Cassazione Penale, Sentenza n. 5559/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a seguito della rinuncia all'impugnazione depositata dal difensore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell'aver determinato la causa dell'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 16/06/2022 del Tribunale di Caltanissetta (che in sede cautelare aveva in parte accolto il riesame sostituendo gli arresti domiciliari con obbligo di dimora nel Comune di Raddusa e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Tuttavia il difensore di fiducia, munito di procura speciale, ha depositato una rinuncia all'impugnazione, determinando la sopravvenuta mancata impugnazione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il deposito della rinuncia all'impugnazione da parte del difensore ha determinato l'inammissibilità del ricorso ai sensi della norma; in pratica la rinuncia comporta la cessazione della materia del contendere rispetto all'atto impugnato e legittima la declaratoria di inammissibilità e l'applicazione delle conseguenti sanzioni processuali.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se validamente depositata, rende il ricorso inammissibile: l'atto volontario di rinuncia estingue la possibilità di proseguire l'impugnazione.
- La rinuncia effettuata dal difensore munito di procura speciale è efficace e produce effetti processuali, quindi prima di rinunciare è necessario che il difensore abbia mandato ed istruzioni chiare dal cliente.
- L'inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende), commisurate al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Se si intende mantenere la possibilità di impugnare, non vanno depositate dichiarazioni che possano essere interpretate come rinuncia; in caso di dubbio è opportuno chiarire formalmente la volontà della parte.
- Nei casi di modifica delle misure cautelari (es. sostituzione di arresti domiciliari con obbligo di dimora), la parte deve valutare attentamente se rinunciare all'impugnazione: la rinuncia elimina l'ulteriore sindacato sull'atto impugnato.
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