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Ordinanza

Ordinanza n. 39/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto n. -OMISSIS- di rigetto dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio del 1.3.17 e del relativo equo indennizzo per l'infermità: SINDROME POST FLEBITICA ARTOINFERIORE SX IN ESITO A TVP POPLITEO-GEMELLARE, emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Direttore, il -OMISSIS-; - del provvedimento, delibera del -OMISSIS- del Ministero dell'Economia e Finanze Comitato di Verifica per le causa di servizio, del pari notificato il 20.7.23 e allegato al primo provvedimento

Giustizia amministrativa202300960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio e del relativo equo indennizzo, unitamente alla delibera del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la delibera del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio concernenti il rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità e della relativa domanda di equo indennizzo. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che la ricorrente non ha depositato alcun documento, mentre la documentazione è stata prodotta soltanto dalle amministrazioni resistenti. Da tale documentazione sembrerebbe emergere che alla ricorrente sia già stato riconosciuto un indennizzo per infortunio e che possano porsi questioni di decadenza con riferimento alla malattia professionale; tali profili non sono tuttavia menzionati nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia né deciso la fondatezza dei motivi di ricorso. Rilevata la costituzione dell'amministrazione con memoria di mero stile, l'assenza di documenti depositati dalla ricorrente e la possibile rilevanza del precedente riconoscimento di un indennizzo per infortunio e delle questioni di decadenza relative alla malattia professionale, ha ordinato alle parti di depositare documentati chiarimenti e di prendere specifica posizione su tali aspetti, fornendo una ricostruzione complessiva ed esaustiva del procedimento. Ha fissato una nuova udienza di discussione al 15 aprile 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi allo stato di salute e all'oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella formulazione risultante dalle modifiche del d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

  • d.lgs. 101/2018

    Richiamato come atto modificativo dell'art. 2-septies d.lgs. 196/2003.

Massime di principio

  • Quando la documentazione prodotta in giudizio fa emergere questioni potenzialmente decisive non rappresentate nel ricorso, quali un precedente riconoscimento indennitario o la possibile tardività della domanda amministrativa, il giudice può disporre un'istruttoria interlocutoria, imponendo alle parti di prendere specifica posizione e di depositare documentati chiarimenti prima della decisione.
  • In un giudizio relativo al riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo, il giudice può richiedere una ricostruzione complessiva del procedimento amministrativo quando gli atti disponibili non consentano di chiarire il rapporto tra la domanda per malattia professionale e un eventuale indennizzo già riconosciuto per infortunio.
  • Quando il provvedimento contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre, in caso di diffusione, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari delle persone interessate.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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