Cassazione Civile, Ordinanza n. 25225/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una domanda di una società proprietaria di un fondo confinante volta a ottenere l'arretramento del fabbricato di proprietà dell'altra società, realizzato mediante sopraelevazione, per il rispetto delle distanze legali. La controparte si era difesa chiedendo anche l'accertamento dell'usucapione di una servitù di veduta a carico del fondo dell'attrice, così da mantenere le aperture esistenti. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale ritenendo l'intervento qualificabile come recupero di sottotetto e quindi non soggetto alle distanze invocate, e aveva accolto in parte la riconvenzionale sull'usucapione della servitù di veduta. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l'altezza media ponderale richiesta dalla normativa regionale fosse un limite minimo e che, nel caso concreto, fosse stato rispettato. In cassazione la società ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 63 della legge Regione Lombardia n. 12 del 2005, sostenendo che l'opera non potesse essere qualificata come recupero di sottotetto per difetto dei requisiti dimensionali e dovesse quindi essere considerata nuova costruzione soggetta alle distanze legali; 2) violazione degli artt. 2697 e 1158 c.c., contestando l'accertamento dell'usucapione della servitù di veduta per mancanza di prova della permanenza delle aperture dopo il 1939; 3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., censurando la qualificazione delle aperture come vedute anziché luci e sostenendo che la presenza di inferriate e la chiusura delle aperture avrebbero impedito l'esercizio della veduta e interrotto il decorso usucapivo. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, osservando che il limite di altezza previsto dalla legge regionale è un requisito minimo funzionale alla vivibilità del sottotetto, che le censure di merito miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e che la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi di apparenza o illogicità.
Norme richiamate
art. 63 L.R. Lombardia n. 12 del 2005
Il parametro di altezza media ponderale previsto per il recupero abitativo dei sottotetti è inteso come limite minimo, non massimo, funzionale a garantire abitabilità e vivibilità degli ambienti.
art. 2967 c.c.
La sentenza lo richiama in relazione alla ripartizione dell'onere della prova, ma le censure sono dichiarate inammissibili perché tendono a sollecitare un riesame del merito.
art. 1158 c.c.
L'usucapione della servitù di veduta è stata ritenuta maturata sulla base dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 1146 c.c.
È stata richiamata l'accessione nel possesso, rilevante ai fini del computo del possesso utile all'usucapione della servitù anche in capo al successore a titolo particolare.
art. 115 c.p.c.
La censura relativa alla qualificazione delle aperture è stata ritenuta inammissibile perché, in sostanza, mirava a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri formali dei motivi di ricorso invocati dalla ricorrente per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di recupero abitativo dei sottotetti, il requisito di altezza previsto dalla normativa regionale va letto in funzione della finalità di rendere l'ambiente abitabile e vivibile; pertanto, il dato numerico costituisce un limite minimo e non un tetto massimo dell'intervento.
- Quando il giudice di merito accerta, con motivazione logica e non apparente, l'esistenza di aperture idonee all'esercizio della servitù e la maturazione dell'usucapione, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- L'accessione del possesso consente al successore a titolo particolare di avvalersi del possesso utile maturato dal dante causa ai fini dell'usucapione della servitù, anche se il diritto non sia espressamente menzionato nel titolo traslativo.
- Una volta accertata l'usucapione di una servitù in un momento anteriore al trasferimento del bene, non è necessario verificare la condotta del successivo acquirente ai fini dell'acquisto del diritto; l'eventuale mutamento materiale delle aperture non vale di per sé a far venir meno il diritto, occorrendo il decorso del termine per l'estinzione per non uso.
- Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio alla ricostruzione compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione, perché non denunciano un vizio di legittimità ma sollecitano un riesame del fatto.
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