 novembre 1994, nei comuni individuati dai D.P.C.M. 26 e 29 novembre 1994, nonché coloro che svolgono attività in tali località anche se residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni connesse a tali attività.
Proroga dei termini per titoli esecutivi ex art. 6, comma 15
Per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati, che abbiano subito "rilevanti danni", sono prorogati dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994 i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e di ogni altro titolo di credito o atto avente efficacia esecutiva. La disposizione è richiamata anche per i debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse: le rate scadute o in scadenza nel periodo di sospensione non subiscono ulteriori interessi di differimento.
Condizione del "rilevante danno" e certificazione
La proroga e, per alcune fattispecie, la sospensione dei termini sono subordinate alla prova di un danno rilevante subito dagli interessati. Il danno deve essere rilevato dall’azienda e documentato mediante certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come previsto dall’art. 6, comma 12, del D.L. n. 646/1994.
Sospensione del versamento dei contributi ex art. 7, comma 1
Nei comuni individuati è sospeso dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995 il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, a condizione che gli interessati abbiano subito rilevanti danni attestati con la certificazione prevista dall’art. 6, comma 12. La sospensione riguarda anche le quote dei contributi a carico dei dipendenti in scadenza nel periodo, ma non si applica alle trattenute operate a carico dei lavoratori pensionati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 389/1989 e successive modificazioni.
Adempimenti operativi e denunce mensili/trimestrali
Durante il periodo di sospensione gli uffici dell’Ente e la Direzione Generale non inizieranno né proseguiranno atti legali o provvedimenti amministrativi verso persone fisiche residenti nei comuni interessati e persone giuridiche ivi aventi sede e operanti. La sospensione incide anche sui termini di presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM): in caso di omessa presentazione nel periodo, non si applicano le sanzioni amministrative previste. Le denunce devono comunque essere presentate improrogabilmente entro il 2 maggio 1995, anche per le imprese che utilizzano supporti magnetici.
Certificazione da presentare entro il 2 maggio 1995
Per fruire della sospensione del versamento dei contributi, entro il 2 maggio 1995 va presentata alla Sede Compartimentale competente la certificazione ai sensi della legge n. 15/1968 dalla quale risulti: la residenza, il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti, oppure la proprietà o il possesso di immobili; e l’avvenuto rilevante danno conseguente agli eventi alluvionali.
Compilazione dei modelli 031/R e codice causale
Per i modelli 031/R le imprese devono indicare nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi relativi ai contributi sospesi, il codice causale 025 in luogo del normale codice 020, al fine di evitare l’automatica applicazione delle sanzioni civili sulle somme versate in ritardo per effetto della sospensione.
Irretrattabilità delle somme già versate senza beneficio
Le somme eventualmente già versate all’Ente da datori di lavoro che non si sono avvalsi della sospensione restano acquisite e non sono rimborsabili né restituibili, ai sensi dell’art. 6, comma 13.
Comuni colpiti dagli eventi alluvionali
La circolare elenca i comuni interessati, suddivisi per provincia, tra cui località delle province di Parma, Reggio Emilia, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Varese, Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli, Massa Carrara, Rovigo e Ferrara. Per alcuni comuni della provincia di Genova la misura riguarda specifiche circoscrizioni o quartieri, e per altri comuni l’elenco è puntuale e tassativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 18 gen 1995Circolare numero 03 del 18-01-1995 enpals
- Circolare · 18 gen 1995Circolare numero 04 del 18-01-1995 enpals
- Circolare · 18 gen 1995Circolare numero 13 del 18-1-1995
- Circolare · 18 gen 1995Circolare numero 14 del 18-1-1995
- Circolare · 18 gen 1995Circolare numero 51 del 18-1-1995
- Circolare · 17 gen 1995Circolare numero 12 del 17-1-1995
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →