Cassazione Penale, Ordinanza n. 19363/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi erano elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il parametro ricavato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a pena detentiva. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto sussistente il dolo e avessero omesso di assolverlo nonostante la condotta fosse stata, secondo la sua prospettazione, posta in essere per errore scusabile. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura si fondava su un errore circa una norma incriminatrice o una norma integratrice del precetto penale, errore che non è scusabile secondo l'orientamento richiamato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo il limite derivante dall'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186/2000
È richiamata come parametro per escludere la sanzione economica solo quando risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore sulla norma penale incriminatrice o su una norma integratrice del precetto penale non è scusabile e non può fondare, di per sé, l'accoglimento della censura sul dolo o sull'assoluzione.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare un errore scusabile in presenza di un errore giuridico non scusabile è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza rispetto al consolidato orientamento interpretativo.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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