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Sentenza

Sentenza n. 6424/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e di demolizione di una struttura installata nel cortile di un ristorante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestori di ristorante)

Prevale il privato

La controversia

Le società contestavano l'ingiunzione comunale di pagamento di una sanzione pecuniaria e di demolizione di opere ritenute abusive, consistenti in una struttura destinata all'attività di ristorazione e qualificata dall'Amministrazione come intervento assimilabile a una copertura stabile del cortile, inizialmente descritta come “sorta di pergotenda”. Deducevano la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 per omessa valutazione delle controdeduzioni procedimentali; il difetto di istruttoria e di motivazione, anche per l'impiego di espressioni incerte nella descrizione dell'opera; l'erronea qualificazione della struttura, da ricondurre a una pergotenda o a una struttura minore rientrante nell'edilizia libera; l'insussistenza dell'obbligo di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica; nonché la violazione del termine di 90 giorni per il parere della Soprintendenza previsto dall'art. 33 d.P.R. 380/2001. La struttura copriva circa 70 mq del cortile, era costituita da un telo retrattile in materiale plastico poggiato su strutture leggere e sui muri perimetrali, senza elementi di chiusura rigida stabile; gli eventuali elementi laterali erano amovibili e retrattili. Le appellanti richiamavano inoltre una perizia giurata e una sentenza penale che aveva qualificato l'opera come pergotenda retrattile priva di rilevanza edilizia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisiva la qualificazione concreta dell'opera, osservando che le pergotende costituite da tende o coperture leggere e retrattili, prive di uno spazio chiuso stabile e di nuova volumetria, rientrano nell'edilizia libera. Nel caso esaminato, le risultanze processuali dimostravano la natura retrattile del telo, la leggerezza e accessorietà della struttura, l'assenza di chiusure rigide stabili e la mancanza di aumento di volumetria o superficie. Le espressioni dubitative utilizzate dall'Amministrazione, come “sorta di pergotenda” e “sembrava plexiglass”, evidenziavano un deficit istruttorio; inoltre, il TAR non aveva esaminato puntualmente la perizia giurata né la reale consistenza materiale dell'opera. La sentenza penale, pur non vincolando automaticamente il giudice amministrativo, è stata valorizzata quale elemento probatorio e persuasivo, essendo fondata su un approfondito accertamento delle caratteristiche materiali della struttura. Poiché l'opera rientrava nell'attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, d.P.R. 380/2001, mancava il presupposto per l'esercizio del potere repressivo edilizio. Sono stati annullati i provvedimenti impugnati e Roma Capitale è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. e-quinquies d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata applicata alla struttura, qualificata come pergotenda o struttura minore, in quanto costituita da una copertura retrattile e leggera, priva di chiusure stabili, nuova volumetria o incremento di superficie.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative era stata dedotta dalle appellanti, ma la decisione si fonda principalmente sulla carenza istruttoria e sull'erronea qualificazione edilizia dell'opera.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Le appellanti avevano dedotto il mancato rispetto del termine di 90 giorni per il parere della Soprintendenza; il dispositivo di annullamento è tuttavia fondato sulla mancanza del presupposto del potere repressivo, derivante dalla qualificazione dell'opera come edilizia libera.

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    La necessità dell'autorizzazione paesaggistica era stata contestata dalle appellanti, ma il giudice ha deciso la controversia valorizzando la riconducibilità dell'opera all'edilizia libera e l'assenza del presupposto per l'intervento repressivo.

Massime di principio

  • Una struttura può essere qualificata come pergotenda rientrante nell'edilizia libera quando l'elemento principale è costituito da una tenda o copertura leggera e retrattile, mentre la struttura portante è meramente accessoria, amovibile e priva di chiusure rigide stabili.
  • La riconducibilità di una struttura all'edilizia libera deve essere verificata sulla base delle sue caratteristiche materiali effettive, con particolare riguardo alla retrattilità della copertura, all'assenza di uno spazio stabilmente chiuso e alla mancanza di nuova volumetria o superficie.
  • L'Amministrazione non può fondare un ordine repressivo edilizio su descrizioni incerte o meramente dubitative dell'opera; l'incertezza nella ricostruzione delle caratteristiche materiali evidenzia un difetto di istruttoria, soprattutto quando siano stati prodotti elementi tecnici contrari, come una perizia giurata.
  • Quando l'opera rientra nell'attività edilizia libera e non realizza nuova volumetria o superficie, difetta il presupposto per l'esercizio del potere repressivo edilizio mediante ordine di demolizione e sanzione pecuniaria.
  • Una sentenza penale assolutoria non è automaticamente vincolante nel giudizio amministrativo, ma può assumere rilevante valore probatorio e persuasivo se contiene un approfondito accertamento dei fatti materiali e delle caratteristiche dell'opera.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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