Cassazione Penale, Sentenza n. 14006/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonizione. Sosteneva violazione di legge e vizio di motivazione: la sanzione sarebbe stata applicata ai sensi dell'art. 77, comma 1, n. 21) del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che riguarda condotte criminose "a danno di altri detenuti, operatori penitenziari o visitatori", mentre la condotta contestata non avrebbe avuto come destinatario soggetti appartenenti a queste categorie; il ricorrente deduceva inoltre che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la mancata base legale della sanzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il reclamo ex art. 35-bis l. 354/1975 abbia natura impugnatoria e richieda motivi specifici di doglianza che delimitano la cognizione giudiziale; per la cassazione è preclusa la deduzione di violazioni di legge non precedentemente denunciate (art. 609, comma 3, c.p.p.), salvo che siano rilevabili d'ufficio senza necessità di accertamenti di fatto. Nel caso di specie non è stata possibile un'illuminazione autonoma della presunta violazione di legge perché non risultano dagli atti chiaramente definiti i termini della condotta contestata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al procedimento con cui è stato adottato il decreto impugnato; utilizzata come riferimento formale per l'adozione del provvedimento
art. 678, cod. proc. pen.
Richiamato quale norma procedurale pertinente all'adozione del decreto impugnato
art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Stabilisce la natura impugnatoria del reclamo in materia penitenziaria/disciplinare; da essa deriva l'obbligo di articolare specifici motivi di doglianza che circoscrivono la cognizione del giudice
art. 77, comma 1, n. 21), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento esecuzione Ord. pen.)
Norma disciplinare richiamata quale presunta base legale della sanzione (illecito disciplinare per condotte criminose a danno di detenuti, operatori penitenziari o visitatori); la Corte però non ha potuto accertare, per carenza di elementi certi negli atti, se i presupposti fattuali per l'applicazione di questa disposizione fossero effettivamente sussistenti
art. 609, comma 3, cod. proc. pen.
Preclude in cassazione la deduzione di violazioni di legge non previamente denunciate in grado antecedente, salvo che la violazione sia rilevabile d'ufficio dalla Corte senza necessità di accertamenti di fatto; applicata per escludere la valutazione di nuove doglianze non emerse nel reclamo
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali della parte soccombente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Il reclamo avverso provvedimenti disciplinari in ambito penitenziario è un mezzo impugnatorio che deve contenere motivi specifici di doglianza; motivi vaghi o meramente di merito possono essere dichiarati inammissibili.
- In Cassazione non possono essere sollevate violazioni di legge che non siano state dedotte nei precedenti gradi, salvo quelle evidenti rilevabili d'ufficio senza accertamenti di fatto.
- Quando dagli atti non risultano chiaramente gli elementi fattuali essenziali della condotta contestata, la Corte non può rettificare o valorizzare ex novo la fattispecie per rilevare d'ufficio una violazione di legge che richiederebbe accertamenti di fatto.
- La dichiarazione di inammissibilità del reclamo per motivi di merito è legittima se il ricorso non contesta specificamente profili di diritto.
- La parte soccombente in cassazione può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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