Cassazione Penale, Sentenza n. 32603/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Napoli aveva rigettato gli appelli proposti dall'indagato contro l'ordinanza che aveva aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari disponendo la custodia in carcere e contro l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva negato la sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge derivante dalla mancata traduzione dell'ordinanza di scarcerazione, ritenuta causa di nullità dell'ordinanza di aggravamento e del provvedimento di diniego della sostituzione della misura. Con il secondo e il terzo motivo sono stati dedotti, rispettivamente, la manifesta contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'affermazione della conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato, nonostante in alcune fasi del procedimento fossero stati disposti traduzioni e interventi dell'interprete. Il Tribunale aveva ritenuto dimostrata una conoscenza della lingua italiana, pur non evoluta, ma sufficiente a comprendere le prescrizioni cautelari, valorizzando la permanenza dell'indagato in Italia da oltre dieci anni, lo svolgimento di attività lavorativa e gli altri elementi documentali disponibili. Aveva inoltre ritenuto che la violazione dell'obbligo di permanenza domiciliare fosse riconducibile alla personalità ribellista e delinquenziale dell'indagato, e non all'incomprensione linguistica, anche considerando la precedente violazione dell'obbligo di firma, benché l'ordinanza genetica fosse stata tradotta nella lingua madre dell'interessato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha affermato che l'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato straniero è un accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non contraddittoria e immune da manifeste illogicità. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata, avendo indicato elementi idonei a dimostrare una conoscenza linguistica sufficiente alla comprensione delle prescrizioni cautelari. La presenza dell'interprete e la traduzione di alcuni atti in altre fasi non sono state considerate contraddittorie, essendo state disposte per scrupolo e non per effettiva necessità. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla cartella personale del detenuto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
I vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sono scrutinabili in cassazione nei limiti propri del controllo di legittimità; non consentono di rivalutare l'accertamento di fatto quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
art. 610, comma 5, c.p.p.
Richiamato quale fondamento della trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale.
art. 611, comma 1-bis e seguenti, c.p.p.
Richiamato quale disciplina della trattazione camerale del ricorso per cassazione senza partecipazione orale delle parti in mancanza di richiesta nei termini.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla mancata liberazione del ricorrente e per l'inserimento del provvedimento nella cartella personale del detenuto.
Massime di principio
- La conoscenza della lingua italiana da parte di un imputato o indagato straniero costituisce un accertamento di fatto, sindacabile in cassazione soltanto se la motivazione che lo sorregge è contraddittoria o affetta da manifesta illogicità.
- La valutazione della sufficienza della conoscenza linguistica può essere fondata su elementi concreti quali la durata della permanenza nel territorio nazionale, lo svolgimento di attività lavorativa e la capacità di comprendere le prescrizioni cautelari.
- La circostanza che in alcune fasi del procedimento siano stati utilizzati un interprete o traduzioni non rende di per sé contraddittoria la successiva valutazione giudiziale di sufficiente conoscenza della lingua italiana, qualora tali cautele siano state adottate per scrupolo e non per effettiva necessità.
- Quando la violazione di una prescrizione cautelare sia preceduta da ulteriori inosservanze commesse nonostante la traduzione degli atti rilevanti, è logicamente sostenibile ricondurre l'inadempimento alla volontaria inosservanza delle prescrizioni anziché all'incomprensione linguistica, purché la motivazione sia congrua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32522/2026 del 01/09/2026
- Sentenza penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32569/2026 del 01/09/2026
- Sentenza penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32581/2026 del 01/09/2026
- Sentenza penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32582/2026 del 01/09/2026
- Sentenza penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32583/2026 del 01/09/2026
- Sentenza penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32584/2026 del 01/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →