Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 674/2026 - Bari, Sezione U

Giustizia amministrativa202000633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di concorso pubblico dell'ASL Bari e, con motivi aggiunti, delibere dell'ASL Bari connesse alla procedura concorsuale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso pubblico dell'ASL Bari, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella Gazzetta Ufficiale, nonché, con motivi aggiunti, due successive delibere dell'ASL Bari. Dal testo della sentenza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel merito. Nel corso del giudizio, con nota del 20 marzo 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha affermato che il ricorrente dispone dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse a coltivarla. In tale ipotesi il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per giuste ed eccezionali ragioni; il contributo unificato è rimasto a carico della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato unitamente all'art. 35 c.p.a. nel quadro della decisione in rito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza di smaltimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla coltivazione del ricorso.
  • Quando il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità anche in assenza di una dichiarazione dell'amministrazione resistente in senso contrario.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.