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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39049/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di risarcimento del danno proposta da alcuni lavoratori della scuola assunti per anni con contratti a tempo determinato e poi stabilizzati. La corte d'appello aveva escluso il risarcimento per i ricorrenti, ritenendo che la successiva immissione in ruolo, avvenuta tramite procedure selettive, concorsuali o per effetto della legge n. 107/2015, fosse sufficiente a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e a rimuoverne le conseguenze dannose, in assenza di specifiche allegazioni di ulteriori pregiudizi. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul diritto al risarcimento secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 5072/2016 e violazione dei principi di equivalenza ed effettività della tutela; 2) questione pregiudiziale europea sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della tutela risarcitoria o indennitaria quando intervenga la stabilizzazione; 3) questione di legittimità costituzionale della medesima esclusione per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. e con la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e non emergevano ragioni per mutarla o per rimettere le questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il fatto che la corte territoriale si fosse uniformata alla giurisprudenza di legittimità in tema di contratti a termine nella scuola e di stabilizzazione quale misura idonea a neutralizzare l'abuso, salvo prova di danni ulteriori. Ha compensato le spese per la peculiarità delle questioni trattate e ha disposto l'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; art. 360 bis, n. 1

    I motivi sono stati ritenuti inammissibili perché la questione di diritto era già stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non vi erano elementi per mutare orientamento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata seguita la procedura camerale non partecipata con proposta del relatore comunicata alle parti.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte richiama la motivazione della giurisprudenza di legittimità già consolidata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere richiamata per relationem alla giurisprudenza precedente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Invocato in relazione al rispetto della direttiva 1999/70/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

  • direttiva 1999/70/CE

    Invocata per contestare l'esclusione della tutela risarcitoria in presenza di successiva stabilizzazione.

  • art. 6, paragrafo 1, Carta Europea dei diritti dell'Uomo

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di fondare la questione di legittimità costituzionale.

  • L. n. 124/1999, art. 4, comma 1

    È la base normativa dei contratti a termine reiterati nel settore scolastico oggetto della domanda.

  • L. n. 107/2015, art. 1

    La stabilizzazione del personale è stata valorizzata dalla corte territoriale come misura idonea a sanzionare l'abuso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, la successiva immissione in ruolo del lavoratore assunto reiteratamente a termine può essere considerata misura idonea a sanzionare l'abuso e a neutralizzarne le conseguenze, escludendo il risarcimento automatico in mancanza di allegazione e prova di danni ulteriori.
  • Quando la questione di diritto è già stata risolta in senso conforme da un consolidato indirizzo di legittimità, il ricorso per cassazione che non offra argomenti nuovi o decisivi è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
  • La deduzione di questioni pregiudiziali europee o di legittimità costituzionale non impone un rinvio se la controversia può essere decisa applicando principi già affermati dalla Corte di cassazione e non emergono concreti profili di contrasto nuovo o rilevante.
  • Il lavoratore che alleghi il pregiudizio derivante dall'abuso del contratto a termine deve comunque indicare specificamente eventuali danni ulteriori rispetto alla sola precarizzazione già compensata dalla stabilizzazione.
  • In sede di legittimità è legittimo il rinvio alla giurisprudenza precedente per relationem quando la soluzione della controversia si inserisce in un orientamento consolidato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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