Circolare numero 03 del 18-01-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1995, i limiti minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi per i settori produttivi interessati, richiamando la disciplina di rivalutazione annuale e il vincolo del 9,50% del trattamento minimo pensionistico. Per il 1995 il minimale giornaliero è fissato in L. 59.513 e, per i rapporti part-time, viene indicato il criterio di calcolo della retribuzione oraria minima. La circolare richiama inoltre il contributo aggiuntivo dell’1% previsto dalla L. 438/1992, precisando la soglia annua per il 1995, il codice da utilizzare e le modalità di esposizione nella denuncia mensile.
Aggiornamento 1995 dei minimali contributivi e del contributo aggiuntivo 1%
Aggiornamento 1995 dei minimali contributivi e del contributo aggiuntivo 1%
La circolare aggiorna, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995, i minimali di retribuzione da assumere ai fini degli obblighi contributivi e richiama la disciplina del contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore. Il contenuto interessa in particolare le imprese dei settori richiamati nel testo e, più in generale, i datori di lavoro tenuti alla corretta determinazione della base imponibile contributiva.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, secondo cui i limiti minimi di retribuzione giornaliera, compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, sono aumentati annualmente nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni previste dall’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I limiti devono essere variati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita rilevato dall’ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Viene inoltre richiamato l’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che stabilisce un limite minimo inderogabile pari al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Determinazione del minimale giornaliero per il 1995
La circolare precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la variazione percentuale dell’indice del costo della vita risultante dall’art. 19 della legge n. 153/1969 è pari al 4,7% (come da D.M. 26 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1991). Tuttavia, per il settore spettacolo e per l’attività circense e dello spettacolo viaggiante, i minimali ottenuti secondo il criterio di rivalutazione ordinaria risultano inferiori al limite del 9,50% del trattamento minimo pensionistico.
Poiché il trattamento minimo mensile di pensione per il 1995 è determinato in L. 626.450, il limite minimo di retribuzione giornaliera viene fissato in L. 59.513, da applicare dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995 per l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge, senza distinzione tra le categorie di lavoratori.
Retribuzione oraria minima nei rapporti part-time
La circolare evidenzia che la variazione del minimale giornaliero comporta anche l’aggiornamento della retribuzione oraria minima da assumere per la denuncia e il versamento delle contribuzioni nei contratti a tempo parziale stipulati ai sensi dell’art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Il criterio di calcolo indicato è il seguente:
- minimale giornaliero moltiplicato per sei;
- prodotto diviso per il numero delle ore lavorative settimanali previste dagli accordi o contratti collettivi del singolo settore.
Nell’esempio riportato, in presenza di un orario settimanale di 40 ore, la paga oraria minima è pari a L. 8.926, ottenuta applicando la formula L. 59.513 × 6 : 40.
Limiti di applicazione dei minimali
La circolare ricorda che gli obblighi contributivi dei datori di lavoro devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione indicati soltanto quando tali importi risultino superiori ai minimali previsti da regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, oppure da accordi collettivi o contratti individuali.
Le imprese sono pertanto invitate a rispettare i minimali di retribuzione aggiornati per le denunce contributive relative all’attività svolta dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995.
Contributo aggiuntivo dell’1% previsto dalla L. 438/1992
La seconda parte della circolare richiama il contributo aggiuntivo di un punto percentuale a carico del lavoratore, previsto dall’art. 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con legge 14 novembre 1992, n. 438. Il testo ricorda che tale contributo è dovuto dal 1° gennaio 1993 e rinvia a precedenti circolari già emanate sul tema.
Per l’anno 1995, il contributo aggiuntivo si applica alle retribuzioni annue eccedenti L. 57.578.000, pari a L. 184.545 giornaliere.
Modalità dichiarative e codice da utilizzare
Le somme trattenute a titolo di contributo aggiuntivo devono essere identificate con il codice "022" e riportate nell’unico modello 031/R mensile. La circolare precisa inoltre che è stato eliminato l’obbligo di utilizzare una denuncia separata per tale contributo.
Punti principali
Aggiornamento dei minimali di retribuzione giornaliera
In base all’art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, i limiti minimi di retribuzione giornaliera per la contribuzione previdenziale e assistenziale vengono aggiornati annualmente nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni. La circolare richiama anche il criterio di arrotondamento e il limite minimo assoluto previsto dall’art. 7 della L. n. 638/1983, come modificato, pari al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Minimale 1995 per il settore spettacolo e attività circense/viaggiante
Poiché per il 1995 la variazione ISTAT del costo della vita risulta pari al 4,7% e i valori ottenuti per il settore spettacolo e per l’attività circense e dello spettacolo viaggiante risultano inferiori al minimo del 9,50%, la circolare stabilisce che, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995, il limite minimo di retribuzione giornaliera per tutti i settori produttivi citati è fissato in L. 59.513, senza distinzione tra categorie di lavoratori.
Retribuzione oraria minima nei rapporti part-time
A seguito della variazione del minimale giornaliero, dal 1° gennaio 1995 varia anche la retribuzione oraria minima da assumere per la denuncia e il versamento dei contributi nei contratti a tempo parziale stipulati ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 726/1984, convertito dalla L. n. 863/1984. Il criterio indicato è il seguente: minimale giornaliero moltiplicato per sei e diviso per le ore settimanali previste dai contratti collettivi del settore. A titolo esemplificativo, con 40 ore settimanali la paga oraria minima è pari a L. 8.926.
Applicazione dei minimali e limiti alla loro operatività
La circolare precisa che i datori di lavoro devono assolvere gli obblighi contributivi sulla base dei minimali indicati solo quando tali valori siano superiori ai minimali di retribuzione stabiliti da regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, oppure da accordi collettivi o contratti individuali. Viene quindi invitato le imprese a utilizzare i minimali aggiornati nelle denunce contributive relative all’attività svolta dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995.
Contributo aggiuntivo dell’1% ex L. 438/1992
La circolare richiama il contributo aggiuntivo di un punto percentuale a carico del lavoratore previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, già oggetto di precedenti circolari. Per il 1995 il contributo si applica alle retribuzioni annue eccedenti L. 57.578.000, pari a L. 184.545 giornaliere.
Modalità di esposizione nella denuncia mensile
Le somme trattenute a titolo di contributo aggiuntivo devono essere contraddistinte dal codice "022" ed esposte nell’unico modello 031/R mensile. Viene inoltre precisato che è stato eliminato l’obbligo di presentare una denuncia separata per tale contributo.
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