Cassazione Penale, Ordinanza n. 00211/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello. I motivi dedotti sono: (1) inosservanza della legge penale e vizi di natura sostanziale e processuale, con specifico riferimento alla asserita violazione del diritto di difesa per il mancato esame della richiesta di trattazione orale del processo in appello; (2) ulteriori censure sulla valutazione del compendio probatorio, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che avevano valorizzato il possesso da parte dell'imputato di strumenti atti allo scasso e il suo precedente carico per delitti contro il patrimonio, senza che fosse fornita una giustificazione alternativa; (3) doglianze sul trattamento sanzionatorio, ritenute però del tutto generiche e non confrontate con la motivazione della corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la richiesta di trattazione orale in appello era stata trasmessa solo due giorni prima dell'udienza, quindi oltre il termine previsto dall'art. 23-bis della l. n. 176 del 2020; di conseguenza, era irrilevante il mancato riferimento a tale istanza nella sentenza impugnata. Ha inoltre giudicato infondate le censure sulla ricostruzione fattuale, osservando che la pubblica accusa aveva assolto il proprio onere probatorio anche tramite presunzioni e massime di अनुभवienza, mentre incombeva sull'imputato allegare elementi concreti e oggettivi contrari, secondo il principio di vicinanza della prova. Infine, ha ritenuto generiche le doglianze sulla pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23-bis della legge 176 del 2020
Il termine per chiedere la trattazione orale in appello deve essere rispettato; una richiesta formulata tardivamente è inidonea a fondare una violazione del diritto di difesa.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale nel giudizio di appello, quando prevista da una disciplina emergenziale o speciale, è inefficace se presentata oltre il termine normativamente fissato; il mancato esame espresso dell'istanza tardiva non integra violazione del diritto di difesa.
- La prova dell'accusa può essere sorretta anche da presunzioni e massime di esperienza; una volta assolto tale onere, l'imputato deve indicare elementi fattuali concreti e oggettivi idonei a contrastare la ricostruzione accusatoria, secondo il principio di vicinanza della prova.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche sono inammissibili in cassazione.
- La deduzione di vizi processuali o sostanziali è inammissibile quando si risolve in contestazioni apodittiche o non supportate da un effettivo confronto con le ragioni della decisione di merito.
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