Cassazione Civile, Ordinanza n. 04154/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla cassa previdenziale di categoria per gli anni 2013 e 2014 e del conseguente obbligo contributivo. Il professionista aveva impugnato l'atto sostenendo: (1) che la disciplina di privatizzazione delle casse professionali non consentirebbe di imporre l'iscrizione obbligatoria a chi eserciti la professione solo in modo non continuativo; (2) che non sarebbe stato provato dalla controparte il fatto costitutivo dell'obbligo contributivo, con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.; (3) che l'attività svolta era in realtà prestata nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro privato, circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe escluso l'iscrizione alla cassa, anche perché non contestata dall'ente previdenziale. La Corte territoriale aveva già confermato la legittimità dell'iscrizione e il ricorso per cassazione ha riproposto tali censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; è irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, nonché la mera iscrizione ad altra gestione INPS. Ha inoltre rilevato che il regolamento della Cassa può prevedere condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale, e che l'onere di presentare l'autocertificazione o altra dichiarazione richiesta dalla disciplina regolamentare grava sull'iscritto. La valorizzazione del mancato adempimento di tali oneri non integra violazione dell'art. 2697 c.c., poiché discende dall'applicazione della disciplina statutaria e regolamentare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma richiamata per formulare i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 2697 c.c.
la Corte esclude che vi sia stata violazione dell'onere della prova, poiché la decisione di merito ha applicato la disciplina statutaria e regolamentare della cassa.
D.Lgs. n. 509/1994, artt. 1, 2 e 3
richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione del processo di privatizzazione delle casse professionali; la Corte ne conferma l'applicazione secondo la disciplina della cassa.
art. 17, comma 2, L. n. 400/1988
richiamato dal ricorrente nel censurare l'assetto regolamentare della cassa.
art. 26, ultimo comma, L. n. 37/1967
richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti dell'iscrizione alla cassa.
art. 22, comma 2, L. n. 773/1982
richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti dell'iscrizione alla cassa.
R.D. n. 274/1929, artt. 16 e 17
richiamato per sostenere che l'attività svolta rientrava nel rapporto subordinato e non giustificava l'iscrizione previdenziale autonoma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Per la Cassa previdenziale dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale può essere di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Cassa e di versamento della contribuzione minima, indipendentemente dalla continuità dell'attività o dalla produzione effettiva di reddito.
- La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria non esclude automaticamente gli obblighi verso la previdenza di categoria, salvo che ricorrano le condizioni derogatorie previste dalla normativa statutaria e regolamentare dell'ente.
- Quando il regolamento della cassa prevede adempimenti dichiarativi o autocertificazioni per ottenere l'esonero dall'iscrizione, l'omissione di tali adempimenti legittima l'applicazione della presunzione di esercizio professionale e non integra, di per sé, violazione dell'art. 2697 c.c.
- In presenza di una disciplina statutaria e regolamentare legittima, il giudice può fondare la pretesa contributiva sul mancato assolvimento degli oneri posti a carico dell'iscritto per dimostrare l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04109/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04116/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04117/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →