Cassazione Penale, Sentenza n. 10634/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 13/07/2022 della Corte d'appello di Venezia che aveva disposto la continuazione tra quattro sentenze a carico del ricorrente. Il difensore ha successivamente presentato un ulteriore incidente di esecuzione (08/08/2022) segnalando che doveva essere inclusa anche la sentenza della Corte d'appello di Venezia 16/03/2018 n. 966, omissione dovuta a un errore materiale (data identica a quella di altra sentenza già considerata). La Corte d'appello, con ordinanza del 17/08/2022, ha riqualificato la nuova istanza come ricorso per cassazione e lo ha trasmesso alla Corte di Cassazione, ritenendo di non dover provvedere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha accertato che l'istanza originaria di incidente di esecuzione conteneva anche la richiesta di continuazione con la sentenza n. 966 e che il giudice dell'esecuzione non si era mai pronunciato su tale specifica richiesta (prima ordinanza del 13/07/2022 l'ha ritenuta frutto di errore materiale e la seconda del 17/08/2022 ha declinato la competenza). Per tale motivo la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Venezia per un nuovo giudizio, limitatamente al punto relativo all'esistenza della continuazione tra le pronunce indicate e la sentenza n. 966. Il Procuratore Generale aveva concluso per l'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
Codice di procedura penale - disciplina dell'incidente di esecuzione e della continuazione
Il giudice dell'esecuzione è tenuto a pronunciarsi su tutte le istanze formulate nell'incidente di esecuzione; l'omissione di pronuncia su una richiesta contenuta nell'istanza costituisce vizio che legittima l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
Principio della correzione/valutazione degli errori materiali nell'iter procedurale
Un errore materiale relativo all'indicazione di una sentenza non autorizza il giudice a non decidere sulla richiesta sostanziale; la corretta via è valutare ed eventualmente rettificare l'istanza sul piano del merito procedurale, altrimenti l'omissione è censurabile in cassazione.
Massime di principio
- Se nel procedimento di incidente di esecuzione viene formulata espressamente la richiesta di applicazione della continuazione con una specifica sentenza, il giudice dell'esecuzione deve pronunciarsi esplicitamente su quella richiesta; la mancata pronuncia è motivo di annullamento.
- L'asserito 'errore materiale' nella raccolta o nell'indicazione delle sentenze non autorizza il giudice a escludere senza decidere la domanda sostanziale: se l'istanza contiene la richiesta, il punto deve essere valutato nel merito.
- La riqualificazione dell'istanza da parte del giudice dell'appello (es. come ricorso per cassazione) e la conseguente declinazione di competenza possono essere contestate se determinano l'omissione di una pronuncia dovuta.
- In situazioni similari, il rimedio corretto è chiedere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio quando vi è una omissione di pronuncia su una domanda posta nel procedimento; è importante documentare chiaramente nell'atto iniziale tutte le sentenze che si intendono far valere per la continuazione.
- Per evitare problemi, il difensore dovrebbe segnalare esplicitamente e ripetutamente, in modo chiaro e non equivoco, tutte le sentenze da includere nella richiesta di continuazione e sollecitare una pronuncia espressa del giudice su ciascuna di esse.
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