Sentenza n. 2688/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione a) del provvedimento di assegnazioni cattedre docenti recante prot. n. -OMISSIS- del 21/09/2025, trasmesso alla scrivente in data 23/01/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (32 ore settimanali), previa valutazione delle sue concrete esigenze; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (32 ore settimanali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno e relativo P.E.I. per l’anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno scolastico al figlio minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, chiedendo l’attribuzione di un insegnante di sostegno per tutte le 32 ore settimanali di frequenza. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell’art. 40 l. 449/1997, dell’art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell’art. 3 l. 241/1990.
La decisione
Dopo l’adozione di un decreto cautelare monocratico che aveva ordinato all’amministrazione di riesaminare la posizione del minore e di riformulare il P.E.I., l’amministrazione scolastica ha rivalutato la situazione e ha assegnato ulteriori dieci ore di sostegno, raggiungendo la copertura complessiva di 32 ore settimanali per l’intero anno scolastico 2025/2026. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il bene della vita richiesto era stato integralmente ottenuto in via amministrativa e che era venuto meno l’oggetto della controversia. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico dell’amministrazione, in applicazione della soccombenza virtuale, per complessivi 1.500 euro oltre accessori, di cui 1.000 euro a carico dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la cessazione della materia del contendere ... può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita richiesto, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo l’avviso alle parti della possibile definizione in camera di consiglio.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La situazione di handicap grave del minore ha costituito il presupposto della richiesta di copertura integrale delle ore di sostegno.
artt. 2, 3, 34 e 38 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente a tutela dell’inclusione scolastica e del diritto all’istruzione del minore con disabilità.
artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992
Sono stati dedotti quali parametri normativi del diritto all’integrazione scolastica e all’assegnazione del sostegno.
d.lgs. 66/2017
È stato richiamato dalla ricorrente quale disciplina dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
art. 40 l. 449/1997
È stato indicato tra le norme asseritamente violate in relazione all’assegnazione del sostegno.
art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007
È stato invocato, unitamente alla sentenza Corte cost. n. 80/2010, in relazione alla possibilità di assicurare il sostegno necessario in presenza di disabilità grave.
art. 3 l. 241/1990
È stato dedotto quale parametro relativo all’obbligo di motivazione degli atti impugnati.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. deve essere dichiarata quando, durante il giudizio, l’amministrazione attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito, determinando l’oggettivo venir meno della lite e dell’utilità della decisione sull’impugnazione.
- Quando l’amministrazione adegua spontaneamente il proprio operato alla pretesa sostanziale azionata in giudizio, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto dell’evoluzione della vicenda processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →