Cassazione Penale, Ordinanza n. 19171/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una rapina consumata commessa in un supermercato. Dal testo emerge che il fatto originava dalla sottrazione di un bene dagli scaffali; nel tentativo di assicurarsi il profitto e durante la colluttazione con i dipendenti dell'esercizio commerciale, l'agente avrebbe usato minaccia e violenza, colpendoli con calci e pugni e cagionando anche lesioni personali a uno di essi. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge sul giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse rapina consumata e che dovesse essere diversamente qualificata; si contestava inoltre la mancata applicazione della lieve entità del fatto. La Corte rileva però che la violenza alla persona esclude la qualificazione del fatto come furto, che la sottrazione del bene era già avvenuta al momento della colluttazione e che, secondo la giurisprudenza richiamata, si trattava di rapina impropria consumata e non tentata; infine conferma la motivazione con cui era stata esclusa la lieve entità in ragione della gravità della condotta e delle lesioni provocate.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la violenza esercitata sui dipendenti del supermercato impediva la riqualificazione del fatto in furto e che la sottrazione del bene, già avvenuta, rendeva integrata una rapina impropria consumata. È stata inoltre ritenuta immune da vizi la motivazione con cui la Corte d'appello aveva escluso la lieve entità del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La violenza o minaccia posta in essere per assicurarsi il possesso della cosa sottratta impedisce di qualificare il fatto come furto e integra, ricorrendone gli altri presupposti, la rapina impropria.
- La rapina impropria deve ritenersi consumata quando la sottrazione del bene sia già avvenuta e la violenza o minaccia intervenga nella fase immediatamente successiva per assicurare il profitto o l'impunità, non essendo sufficiente a degradarla a tentativo.
- L'esclusione della lieve entità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione è illogica o manifestamente viziata; una motivazione ancorata alla gravità della condotta e alle lesioni cagionate è idonea a sorreggere la decisione.
- Quando il ricorso si risolve in censure manifestamente infondate sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla motivazione di merito, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste.
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