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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22817/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emerse ragioni di esonero. La decisione di merito di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità dell'identificazione dell'imputato e mirava a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato in appello e perché riproduttiva di doglianze già dedotte nel gravame di merito. Inoltre ha evidenziato che la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico sulla certezza dell'identificazione, fondata sulle dichiarazioni rese dallo stesso imputato agli operanti e presso il presidio sanitario, richiamando il principio per cui l'identificazione dell'indagato può validamente basarsi sulle dichiarazioni rese, salvo emergano elementi concreti di falsità che impongano ulteriori rilievi dattiloscopici o antropometrici.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave indicata in sentenza; la Corte non ne affronta il contenuto nel merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio già scrutinato dai giudici di merito, specie quando la censura si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello.
  • L'identificazione dell'imputato può essere ritenuta validamente acquisita anche sulla base delle dichiarazioni da lui stesso rese agli operanti o presso strutture sanitarie, salvo che emergano elementi concreti tali da far dubitare della loro falsità e da rendere necessario ricorrere ad accertamenti tecnici ulteriori.
  • La censura che contesti l'accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata è inammissibile se non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della motivazione, ma si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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