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Circolare

Circolare numero 80 del 7-4-1999

Retribuzioni da prendere a riferimento per l’erogazione nell’anno 1999 delle prestazioni di malattia, maternità e tbc per: Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art, 4. Lavoratori agricoli a tempo determinato. Lavoratori domestici (solo maternità). Lavoratrici autonome (solo maternità).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica gli importi giornalieri da assumere a base per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nel 1999. Le indicazioni sono differenziate per categorie di lavoratori: soci di società ed enti cooperativi, lavoratori agricoli a tempo determinato, addetti ai servizi domestici e familiari, coltivatrici dirette/mezzadre/colone e lavoratrici autonome del commercio e dell’artigianato. Sono inoltre richiamate regole specifiche di decorrenza e l’osservazione che, per la tubercolosi, i criteri indicati valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza.

Importi giornalieri per la liquidazione di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi per periodi di paga dell’anno 1999

Importi giornalieri per prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi nel 1999

La circolare individua gli importi giornalieri e le regole di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi quando gli eventi indennizzabili si collocano in periodi di paga compresi nell’anno 1999. Le indicazioni sono differenziate per categoria di lavoratori e richiedono, in alcuni casi, integrazioni rispetto a prestazioni già liquidate con parametri precedenti.

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4, la circolare stabilisce che i trattamenti previdenziali di malattia, maternità e tubercolosi relativi a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga inclusi nel 1999 debbano essere liquidati sulla misura percentuale prevista applicando la base giornaliera di L. 37.470 (E. 19,35).

La decorrenza operativa è fissata per gli eventi insorti dal 1° febbraio 1999, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato nel mese di gennaio 1999. Le Sedi devono informare le società e gli enti cooperativi interessati e provvedere alle necessarie integrazioni per le prestazioni eventualmente già liquidate con misure diverse.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, anche per il 1999 continua ad applicarsi il salario medio convenzionale già rilevato nel 1995, come richiamato dalla circolare n. 242 del 28 novembre 1997 e dai decreti ministeriali pubblicati nel 1996.

La circolare precisa però che, dal 1° gennaio 1998, tali salari convenzionali operano soltanto se, nella provincia interessata, il contratto collettivo provinciale ha fissato per la qualifica del lavoratore una retribuzione superiore a quella convenzionale. In tale ipotesi, ai fini della liquidazione delle prestazioni, deve essere utilizzata la retribuzione effettiva anziché quella convenzionale.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Per gli addetti ai servizi domestici e familiari, compresi i lavoratori extracomunitari, ai fini della determinazione delle prestazioni di maternità relative a retribuzioni dell’anno 1999, devono essere assunte le seguenti retribuzioni convenzionali, valide dal 1° gennaio 1999:

  • L. 9.870 (E. 5,10) per retribuzioni orarie effettive fino a L. 11.110 (E. 5,74);
  • L. 11.110 (E. 5,74) per retribuzioni orarie effettive da L. 11.111 fino a L. 13.570 (E. 7,01);
  • L. 13.570 (E. 7,01) per retribuzioni orarie effettive oltre L. 13.570 (E. 7,01);
  • L. 7.170 (E. 3,70) per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

La circolare chiarisce espressamente che tali retribuzioni convenzionali non si applicano all’indennità giornaliera antitubercolare, che resta corrisposta in misura fissa.

Coltivatrici dirette, mezzadre e colone; lavoratrici autonome del commercio e dell’artigianato

Per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone il cui parto avvenga nell’anno 1999, anche quando il periodo indennizzabile ante partum sia iniziato nel 1998, e per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione degli esercenti attività commerciali o artigianali, per le quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 1999, la circolare indica i seguenti importi giornalieri:

  • L. 58.950 (E. 30,45) per coltivatrici dirette, colone e mezzadre, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1998 per gli operai agricoli a tempo indeterminato;
  • L. 60.070 (E. 31,02) per le lavoratrici autonome artigiane, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1999 per la qualifica di impiegato dell’artigianato;
  • L. 52.640 (E. 27,19) per le lavoratrici autonome esercenti attività commerciali, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1999 per la qualifica di impiegato del commercio.

Assicurazione tubercolosi e limitazioni di applicazione

In nota, la circolare precisa che, con riferimento all’indennità dell’assicurazione tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza. Viene inoltre richiamato il precedente criterio applicativo basato sulla legge n. 537/1981, evidenziando che il "minimo dei minimi" derivante dalla legge n. 863/1984 risulta inferiore (L. 37.086, pari a E. 19,15).

Punti principali

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4, le prestazioni di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga inclusi nel 1999 devono essere liquidate sulla base di L. 37.470 (E. 19,35). La decorrenza indicata è dal 1° febbraio 1999, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato nel mese di gennaio 1999. Le Sedi devono informare le società e gli enti cooperativi interessati e disporre le eventuali integrazioni per prestazioni già liquidate con misure precedenti.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per il 1999 il salario medio convenzionale da usare per il pagamento delle prestazioni economiche ai lavoratori agricoli a tempo determinato corrisponde a quello rilevato nel 1995, come già chiarito in precedenti istruzioni. Dal 1° gennaio 1998 tali salari convenzionali si applicano solo se, nella provincia interessata, il contratto collettivo provinciale prevede per la qualifica del lavoratore una retribuzione superiore; in tal caso occorre prendere a riferimento la retribuzione effettiva.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Per la determinazione delle prestazioni di maternità sulla base di retribuzioni dell’anno 1999, si applicano retribuzioni convenzionali valide dal 1° gennaio 1999: L. 9.870 fino a retribuzioni orarie effettive di L. 11.110; L. 11.110 da L. 11.111 a L. 13.570; L. 13.570 oltre L. 13.570; L. 7.170 per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali. Tali retribuzioni convenzionali non rilevano invece per l’indennità giornaliera antitubercolare, che resta a misura fissa.

Coltivatrici dirette, mezzadre e colone; lavoratrici autonome

Per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone il cui parto avvenga nel 1999, anche se il periodo ante partum è iniziato nel 1998, e per le lavoratrici autonome del commercio e dell’artigianato con periodo indennizzabile iniziato nel 1999, devono essere assunti specifici importi giornalieri: L. 58.950 per coltivatrici dirette, colone e mezzadre; L. 60.070 per le lavoratrici autonome artigiane; L. 52.640 per le lavoratrici autonome esercenti attività commerciali. Gli importi sono collegati ai limiti minimi di retribuzione giornaliera richiamati nella circolare.

Assicurazione tubercolosi

Viene precisato che, per l’indennità dell’assicurazione tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza. La nota richiama inoltre l’applicazione del meccanismo della legge n. 537/1981, poiché il "minimo dei minimi" risultante dal criterio della legge n. 863/1984 è inferiore.

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