Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 14 del 18-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, dal 1 gennaio 1995, le retribuzioni convenzionali e i relativi contributi per quattro categorie: lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori extracomunitari domestici, pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, apprendisti. Gli importi sono adeguati sulla base dell'aumento ISTAT del costo della vita pari al 4,7%. Per ciascuna categoria vengono indicati i nuovi valori di retribuzione convenzionale, i contributi dovuti, le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nonché alcune precisazioni su malattia, maternità, infortuni e ripartizione degli oneri per gli apprendisti artigiani.

Aggiornamento 1995 di retribuzioni convenzionali e contributi per domestici, extracomunitari, pescatori e apprendisti

Aggiornamento 1995 di retribuzioni convenzionali e contributi per alcune categorie di lavoratori

La circolare disciplina, con decorrenza dal 1 gennaio 1995, l'adeguamento delle retribuzioni convenzionali e dei contributi previdenziali e assistenziali per lavoratori domestici, lavoratori extracomunitari domestici, pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, nonché per gli apprendisti. Il presupposto dell'aggiornamento è l'aumento medio dell'indice ISTAT del costo della vita pari al 4,7%.

Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

Per i lavoratori domestici e familiari, l'art. 1 della legge n. 895 del 30 dicembre 1980 prevede l'adeguamento delle retribuzioni orarie in relazione alle variazioni del costo della vita, con arrotondamento alle dieci lire per eccesso. In applicazione di tale regola, per il 1995 le retribuzioni convenzionali orarie sono fissate come segue:

  • L. 8.690 per retribuzioni effettive fino a L. 9.780;
  • L. 9.780 per retribuzioni effettive superiori a L. 9.780 e fino a L. 11.950;
  • L. 11.950 per retribuzioni effettive superiori a L. 11.950;
  • L. 6.310 per orario superiore a 24 ore settimanali.

Sulla base di tali fasce, la circolare determina i contributi orari dovuti dai datori di lavoro dal 1 gennaio 1995, distinguendo tra importi comprensivi della quota CUAF e importi al netto della medesima quota. Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore.

Contributi per il personale domestico

I contributi orari per il personale domestico risultano così determinati:

  • fino a L. 9.780 di retribuzione effettiva: contributo comprensivo CUAF L. 3.016, senza quota CUAF L. 2.582;
  • da L. 9.781 a L. 11.950: contributo comprensivo CUAF L. 3.394, senza quota CUAF L. 2.905;
  • oltre L. 11.950: contributo comprensivo CUAF L. 4.148, senza quota CUAF L. 3.550;
  • per orario superiore a 24 ore settimanali: contributo comprensivo CUAF L. 2.190, senza quota CUAF L. 1.874.

La circolare richiama inoltre la quota di contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, fissata al 10,60%, di cui il 9,60% a carico del datore di lavoro e l'1% a carico del lavoratore, nonché l'aumento dell'aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a carico del lavoratore disposto dal D.L. n. 333/1992.

Lavoratori extracomunitari addetti ai servizi domestici e familiari

Per i lavoratori domestici extracomunitari, l'art. 13 della legge n. 943 del 30 dicembre 1986 prevede un contributo aggiuntivo dello 0,50% calcolato sulle retribuzioni di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969. Poiché per i domestici operano fasce di retribuzioni convenzionali, anche tale contributo si applica su queste fasce.

Dal 1 gennaio 1995 i contributi orari dovuti dai datori di lavoro per personale domestico extracomunitario sono pertanto i seguenti:

  • fino a L. 9.780 di retribuzione effettiva: contributo comprensivo CUAF L. 3.059, senza quota CUAF L. 2.625;
  • da L. 9.781 a L. 11.950: contributo comprensivo CUAF L. 3.443, senza quota CUAF L. 2.954;
  • oltre L. 11.950: contributo comprensivo CUAF L. 4.207, senza quota CUAF L. 3.609;
  • per orario superiore a 24 ore settimanali: contributo comprensivo CUAF L. 2.222, senza quota CUAF L. 1.906.

Anche in questo caso la quota a carico del lavoratore è indicata tra parentesi.

Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Per i pescatori soggetti alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, la circolare considera l'aumento medio del costo della vita e determina la nuova misura giornaliera del salario medio convenzionale in L. 33.030, ottenuta da L. 31.540 rivalutato del 4,7% con arrotondamento alle dieci lire. Da tale valore deriva la retribuzione convenzionale mensile, fissata dal 1 gennaio 1995 in L. 826.000, ottenuta arrotondando alle mille lire il prodotto di L. 33.030 per 25 giornate.

Su tale base devono essere calcolati i contributi per i pescatori associati in cooperative. La circolare precisa inoltre che, in assenza di nuove disposizioni legislative, resta confermato anche per il 1995 il contributo di malattia fissato per il 1990 in L. 2.400 mensili.

Per i pescatori autonomi l'importo complessivo del contributo mensile per il 1995 è pari a L. 101.850, composto dalle seguenti voci:

  • FPLD: base L. 908, adeguamento L. 78.140, addizionale L. 1.652, asili nido L. 826;
  • Tbc: gestione Tbc L. 2.891, SSN L. 13.711;
  • ex Enaoli: base L. 83, integrativo L. 1.239;
  • malattia: L. 2.400.

Apprendisti

Per gli apprendisti, l'art. 22 della legge n. 160 del 3 giugno 1975 disciplina i contributi, che vengono aggiornati per il 1995 in conseguenza dell'incremento del 4,7% dell'indice del costo della vita. I contributi risultano così definiti:

  • F.P.L.D.: L. 4.150, di cui L. 120 come contributo base e L. 4.030 come contributo settimanale di adeguamento;
  • assicurazione contro la tubercolosi: L. 120;
  • cassa unica assegni familiari: L. 50.

Restano confermati il contributo di malattia, fissato in L. 240 settimanali, il contributo di maternità pari a L. 32 settimanali e quello contro gli infortuni pari a L. 180 settimanali.

Il totale dei contributi dovuti dal datore di lavoro, dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1995, è quindi pari a:

  • L. 4.772 settimanali per i lavoratori soggetti anche all'assicurazione contro gli infortuni;
  • L. 4.592 settimanali per i lavoratori esclusi dall'assicurazione contro gli infortuni.

Apprendisti artigiani e ripartizione degli oneri

Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, la circolare precisa che, salvo il contributo di L. 32 dovuto per l'assicurazione maternità, i contributi restano a carico delle Regioni ai sensi dell'art. 16 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978. L'onere grava però sul Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per tre Regioni a statuto speciale: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Aliquota complessiva per gli apprendisti

Viene infine richiamato che, in applicazione dell'art. 21 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, agli apprendisti si applica l'onere contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti sia ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria IVS, sia per la contribuzione dovuta al Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, rispetto alle aliquote ordinarie, gli apprendisti beneficiano di una riduzione di tre punti sull'aliquota IVS e di 0,50 punti sulla quota dovuta per il SSN.

Poiché le aliquote vigenti per la generalità dei lavoratori sono rispettivamente dell'8,34% e dell'1%, l'aliquota complessiva applicabile agli apprendisti dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1995 è pari al 5,84%, così composta:

  • 5,34% per l'IVS;
  • 0,50% per il SSN.

Punti principali

Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

Dal 1 gennaio 1995 le retribuzioni convenzionali orarie sono rivalutate in base all'indice ISTAT del costo della vita aumentato del 4,7%, con arrotondamento alle dieci lire per eccesso. Le fasce risultano fissate a L. 8.690, L. 9.780, L. 11.950 e, per orario superiore a 24 ore settimanali, L. 6.310. Sulla base di tali valori sono determinati i contributi orari dovuti dai datori di lavoro, distinti tra importo comprensivo di quota CUAF e importo senza quota CUAF; tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore.

Lavoratori extracomunitari addetti ai servizi domestici e familiari

Per i lavoratori domestici extracomunitari si applica, oltre alla contribuzione ordinaria, un ulteriore contributo dello 0,50% previsto dalla legge n. 943/1986, calcolato sulle retribuzioni convenzionali. Anche per questa categoria, dal 1 gennaio 1995, vengono indicati i nuovi contributi orari nelle diverse fasce di retribuzione e per l'orario superiore a 24 ore settimanali, con specificazione della quota a carico del lavoratore tra parentesi.

Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, la misura giornaliera del salario medio convenzionale è determinata in L. 33.030, ottenuta rivalutando del 4,7% il valore precedente di L. 31.540. Da tale importo deriva una retribuzione convenzionale mensile di L. 826.000, valida dal 1 gennaio 1995. Su questa base devono essere calcolati i contributi dovuti per i pescatori associati in cooperative. Per il 1995 è confermato il contributo di malattia nella misura di L. 2.400 mensili. Per i pescatori autonomi il contributo complessivo mensile è fissato in L. 101.850, con dettaglio delle singole componenti contributive FPLD, Tbc, ex ENAOLI e malattia.

Apprendisti

Per gli apprendisti, in conseguenza dell'aumento del costo della vita del 4,7%, i contributi dovuti per il 1995 sono rideterminati ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975. Il contributo complessivo FPLD è pari a L. 4.150, di cui L. 120 come contributo base e L. 4.030 come contributo settimanale di adeguamento; si aggiungono L. 120 per l'assicurazione contro la tubercolosi e L. 50 per la Cassa unica assegni familiari. Restano confermati il contributo di malattia a L. 240 settimanali, il contributo di maternità a L. 32 settimanali e quello contro gli infortuni a L. 180 settimanali. Il totale dovuto dal datore di lavoro è pari a L. 4.772 settimanali per gli apprendisti assicurati contro gli infortuni e a L. 4.592 per quelli esclusi. Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, salvo il contributo maternità di L. 32, gli oneri restano a carico delle Regioni, con eccezione di Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, per le quali restano a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Inoltre, viene richiamata l'applicazione agli apprendisti dell'onere contributivo IVS e SSN con riduzione di tre punti sull'aliquota IVS e di 0,50 punti sulla quota SSN, per un'aliquota complessiva del 5,84% (5,34% e 0,50%) dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1995.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.