Sentenza n. 1332/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’accoglimento delle seguenti domande Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come un rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione di procedere al rilascio a favore della Società ricorrente di titolo concessorio ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nel quale sia espressamente previsto che, allo scadere della durata convenzionale o legale del rapporto, il suo rinnovo senza soluzione di continuità; 3) in ipotesi, ACCERTARE il diritto al serio ristoro delle utilità economiche correlate alla titolarità della concessione demaniale marittima che saranno ex art. 49 cod. nav. perdute allo spirare del corrente periodo transitorio; 4) in ipotesi, ACCERTARE la misura di tale indennizzo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Bar Enzo di Montebelli Marinella S.a.s. il 14/3/2024: - della Deliberazione della Giunta del Comune di Riccione n. 275 del 14 dicembre 2023 (doc. n. 13), pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Riccione a far data dal 18 dicembre 2023, recante ad oggetto «LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E PER L'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 E DELLE DECISIONI N° 17/2021 E N° 18/2021 DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO»; - nonché ogni atto presupposto e/o applicativo della Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 14 dicembre 2023; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ BAR ENZO DI MONTEBELLI MARINELLA S.A.S. il 17\4\2025 : PER L’ANNULLAMENTO PER QUANTO DI RAGIONE - della Deliberazione della Giunta del Comune di Riccione 529 del 23 dicembre 2024, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Riccione a far data dall’8 gennaio 2025, recante ad oggetto «LINEE DI INDIRIZZO IN PROSECUZIONE DELLE INDICAZIONI DETTATE CON LA DELIBERAZIONE 275/2023 IN MERITO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E PER L’APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2024, N. 131 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 NOVEMBRE 2024, N. 166» (doc. n. 13); - nonché ogni atto presupposto e/o applicativo della Delibera di Giunta Comunale n. 529/2024; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indirizzo del Comune di Riccione relativi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e all'applicazione della l. n. 118/2022 e successive modifiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, ha impugnato gli atti di indirizzo comunali del 2023 e del 2024, chiedendone l'annullamento e domandando, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea o rimessione alla Corte costituzionale, l'accertamento dell'inapplicabilità al rapporto concessorio dei principi di trasparenza e concorrenza affermati dalla giurisprudenza europea, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, l. n. 118/2022, come modificato, e dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. La ricorrente ha inoltre chiesto la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità. In via subordinata, aveva domandato l'accertamento del diritto a un ristoro economico per le utilità perdute ai sensi dell'art. 49 cod. nav. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 24 aprile 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che, fino al momento della trattenuta della causa in decisione, la parte dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione impone al giudice di prenderne atto, non potendo quest'ultimo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Non sono state quindi esaminate le questioni sostanziali, europee e costituzionali prospettate. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, considerando l'adesione del Comune, la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 49 cod. nav.
Richiamato dalla ricorrente quale base della domanda subordinata di ristoro per le utilità economiche asseritamente perdute; la relativa questione non è stata esaminata.
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
Richiamato nelle domande della ricorrente quale fondamento dei poteri conformativi e di condanna richiesti; non applicato nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa tempestivamente dalla parte ricorrente impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che il giudice possa procedere d'ufficio alla valutazione dell'interesse o sostituirsi alla parte.
- La sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame delle questioni sostanziali e delle domande connesse, comprese quelle di rinvio pregiudiziale o di rimessione prospettate nel ricorso.
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