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Circolare

Circolare numero 13 del 18-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma che i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita per svolgere funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali o provinciali hanno diritto all'accredito figurativo dei relativi periodi, se non sussiste l'obbligo di contribuzione ordinaria. Vengono richiamati i presupposti per il riconoscimento del beneficio, i criteri per individuare le funzioni e le cariche ammesse e le regole per determinare le retribuzioni figurative da accreditare. La circolare precisa inoltre che, per il personale in aspettativa da partiti politici o organizzazioni sindacali in assenza di discipline interne o contrattuali specifiche, si applicano retribuzioni parametrate ai contratti nazionali degli impiegati metalmeccanici, invitando le sedi a un controllo puntuale e ad accertamenti in caso di anomalie.

Accreditamento figurativo dei periodi di aspettativa non retribuita per funzioni elettive o cariche sindacali

Accreditamento figurativo dei periodi di aspettativa non retribuita per funzioni elettive e cariche sindacali

La circolare ribadisce e specifica le modalità di riconoscimento dell'accredito figurativo per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita al fine di svolgere funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali. Il beneficio opera nella gestione previdenziale di iscrizione e solo quando non sia dovuta contribuzione obbligatoria ai sensi della legge 27.12.1985 n. 816.

Presupposti per il riconoscimento

Il documento richiama innanzitutto la necessità di una reale prestazione di lavoro subordinato, con conseguente obbligo assicurativo in capo al datore di lavoro, e di un formale provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita adottato dal medesimo datore. Viene precisato che i permessi non possono essere assimilati all'aspettativa, poiché lo Statuto dei lavoratori li disciplina autonomamente.

Funzioni e cariche che legittimano l'accredito

La circolare circoscrive l'ambito applicativo alle funzioni pubbliche elettive di primo o di secondo grado e alle cariche sindacali direttive, anche quando esercitate come componente di un organismo direttivo, purché a livello nazionale o provinciale. L'incarico deve inoltre avere natura tale da non costituire esso stesso una prestazione di lavoro subordinato.

Determinazione delle retribuzioni figurative

Per il calcolo dell'accredito figurativo, le retribuzioni devono essere parametrate alla categoria e alla qualifica professionale possedute dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa. Tali importi vanno adeguati nel tempo in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Sono quindi riconoscibili soltanto gli emolumenti e gli incrementi strettamente connessi alla qualifica e all'anzianità di servizio, mentre restano esclusi gli aumenti periodici legati alla prestazione effettiva e tutte le voci accessorie dipendenti dalla presenza in servizio, dalla produttività o dal risultato del lavoro.

Esclusioni dal calcolo

Restano fuori dal computo gli istituti non previsti dai contratti collettivi di lavoro, le competenze accessorie spettanti in tutto o in parte in base alla presenza o a determinati livelli di produttività, nonché i compensi per lavoro straordinario, anche se forfetizzati. La logica della disposizione è quella di mantenere il riferimento alla posizione professionale del lavoratore, escludendo elementi retributivi connessi allo svolgimento effettivo della prestazione.

Personale di partiti politici e organizzazioni sindacali

Per il personale collocato in aspettativa da partiti politici o organizzazioni sindacali, in mancanza di norme interne o contrattuali che disciplinino il trattamento economico della generalità dei dipendenti, la circolare impone di assumere come parametro le retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche, in conformità all'art. 8 della legge n. 155/1981 e alla circolare n. 574 R.C.V. dell'8.10.1981.

Controlli applicativi

La chiusura del provvedimento è dedicata alla vigilanza applicativa: le SAP sono sollecitate a verificare con particolare attenzione la puntuale e corretta applicazione delle istruzioni e a svolgere gli accertamenti necessari in presenza di eventuali anomalie.

Punti principali

Diritto all'accredito figurativo

I lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita per svolgere funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali o provinciali hanno titolo all'accreditamento figurativo dei periodi nella gestione previdenziale di iscrizione, purché non operi l'obbligo di versamento della contribuzione obbligatoria previsto dalla legge 27.12.1985 n. 816.

Presupposti del beneficio

È necessario che sussista un'effettiva prestazione di lavoro subordinato con obbligo assicurativo a carico del datore di lavoro e che il datore abbia formalmente disposto il collocamento in aspettativa non retribuita. La circolare chiarisce che i permessi non sono equiparabili all'aspettativa, poiché soggetti a disciplina diversa.

Funzioni e cariche ammesse

La funzione o carica deve rientrare nelle categorie ammesse: funzione pubblica elettiva di primo o secondo grado oppure carica sindacale direttiva, anche come membro di un organismo direttivo, ma solo a livello nazionale o provinciale. È inoltre richiesto che tale incarico non configuri a sua volta una prestazione di lavoro subordinato.

Criteri di calcolo delle retribuzioni figurative

Le retribuzioni da accreditare figurativamente sono commisurate alla categoria e qualifica professionale possedute al momento del collocamento in aspettativa e devono essere aggiornate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Sono considerati solo gli emolumenti e gli incrementi collegati alla qualifica e all'anzianità di servizio.

Voci retributive escluse

Durante l'aspettativa, essendo sospeso il rapporto di lavoro e l'obbligazione di prestazione, non vanno accreditati aumenti periodici legati all'effettiva prestazione lavorativa, istituti non previsti dai contratti di lavoro, competenze accessorie correlate alla presenza in servizio o alla produttività, compensi per lavoro straordinario anche se forfetizzati e, in generale, le voci non riconducibili alla qualifica o all'anzianità.

Personale di partiti politici e organizzazioni sindacali

Per il personale collocato in aspettativa da partiti politici o organizzazioni sindacali, in assenza di specifiche normative interne o contrattuali sul trattamento economico generale, le retribuzioni da accreditare devono essere commisurate a quelle previste dai contratti collettivi nazionali degli impiegati delle imprese metalmeccaniche, richiamando l'art. 8 della legge n. 155/1981 e la circolare n. 574 R.C.V. dell'8.10.1981.

Controlli e verifiche

La circolare raccomanda alle SAP di verificare con attenzione la corretta applicazione delle disposizioni e di effettuare i necessari accertamenti qualora emergano anomalie.

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