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Circolare

Circolare numero 51 del 18-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che non e' dovuta contribuzione assicurativa per l'attivita' prestata dai religiosi a favore dell'Ordine o della Congregazione di appartenenza e che le pratiche pendenti vanno archiviate, con rimborso delle somme eventualmente versate. Conferma invece l'obbligo assicurativo quando il religioso svolga lavoro subordinato presso soggetti giuridicamente distinti dall'Ordine o dalla Congregazione. Analogamente, esclude l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria comune per i sacerdoti secolari che insegnano nei Seminari e nelle loro scuole nell'ambito della diocesi, richiamando il Fondo Clero e la natura canonica dei Seminari; resta fermo l'obbligo comune nei casi di vero rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni o terzi estranei all'ordinamento canonico.

Non assoggettabilita' all'obbligo assicurativo per religiosi e sacerdoti in specifiche attivita' ecclesiastiche

Non assoggettabilita' all'obbligo assicurativo per religiosi e sacerdoti in specifiche attivita' ecclesiastiche

La circolare interviene per chiarire il regime assicurativo di alcune attivita' svolte da religiosi e sacerdoti nell'ambito di strutture ecclesiastiche. Il documento recepisce l'orientamento costituzionale e supera la precedente impostazione amministrativa, distinguendo con precisione tra attivita' interne all'Ordine o alla Congregazione e prestazioni rese a soggetti terzi o alla pubblica amministrazione.

Religiosi al servizio dell'Ordine o della Congregazione di appartenenza

Per i religiosi che prestano attivita' presso istituzioni gestite dall'Ordine o dalla Congregazione di appartenenza, la circolare dispone la revoca della delibera consiliare n. 204 del 21 ottobre 1983. In conseguenza di tale revoca, l'attivita' resa a favore del proprio Ordine o Congregazione non e' piu' considerata produttiva di obblighi assicurativi.

La motivazione richiamata e' duplice: da un lato la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha escluso la configurabilita' di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un "terzo" quando la prestazione sia resa in favore dell'Ordine o della Congregazione di appartenenza; dall'altro la situazione di incertezza normativa derivante dalla mancata conclusione dei progetti di legge relativi a un Fondo di previdenza per il clero regolare.

Conseguenze operative: archiviazione, rimborsi e ricorsi

Sul piano operativo, la circolare stabilisce che:

  • non deve piu' essere richiesta alcuna contribuzione per l'attivita' dei religiosi a favore del proprio Ordine o Congregazione;
  • le pratiche pendenti devono essere archiviate per insussistenza dell'obbligo assicurativo;
  • le contribuzioni eventualmente gia' versate possono essere rimborsate su domanda degli interessati.

Inoltre, i ricorsi gia' trasmessi alla Direzione Centrale devono essere restituiti alle S.A.P. competenti per gli adempimenti conclusivi. Viene anche precisato che, pur essendo stati in passato mantenuti atti cautelativi sugli eventuali crediti dell'Istituto, tale impostazione viene superata dalla nuova determinazione.

Limite della non assoggettabilita': lavoro subordinato presso soggetti terzi

La circolare precisa tuttavia che l'esclusione dell'obbligo assicurativo non opera quando il religioso svolga una vera attivita' di lavoro subordinato presso un datore di lavoro dotato di soggettivita' giuridica propria e distinta dall'Ordine o Congregazione di appartenenza, oppure presso enti o organizzazioni non riconducibili ad alcun Ordine o Congregazione.

Sono richiamati, a titolo esemplificativo, i casi di:

  • case di cura;
  • asili;
  • scuole;
  • altri enti o organizzazioni facenti capo a Ordini o Congregazioni diversi da quelli di appartenenza.

In tali ipotesi permane quindi l'obbligo assicurativo secondo le leggi 3 maggio 1956, n. 392, e 24 giugno 1966, n. 535.

Sacerdoti insegnanti presso Seminari e scuole del Seminario

La seconda parte della circolare riguarda i sacerdoti secolari che prestano la loro opera presso i Seminari e le loro scuole, nell'ambito della diocesi di incardinazione o di servizio. Anche per tali soggetti viene riconosciuta l'insussistenza dell'obbligo assicurativo.

Il chiarimento si fonda sul fatto che i Seminari sono enti dell'ordinamento canonico, dotati di personalita' giuridica canonica, e sono espressamente individuati dalla normativa civile come enti ecclesiastici con finalita' di religione o di culto. La circolare richiama inoltre che per l'attivita' svolta all'interno dell'ordinamento canonico in funzione dello status sacerdotale esiste gia' un'assicurazione speciale, il Fondo Clero.

Irrilevanza di corsi riconosciuti e presenza di studenti esterni

La circolare specifica che tale qualificazione non cambia per il fatto che i corsi della scuola del Seminario siano eventualmente riconosciuti legalmente o frequentati anche da studenti esterni non aspiranti al sacerdozio. Queste circostanze non modificano infatti la natura canonica della struttura ne' il regime assicurativo applicabile ai sacerdoti che vi operano.

Casi in cui resta l'assicurazione obbligatoria comune

Resta invece fermo l'obbligo di assoggettamento all'assicurazione obbligatoria comune quando tra il sacerdote e una pubblica amministrazione o un terzo soggetto estraneo all'ordinamento canonico esista un vero rapporto di lavoro dipendente. La circolare cita come esempi:

  • cappellani militari;
  • cappellani degli ospedali;
  • insegnanti presso scuole pubbliche.

In tali casi, la posizione del sacerdote e' assimilata a quella di qualsiasi altro lavoratore subordinato rispetto al soggetto datore di lavoro estraneo all'ordinamento canonico.

Punti principali

Religiosi impiegati presso istituzioni dell'Ordine o Congregazione di appartenenza

Viene revocata la precedente delibera consiliare n. 204 del 21 ottobre 1983, che aveva ritenuto assicurabile l'attivita' lavorativa dei religiosi resa in favore dell'Ordine o della Congregazione di appartenenza presso organizzazioni da questi gestite. Alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata e dell'incertezza derivante dalla mancata definizione dei disegni di legge sul Fondo di previdenza per il clero regolare, non deve piu' essere pretesa contribuzione per tali attivita'. Le pratiche devono essere archiviate per insussistenza dell'obbligo assicurativo e, su domanda, vanno rimborsate le contribuzioni gia' versate.

Effetti sui ricorsi e sui crediti dell'Istituto

I ricorsi gia' trasmessi alla Direzione Centrale vengono restituiti alle S.A.P. competenti per gli adempimenti conclusivi. La circolare precisa anche che erano stati mantenuti atti cautelativi sui crediti dell'Istituto in attesa dell'evoluzione normativa, ma che tale impostazione viene superata dalla revoca della delibera n. 204/1983. Resta riservata una futura istruzione sulla sistemazione dei conti individuali dei religiosi, anche in relazione a possibili sviluppi legislativi.

Lavoro subordinato presso soggetti distinti dall'Ordine o Congregazione

Permane l'obbligo assicurativo comune quando il religioso svolga attivita' lavorativa subordinata presso datori di lavoro dotati di soggettivita' giuridica propria e distinta dall'Ordine o Congregazione di appartenenza, oppure presso enti e organizzazioni non riconducibili ad alcun Ordine o Congregazione. La circolare cita, a titolo esemplificativo, case di cura, asili e scuole facenti capo ad Ordini diversi o a soggetti estranei all'istituzione religiosa di appartenenza.

Sacerdoti insegnanti nei Seminari e nelle scuole del Seminario

Anche per i sacerdoti secolari che prestano la loro opera presso i Seminari e le loro scuole, nell'ambito della diocesi di incardinazione o di servizio, viene riconosciuta l'insussistenza dell'obbligo assicurativo. I Seminari sono qualificati come enti dell'ordinamento canonico, dotati di personalita' giuridica canonica e individuati come enti ecclesiastici aventi fini di religione o di culto dalle norme civili richiamate dalla circolare.

Rapporto con il Fondo Clero e casi di obbligo assicurativo comune

Per l'attivita' svolta all'interno dell'ordinamento canonico in funzione dello status sacerdotale e' gia' previsto un assicurazione speciale, il Fondo Clero, che tiene conto della peculiarita' del fenomeno. La frequenza anche da parte di studenti esterni dei corsi della scuola del Seminario non modifica tale qualificazione. Rimane invece fermo l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria comune quando esista un vero rapporto di lavoro dipendente con una pubblica amministrazione o con un terzo estraneo all'ordinamento canonico, come nei casi dei cappellani militari, dei cappellani degli ospedali o degli insegnanti presso scuole pubbliche.

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