Sentenza del 10/02/2017 n. 1252 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella esattoriale è stata ritenuta legittima. La chiusura dell'inventario non impedisce la successiva notifica agli eredi di una cartella relativa a un debito tributario del de cuius, soprattutto quando il debito sia incontestato. Restano applicabili le regole successorie sull'accettazione dell'eredità e sulla responsabilità degli eredi, che possono rispondere dei debiti ereditari nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi hanno sostenuto che la cartella, relativa a un debito tributario del defunto non contestato nell'an, non potesse essere loro notificata dopo la chiusura dell'inventario dei beni ereditari. La contestazione riguardava quindi gli effetti temporali della chiusura dell'inventario sulla possibilità di notificare e riscuotere il debito erariale del de cuius nei confronti degli eredi.
Massime di principio
- La chiusura dell'inventario dei beni ereditari non determina, di per sé, la decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di notificare successivamente una cartella relativa a un debito tributario del defunto.
- Un debito tributario incontestato del de cuius può essere fatto valere nei confronti degli eredi, purché siano rispettati i termini di legge, le regole sulla notifica e la disciplina della responsabilità ereditaria.
- L'accettazione con beneficio d'inventario limita la responsabilità dell'erede al valore dei beni ereditati, ma non rende automaticamente illegittima la cartella notificata dopo la chiusura dell'inventario.
- Per contestare efficacemente la pretesa occorre verificare elementi diversi dalla sola data di chiusura dell'inventario, come la prescrizione o decadenza del credito, la corretta individuazione degli eredi, la validità della notifica e l'eventuale impugnabilità dell'atto presupposto.
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