Sentenza n. 2289/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 20869/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 20869/2024, che aveva respinto il ricorso contro la non ammissione al contributo per l'anno 2018 e contro la graduatoria definitiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il provvedimento ministeriale che aveva dichiarato non ammissibile la domanda di contributo per l'anno 2018 a valere sul fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. L'esclusione era fondata sulla mancanza del requisito minimo di otto dipendenti, di cui due giornalisti: un soggetto indicato come dipendente era amministratore unico della società e, secondo l'amministrazione, non poteva essere considerato lavoratore subordinato; un altro dipendente era assunto a tempo parziale al 20% e doveva quindi essere computato proporzionalmente. In primo grado la società aveva dedotto, quanto al part-time, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 146/2017 e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e violazione del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione; quanto all'amministratore unico, violazione del d.P.R. n. 146/2017, dell'art. 12 l. n. 241/1990, dell'art. 2094 c.c. e della l. n. 47/1984, nonché contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, falso presupposto e falsa applicazione della lex specialis; inoltre aveva dedotto la violazione del legittimo affidamento derivante dall'ammissione al contributo per il 2016. Con motivi aggiunti aveva impugnato la graduatoria definitiva per invalidità derivata. In appello la società ha sostenuto che il requisito occupazionale, per gli anni 2016-2018, dovesse essere verificato considerando il semplice numero dei dipendenti alla data della domanda, senza riduzione per il part-time; che la qualifica di amministratore non fosse di per sé incompatibile con il lavoro subordinato e che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare in concreto gli indici della subordinazione; e che l'ammissione al contributo per il 2016 avesse consolidato un affidamento, nonostante il contributo fosse stato effettivamente corrisposto e non revocato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al requisito occupazionale, ha ritenuto che l'art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017 lo preveda come requisito di ammissibilità e imponga di computare i lavoratori a tempo parziale in proporzione alle ore effettivamente lavorate. La disciplina transitoria per gli anni 2016-2018 stabilisce soltanto il momento in cui il requisito deve sussistere, cioè alla data di presentazione della domanda, ma non deroga al criterio di computo proporzionale; l'interpretazione proposta dalla società svuoterebbe di contenuto la previsione relativa ai lavoratori part-time. Quanto all'amministratore unico, il Collegio ha ritenuto sussistente l'incompatibilità assoluta tra tale carica e un rapporto di lavoro subordinato con la stessa società, poiché nella medesima persona si concentrano i poteri di rappresentanza, direzione, controllo e disciplina propri del datore di lavoro, con conseguente assenza della necessaria alterità e subordinazione. Ha distinto tale situazione da quella del componente di un consiglio di amministrazione, rispetto al quale l'incompatibilità non è assoluta e possono essere provati in concreto gli indici della subordinazione. Il richiamo alla disciplina sul controllo del direttore di testata non supera l'assenza di alterità derivante dalla carica di amministratore unico. È stato inoltre escluso un legittimo affidamento per le annualità successive: ogni domanda di contributo riguarda una singola annualità, è sottoposta ad autonoma istruttoria e conduce a un autonomo provvedimento; il precedente riconoscimento del contributo per il 2016 non garantisce il conseguimento del beneficio per il 2018, soprattutto in presenza della carenza dei presupposti legali. I motivi aggiunti contro la graduatoria sono stati ritenuti non necessitanti di esame, poiché fondati sull'illegittimità derivata dell'atto di non ammissione, la cui legittimità è stata confermata. La società appellante è stata condannata al pagamento di euro 3.000, oltre accessori di legge, per compensi professionali in favore del Ministero; nulla spese nei confronti della parte non costituita.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017
"Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate"; "In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda"
Il requisito minimo occupazionale è requisito di ammissibilità; i lavoratori part-time devono essere computati in proporzione alle ore effettivamente lavorate. La disciplina transitoria individua soltanto il momento di verifica del requisito e non deroga al criterio di computo proporzionale.
d.P.R. n. 198/2016
Individua il fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione cui si riferisce il contributo richiesto.
art. 2475 c.c.
È richiamato con riguardo alla concentrazione nell'amministratore unico dei poteri di direzione, amministrazione e rappresentanza della società.
art. 2094 c.c.
È richiamato quale disposizione relativa alla nozione di lavoro subordinato e alla necessità dell'elemento della subordinazione.
l. n. 47/1948
La disciplina relativa all'attività giornalistica e al controllo del direttore di testata non supera, secondo il Collegio, l'assenza di alterità tra datore di lavoro e lavoratore derivante dalla coincidenza tra amministratore unico e soggetto indicato come dipendente.
artt. 1 e 3 l. n. 241/1990
Sono stati invocati dalla società in relazione ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione, ma le relative censure non sono state accolte.
art. 12 l. n. 241/1990
È stato invocato dalla società con riferimento ai criteri per la concessione di sovvenzioni e contributi, senza esito favorevole.
Massime di principio
- Quando una disciplina di finanziamento pubblico richiede un numero minimo di dipendenti e stabilisce che i lavoratori part-time siano computati in proporzione alle ore effettivamente lavorate, una disposizione transitoria che individui la data di verifica del requisito non deroga al criterio di computo proporzionale, anche se utilizza la locuzione "dipendenti occupati".
- La carica di amministratore unico di una società di capitali è incompatibile con la contestuale instaurazione, nella stessa società, di un rapporto di lavoro subordinato, perché la concentrazione nella medesima persona dei poteri di rappresentanza, direzione, controllo e disciplina esclude la necessaria alterità tra datore di lavoro e lavoratore.
- La posizione di componente di un consiglio di amministrazione non determina invece un'incompatibilità assoluta con il lavoro subordinato: l'interessato può dimostrare in concreto l'esistenza degli indici della subordinazione, considerato il carattere collegiale dell'organo amministrativo.
- Il riconoscimento di un contributo pubblico per una determinata annualità, disposto all'esito di un'autonoma istruttoria, non determina un legittimo affidamento sul riconoscimento del contributo per annualità successive, che devono essere valutate sulla base dei presupposti normativi propri di ciascuna annualità.
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