Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 81 del 7-4-1999

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi sindacali versati dagli iscritti all l’Unione Nazionale Titolari Imprese Agricole (UNTIA) attraverso trattenuta sulle somme erogate per prestazioni di disoccupazione agricola.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la sottoscrizione, il 31 marzo 1999, della convenzione tra INPS e UNTIA per la trattenuta e riscossione delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono richiamati i requisiti di validità della delega, le modalità operative per le SAP, i conti di contabilità da utilizzare, la periodicità e le modalità di versamento all’Associazione, nonché il costo del servizio di esazione. Sono inoltre riportate le condizioni contrattuali essenziali: efficacia della delega, tempi di versamento, responsabilità delle parti, durata annuale e rinnovo tacito dell’accordo.

Convenzione INPS-UNTIA per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-UNTIA per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare dà notizia della convenzione sottoscritta il 31 marzo 1999 tra INPS e UNTIA per la trattenuta, sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti all’Unione. Il testo della circolare richiama le modalità operative per l’attuazione dell’accordo, i controlli sulle deleghe, la contabilizzazione delle somme, i termini di versamento e le principali clausole contrattuali della convenzione.

Ambito di applicazione della convenzione

L’accordo riguarda la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Unione Nazionale Titolari Imprese Agricole e trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola. La convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e richiama, per gli aspetti operativi, la normativa vigente in materia.

Requisiti di validità della delega e controlli delle SAP

La circolare richiama espressamente l’art. 2 della convenzione, che disciplina i requisiti di validità della delega. Tali requisiti sono già formalizzati nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P., che le SAP devono utilizzare come riferimento per verificare la correttezza formale e sostanziale delle deleghe.

In particolare:

  • la delega deve riportare tutti gli elementi previsti dal testo convenzionale;
  • deve essere indicata la sigla UNTIA sulla delega per le trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola;
  • la delega deve essere controllata con attenzione sotto il profilo della forma e della sostanza.

Modalità di presentazione ed efficacia della delega

L’art. 3 della convenzione stabilisce che la delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale di cui all’art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all’art. 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37. La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta ed è valida per l’anno cui si riferisce la prestazione.

Non vengono prese in considerazione le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.

Misura del contributo e importo trattenuto

La misura del contributo dovuto all’Associazione sindacale deve essere espressamente indicata nell’atto di delega. La circolare ricorda inoltre che, per ogni quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, è dovuta la somma di lire 937,05, come già comunicato con circolare n. 227 del 17 novembre 1997.

Contabilizzazione dei contributi e dei versamenti

Per la rilevazione contabile sono stati istituiti i seguenti conti:

  • GPA 29/60, per l’imputazione dei contributi sindacali di pertinenza UNTIA trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
  • GPA 18/60, per la rilevazione del debito verso UNTIA, in contropartita del conto esistente GPA 35/42.

Le spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali, nonché il relativo valore aggiunto, devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.

L’allegato 2 introduce infatti la variazione al piano dei conti con la denominazione completa e abbreviata dei conti GPA 18/60 e GPA 29/60, specificamente riferiti ai contributi sindacali sull’indennità di disoccupazione dei lavoratori agricoli ai sensi dell’art. 2 della legge n. 852/1973.

Versamento delle somme all’UNTIA

L’INPS deve versare all’UNTIA l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, al netto delle spese di cui all’art. 7 della convenzione e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono essere effettuati entro la fine del mese successivo a quello di pagamento.

La circolare specifica che tali versamenti, da addebitare al conto GPA 18/60, devono avvenire con bonifico bancario intestato all’Unione Titolari Imprese Agricole con l’aggiunta della sigla UNTIA, sul conto corrente bancario n. 21982/00 acceso presso il Credito Italiano, Roma Agenzia 6, Largo Torre Argentina, ABI 02008, CAB 03206.

Documentazione trasmessa all’Associazione

L’INPS deve inviare all’UNTIA nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei dati anagrafici e dell’importo trattenuto.

Spese di esazione e oneri accessori

Le spese del servizio di esazione sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei costi effettivi determinati dagli uffici competenti. La convenzione prevede inoltre che ogni eventuale onere, anche fiscale, inerente all’accordo sia a carico dell’organizzazione sindacale stipulante.

La circolare ricorda che il costo del servizio di esazione era già stato oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1245 del 16 settembre 1997.

Responsabilità per revoche, controversie e irregolarità

In caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale trattenute sulla prestazione.

La convenzione esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’Associazione deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata e risarcire l’INPS per eventuali effetti negativi derivanti dalle controversie stesse. È inoltre previsto il rimborso, su semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o l’applicazione della convenzione.

Durata, rinnovo e disdetta della convenzione

La convenzione ha efficacia dalla data della stipula e durata annuale. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro il 30 giugno, ossia almeno sei mesi prima della scadenza.

È prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora, nel corso dell’esecuzione, si renda necessaria l’introduzione di aggiunte o modifiche. Se interviene una pronuncia della magistratura che escluda per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli la possibilità di stipulare con l’INPS convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta ha effetto immediato.

Domicilio delle parti e dati identificativi dell’UNTIA

Ai fini dell’applicazione dell’accordo, le parti eleggono domicilio presso:

  • INPS, Via Ciro il Grande 21, Roma;
  • Segreteria Nazionale UNTIA, Corso Vittorio Emanuele II 326, Roma.

La circolare indica anche il codice fiscale dell’UNTIA, pari a 96325110581, e richiede che nella gestione delle trattenute la denominazione dell’Unione sia accompagnata dalla sigla UNTIA.

Punti principali

Sottoscrizione della convenzione e ambito applicativo

L’INPS e l’Unione Nazionale Titolari Imprese Agricole (UNTIA) hanno stipulato il 31 marzo 1999 una convenzione per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative dovute dagli iscritti all’Unione e trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 852/1973.

Requisiti e controlli sulle deleghe

La circolare richiama l’art. 2 della convenzione, che disciplina la validità della delega. Le SAP devono verificare che le deleghe rispettino tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti nel modulo Prest-Agr. 21 T.P. Sulla delega per le trattenute sindacali deve essere indicata la sigla UNTIA.

Contabilizzazione e conti istituiti

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 29/60, per i contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola di pertinenza UNTIA, e GPA 18/60, per il debito verso UNTIA in contropartita del conto GPA 35/42. Le spese del servizio di esazione e il relativo IVA devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.

Importo della quota e versamenti

Per ciascuna quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola è dovuta la somma di lire 937,05, come già comunicato con circolare n. 227 del 17 novembre 1997. I versamenti all’Associazione devono avvenire con periodicità mensile, entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, mediante bonifico sul conto bancario indicato dall’UNTIA.

Contenuto della convenzione e responsabilità

La convenzione stabilisce che la delega deve essere presentata con la domanda di prestazione, vale per l’anno cui si riferisce la prestazione, e non è considerata se pervenuta dopo la domanda. L’UNTIA deve rimborsare le somme indebitamente ricevute in caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione. L’INPS è sollevato da responsabilità nei rapporti tra iscritti e organizzazione sindacale; l’Associazione si assume anche eventuali oneri e spese derivanti da controversie.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità annuale dalla data di stipula ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta con raccomandata A/R da inviare entro il 30 giugno, almeno sei mesi prima della scadenza. È prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti e la disdetta ha effetto immediato in caso di pronuncia della magistratura che escluda la possibilità di stipulare tali convenzioni.

Dati bancari e riferimenti dell’Associazione

Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente n. 21982/00 acceso presso il Credito Italiano, Roma Agenzia 6, Largo Torre Argentina, ABI 02008, CAB 03206, intestato all’Unione Titolari Imprese Agricole con l’aggiunta della sigla UNTIA. Il codice fiscale dell’Unione è 96325110581.

Aggiornamento del piano dei conti

L’allegato 2 dispone la variazione del piano dei conti con l’istituzione di GPA 18/60 e GPA 29/60, rispettivamente per il debito verso UNTIA e per i contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione dei lavoratori agricoli ai sensi dell’art. 2 della legge n. 852/1973.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.