Sentenza n. 1637/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che una sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché a rifondere le spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva adempiuto. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito elementi comprovanti l'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso poiché il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di accreditare euro 1.500,00 sul portafoglio Carta del docente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inottemperanza ha nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi anche a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la finalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, alla quale deve essere accreditata la somma ordinata dal giudice.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Disciplinano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica del docente, secondo quanto stabilito dal giudicato ottemperando.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. può essere proposta per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la sentenza imponga all'amministrazione specifici obblighi rimasti ineseguiti.
- Costituiscono presupposti di ammissibilità dell'azione di ottemperanza l'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia, la notificazione della sentenza all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione della prestazione entro un termine ultimativo e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato nell'ambito dell'amministrazione obbligata, con facoltà di delega, e può essere attivato su istanza della parte interessata dopo la vana scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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