Cassazione Penale, Sentenza n. 35834/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari del 10/04/2025 che aveva ammesso Vincenzo Russo alla semiliberta per svolgere attivita di vendita di frutta e verdura e per ausilio all'esercizio familiare. Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., affermando che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le informazioni investigative e i pareri (Procure di Catania e Caltanissetta, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo) dai quali emergerebbe l'attualita di collegamenti del Russo con la criminalita organizzata, tramite familiari e il figlio, e quindi la sussistenza dell'ostativita ai benefici prevista dall'art. 4-bis O.p.
La decisione
Il ricorso del Procuratore generale e stato dichiarato infondato. La Corte di legittimita ha confermato che, per il detenuto condannato per fatti commessi entro il 24/10/1991, deve trovare applicazione la versione dell'art. 4-bis O.p. piu favorevole vigente nel 1991, escludendo l'applicazione retroattiva delle modifiche piu severe introdotte successivamente. Alla luce di tale criterio intertemporale il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente limitato l'istruttoria alla acquisizione di elementi idonei a escludere l'attualita di collegamenti con la criminalita organizzata, mediante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Corte ha ritenuto motivata e razionale la valutazione del Tribunale che, pur avendo preso in considerazione i pareri contrari e le note investigative, non ha riscontrato elementi concreti e specifici comprovanti collegamenti attuali del Russo con i clan (assenza di coinvolgimento diretto nelle operazioni investigative indicate, assenza di redditi ingiustificati del nucleo familiare, buona condotta carceraria e uso regolare di permessi premio). Pertanto l'ammissione alla semiliberta e stata confermata.
Norme richiamate
art. 4-bis Ord. pen.
versione di cui al d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
Per il detenuto detenuto dal 24/10/1991 per reati riconducibili al 416-bis, si applica la versione piu favorevole del 1991: per accedere alla semiliberta era sufficiente acquisire elementi che escludessero l'attualita di collegamenti con la criminalita organizzata mediante richiesta al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
art. 50 Ord. pen.
Norma richiamata in relazione alla disciplina dei benefici penitenziari; interpretata nel contesto della valutazione del quadro normativo applicabile al tempo del reato
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per Cassazione invocati dal Procuratore generale (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate
art. 25, comma secondo Cost.
Applicato secondo la lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 32/2020): non e consentita l'applicazione retroattiva di norme che aggravino il trattamento rispetto a quanto ragionevolmente prevedibile al momento del reato; dunque le modifiche che rendono piu severo l'accesso ai benefici non possono essere estese ai fatti anteriori se producono un trattamento piu gravoso
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199
Rappresenta la novella piu recente che ha inasprito i requisiti per l'accesso ai benefici; la Corte ha stabilito che tali novita non si applicano retroattivamente se risultano piu gravose rispetto alla disciplina vigente al tempo del reato
Giurisprudenza citata
Sez. 1, n. 3427 del 20/09/1993; Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006; Sez. 4, n. 13207 del 27/01/2022; Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020
Richiami dottrinali e giurisprudenziali impiegati per fondare il principio intertemporale e il divieto di retroattivita peggiorativa; confermano la necessita di applicare la disciplina complessivamente piu favorevole al caso concreto
Massime di principio
- Quando una modifica normativa successiva rende piu gravoso l'accesso a benefici penitenziari, non puo essere applicata retroattivamente se conduce a un trattamento piu severo rispetto a quanto era ragionevolmente prevedibile alla data del reato (principio tempus regit actum e art. 25 Cost.).
- Per detenuti condannati per fatti anteriori a una novella piu restrittiva, il giudice deve applicare la disciplina complessivamente piu favorevole e non puo 'combinare' disposizioni di epoche diverse per creare una terza disciplina piu sfavorevole.
- In tema di art. 4-bis, la valutazione sull'eventuale ostativita ai benefici penitenziari richiede elementi concreti e specifici che attestino collegamenti attuali con la criminalita organizzata; pareri generici o riferimenti non circostanziati a familiari inseriti in ambienti mafiosi non sono automaticamente idonei a escludere i benefici.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalita nella valutazione prognostica del reinserimento e della assenza di collegamenti criminali: la Cassazione non sostituisce una valutazione di merito correttamente motivata e fondata su elementi probatori.
- Nelle istruttorie per semiliberta e benefici extra-moenia va considerato il comportamento carcerario, la regolarita dei permessi e l'assenza di fonti di reddito ingiustificate nel nucleo familiare come indici importanti in senso favorevole.
- Per la verifica dell'attualita di collegamenti con la criminalita organizzata, ai sensi del regime piu favorevole, e prevista la richiesta di informazioni tramite il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente e l'acquisizione di relazioni delle Procure; tali elementi devono pero essere concreti e specifici per impedire i benefici.
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