Cassazione Civile, Ordinanza n. 07356/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente bancario)
La controversia
Un correntista e tre garanti fideiussori hanno agito contro la banca deducendo l'illegittimità di diversi addebiti su un conto corrente (interessi capitalizzati, tassi usurari, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta). Il giudizio si è intrecciato con l'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo debitore del conto. In primo grado il credito della banca è stato riconosciuto e il decreto revocato; all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, gli attori sono stati condannati al pagamento del saldo. In appello i gravami sono stati respinti. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: (1) invalidità della clausola sugli interessi perché il tasso era determinato mediante rinvio al prime rate ABI maggiorato del 2,875%; (2) errore della corte d'appello nel ritenere tardivo/inammissibile il disconoscimento del documento contrattuale relativo al tasso ultralegale, nonostante il disconoscimento fosse stato formulato nell'atto di opposizione; (3) omesso esame di deduzioni relative alla posizione dei fideiussori, in particolare agli artt. 1956 e 1957 c.c., e alla valutazione di ammissioni contenute nella comparsa di risposta della banca; (4) nullità delle fideiussioni perché conformi a un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dalla l. n. 287/1990; (5) erronea declaratoria di tardività delle contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio, benché formulate nelle difese successive al deposito della relazione e incentrate sulla legittimità della capitalizzazione e sulla mancanza di documentazione iniziale del conto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo e il quinto, e inammissibili il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che il richiamo al prime rate ABI può integrare una valida determinazione del tasso ultralegale, ma ha censurato la sentenza di merito per avere erroneamente ritenuto tardivo il disconoscimento della scrittura privata e per avere considerato precluse le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, mentre tali contestazioni, se non attengono a nullità del procedimento peritale e non introducono nuovi fatti o domande, possono essere proposte anche in comparsa conclusionale o in appello.
Norme richiamate
art. 1284 c.c.
La convenzione sugli interessi ultralegali è valida se il tasso è determinabile tramite criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, anche senza indicazione numerica esatta.
art. 117 t.u.b.
La medesima regola di determinatezza del tasso vale anche nella disciplina bancaria.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nelle censure dei ricorrenti in relazione ai limiti del thema decidendum e del rilievo officioso delle questioni.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando valuti diversamente le prove prodotte.
art. 214 c.p.c.
Richiamato con riferimento al disconoscimento della scrittura privata.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nel contesto delle preclusioni assertive e difensive nel processo di merito.
art. 345 c.p.c.
Richiamato in tema di nuove eccezioni e nuove questioni in appello e nel giudizio di legittimità.
art. 2719 c.c.
Richiamato con riferimento al disconoscimento della conformità della copia all'originale e alla prova documentale.
art. 1956 c.c.
La liberazione del fideiussore presuppone la prova che la banca abbia concesso nuovo credito al debitore consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche.
art. 1957 c.c.
La relativa eccezione non può essere esaminata in cassazione se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e non è stata adeguatamente allegata come già dedotta nei gradi di merito.
art. 2 l. n. 287/1990
La nullità delle fideiussioni per intesa anticoncorrenziale non può essere dedotta in cassazione come questione nuova se richiede accertamenti di fatto non svolti dal giudice di merito.
art. 88 c.p.c.
Richiamato insieme agli altri articoli processuali nelle doglianze sui rilievi alla consulenza tecnica d'ufficio.
art. 101 c.p.c.
Richiamato insieme agli altri articoli processuali nelle doglianze sui rilievi alla consulenza tecnica d'ufficio.
art. 189 c.p.c.
Richiamato nel contesto della possibilità di formulare osservazioni e difese finali dopo la consulenza tecnica d'ufficio.
art. 190 c.p.c.
Richiamato nel contesto della possibilità di formulare osservazioni e difese finali dopo la consulenza tecnica d'ufficio.
artt. 156 e 157 c.p.c.
Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio non sono precluse, salvo che integrino nullità del procedimento peritale disciplinate da queste norme.
Massime di principio
- Una clausola di interessi ultralegali è sufficientemente determinata anche se non indica il tasso in cifre, purché rinvii a parametri oggettivi, predeterminati e univoci che consentano di calcolarlo con certezza.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il disconoscimento della sottoscrizione o della paternità di una scrittura privata è ammissibile se formulato tempestivamente nell'atto difensivo iniziale; una decisione che ne affermi la tardività, a fronte di una tempestiva contestazione, è erronea.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, quando non denunciano nullità del suo procedimento e non introducono nuovi fatti, domande, eccezioni o prove, hanno natura difensiva e possono essere svolte anche successivamente al deposito della relazione, inclusa la comparsa conclusionale.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, anche se la questione è astrattamente rilevabile d'ufficio.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione delle prove offerte dalle parti, essendo censurabile solo l'utilizzo da parte del giudice di prove non introdotte o acquisite al di fuori dei poteri officiosi consentiti.
- La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. richiede la prova rigorosa che il creditore abbia concesso ulteriore credito al debitore pur conoscendone il peggioramento patrimoniale; il mero aumento dell'esposizione debitoria non basta di per sé a integrare il presupposto della norma.
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