Cassazione Penale, Sentenza n. 37234/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) censura per mancata applicazione dell'art. 344-bis c.p.p. ai fatti anteriori al 10/01/2020 per violazione di varie garanzie costituzionali e convenzionali; 2) contestazione del rigetto della rinnovazione dell'istruttoria e del giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, con riferimento a una presunta crisi aziendale che avrebbe reso inesigibile l'obbligo tributario; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per un'evasione che si sarebbe discostata dalla soglia di punibilità per circa il 10%; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche e richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il fatto contestato: omessa o infedele dichiarazione (art. 4 D.lgs. 74/2000) da parte di Guglielminetti quale legale rappresentante della "Pan di Montagna s.r.l.", con elementi attivi indicati inferiori al reale per oltre 628.000 euro e imposta IRES evasa pari a 172.843 euro, commesso a Tornolo il 22/09/2014 (anno d'imposta 2013).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la motivazione delle Corti di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ritenendo inconcludente la linea difensiva basata sulla crisi di impresa (assenza di adeguata allegazione e prova dell'impossibilità di adempiere e dell'esaurimento di misure alternative). Ha escluso la configurabilità della particolare tenuità alla luce dell'entità dell'imposta evasa (172.843 euro, superiore alla soglia di 150.000 euro per oltre 22.000 euro) e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in base alla motivazione di merito. Sul punto della retroattività dell'art. 344-bis c.p.p. ha confermato la legittimità della limitazione temporale decisa dal legislatore come scelta discrezionale e coerente con la riforma. Quanto alla prescrizione, ha richiamato l'aumento di un terzo dei termini per i delitti tributari (art. 17, comma 1-bis, D.lgs. 74/2000) e ha stabilito che il reato del 22/09/2014 non è ancora prescritto (termine previsto 22/09/2024). Sono state confermate la condanna (pena: anni 1 e mesi 6 di reclusione con benefici di legge) e le statuizioni di merito; condanna delle spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 4 D.lgs. n. 74/2000
Norma che punisce l'infedeltà delle dichiarazioni fiscali; la Corte l'ha applicata ritenendo provata la dichiarazione infedele della società e la volontà del rappresentante di evadere l'imposta.
art. 344-bis c.p.p. (introdotto dall'art. 2, comma 2, legge 7/9/2021, n.134)
Disposizione sulle cause di improcedibilità per la durata del giudizio d'appello; la Corte ha ritenuto legittima la sua applicazione limitata ai reati commessi da data successiva al 1° gennaio 2020, come scelta discrezionale del legislatore non contrastante con principi costituzionali.
art. 45 cod. pen.
Norma sulla causa di non imputabilità per evento fortuito/forza maggiore; la Corte ha richiamato che l'eccezione è allegazione a carico dell'imputato con prova che tutte le misure alternative siano state tentate e che, nel reato dichiarativo, la crisi di impresa difficilmente esclude la responsabilità senza prove stringenti.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che l'importo dell'imposta evasa (172.843 euro) supera in modo significativo la soglia di punibilità (150.000 euro) e pertanto osti l'applicazione della causa.
art. 17, comma 1-bis D.lgs. n. 74/2000 (introdotto dall'art. 2, comma 36-vicies e segg. del d.l. n. 138/2011, conv. L. n. 148/2011)
Prevede l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione per i delitti tributari; la Corte l'ha applicata per calcolare il termine massimo di prescrizione (fissando la scadenza al 22/09/2024 per i fatti del 2014).
art. 157 e ss. cod. pen.
Norme sui termini di prescrizione e loro computo; richiamate per il calcolo del termine esteso di prescrizione per i reati tributari.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che il giudice del merito può motivare sulla base degli elementi ritenuti prevalenti e che la valutazione è in genere insindacabile in Cassazione se motivata.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
Riforma menzionata quale contesto normativo (sospensione della prescrizione nei giudizi di impugnazione) che giustifica, secondo la Corte, la gradualità dell'applicazione di altre riforme processuali come l'art. 344-bis c.p.p.
Massime di principio
- Le norme processuali che introducono cause di improcedibilità o limiti temporali possono essere applicate limitatamente per scelta del legislatore; le censure di incostituzionalità per retroattività richiedono dimostrare un vizio di ragionevolezza non corretto dalla giustificazione legislativa.
- Nei reati dichiarativi tributari (infedeltà dichiarativa) la crisi aziendale o la mancanza di liquidità difficilmente esonerano dalla responsabilità penale a meno che l'imputato non allegi e provi concretamente l'impossibilità assoluta di adempiere e l'esaurimento di tutte le misure possibili per reperire le somme dovute.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è configurabile quando l'entità dell'illecito supera in misura significativa la soglia di punibilità prevista per i reati fiscali; occorre valutare l'insieme dei parametri e non solo la vicinanza numerica alla soglia.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito e la Cassazione controlla solo la correttezza logico-giuridica della motivazione; l'assenza di elementi positivi di personalità o di fatto può legittimamente condurre al loro diniego.
- Per i delitti tributari va ricordata l'estensione di un terzo dei termini di prescrizione: il calcolo della prescrizione deve tener conto di tale aumento e dei parametri del codice penale; prima di invocare l'estinzione per prescrizione è necessario verificare il termine concreto di estinzione.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: va chiesta solo se la decisione non può essere presa allo stato degli atti e la Corte di merito deve motivare adeguatamente l'eventuale rifiuto.
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