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Sentenza

Sentenza n. 3979/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, nella parte relativa all’aggregazione di un istituto comprensivo di un comune montano con un istituto di altro comune e alla conseguente soppressione della relativa autonomia scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Lazio ha appellato la sentenza del TAR, deducendo anzitutto la carenza di interesse concreto e attuale dei Comuni ricorrenti e l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in violazione dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 100 c.p.c. La Regione ha sostenuto che il dimensionamento scolastico incide esclusivamente sull’assetto organizzativo delle autonomie scolastiche, spostando la sede della dirigenza e degli uffici di segreteria, senza modificare i plessi, l’offerta formativa, la continuità didattica o la fruizione logistica del servizio. Gli appellati hanno invece rappresentato che la soppressione dell’autonomia dell’istituto costituiva un mutamento inatteso e pregiudizievole per la comunità locale, anche in ragione della qualificazione montana del Comune, della distanza dalla nuova sede principale, della possibile formazione di pluriclassi e della perdita delle tutele proprie delle scuole di montagna. Il TAR aveva ritenuto illegittimo il piano per violazione dei criteri statali e regionali di salvaguardia delle specificità dei Comuni montani e per difetto di motivazione, avendo la Regione rinviato per relationem alla proposta della Città metropolitana, anch’essa ritenuta non adeguatamente motivata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello e, assorbiti gli ulteriori motivi, ha riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso originario. Il Collegio ha ritenuto insussistente un interesse concreto e attuale dei Comuni all’annullamento del piano, poiché la misura di dimensionamento riguarda esclusivamente l’organizzazione amministrativa e dirigenziale delle autonomie scolastiche e non incide sulla permanenza dei plessi, sull’offerta formativa, sulla continuità didattica o sulla collocazione delle sedi di insegnamento. Le dedotte conseguenze pregiudizievoli — formazione di pluriclassi, compromissione dell’offerta formativa, vanificazione del ruolo dell’istituto nel contrasto alla dispersione scolastica, perdita delle garanzie per i Comuni montani e dei finanziamenti — sono state ritenute ipotetiche, indirette o prive di adeguata prova quanto alla loro effettiva verificazione e al nesso causale con il piano regionale. La formazione delle classi e la determinazione degli organici appartengono infatti alla competenza dell’amministrazione scolastica statale e non possono essere automaticamente imputate al dimensionamento regionale. Il piano è stato inoltre ricondotto a un quadro normativo statale vincolante, volto alla riduzione delle autonomie scolastiche, e a un bilanciamento tra contenimento del numero delle autonomie e salvaguardia delle specificità territoriali. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato dalla Regione in relazione all’inammissibilità del ricorso di primo grado; la decisione valorizza, in collegamento con l’art. 100 c.p.c., la necessità di un interesse concreto e attuale ad agire.

  • art. 100 c.p.c.

    Fondamento processuale dell’interesse ad agire, ritenuto insussistente per la mancanza di una lesione concreta e attuale derivante dal dimensionamento scolastico.

  • art. 19, comma 5-quater, d.l. 98/2011

    Disciplina la determinazione triennale dei criteri per il contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la relativa ripartizione regionale.

  • art. 19, comma 5-quinquies, d.l. 98/2011

    Prevede i criteri applicabili per la definizione del contingente delle autonomie scolastiche in assenza dell’accordo in Conferenza unificata.

  • art. 1, comma 557, l. 197/2022

    Ha introdotto il comma 5-quinquies nell’art. 19 del d.l. 98/2011, con efficacia dal 1° gennaio 2023.

  • d.m. n. 127 del 30 giugno 2023

    Ha definito per il triennio 2024/2025-2026/2027 il contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, assegnando alla Regione Lazio contingenti decrescenti nei tre anni.

  • art. 138, comma 1, lett. b), d.lgs. 112/1998

    Indicato quale base normativa per l’adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica.

  • art. 153, comma 2, comma 3, lett. b), l.r. Lazio 14/1999

    Richiamato quale fondamento regionale del piano di dimensionamento scolastico.

  • art. 19 l.r. Lazio 14/1999

    Consente alla Giunta regionale di procedere direttamente al dimensionamento quando i piani provinciali o metropolitani non risultino sufficienti rispetto agli obiettivi stabiliti.

  • DGR Lazio n. 605/2024

    Contiene le linee guida regionali per la programmazione della rete scolastica per l’anno 2025/2026, comprese indicazioni sulla considerazione delle specificità territoriali e sulla salvaguardia dei presìdi nei Comuni montani.

  • art. 49 Statuto della Regione Lazio

    Richiamato quale ulteriore fondamento del potere regionale di procedere al dimensionamento.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato dal Consiglio di Stato ai fini della motivazione mediante riferimento a un precedente conforme.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un atto di dimensionamento della rete scolastica è ammissibile solo se il ricorrente dimostra una lesione concreta, attuale e causalmente riconducibile all’atto impugnato; la mera soppressione dell’autonomia scolastica, in quanto misura organizzativa riguardante la dirigenza e gli uffici amministrativi, non è di per sé sufficiente.
  • Il dimensionamento della rete scolastica, quando non incide sulla permanenza dei plessi, sulla collocazione delle sedi didattiche, sulla continuità dell’insegnamento o sull’offerta formativa, non determina automaticamente un pregiudizio per gli utenti o per la comunità territoriale interessata.
  • La formazione delle classi e la determinazione degli organici scolastici, appartenendo alla competenza dell’amministrazione scolastica statale, non possono essere automaticamente imputate a un piano regionale di dimensionamento; il nesso causale deve essere specificamente dimostrato.
  • La deduzione della qualificazione montana del Comune, della centralità dell’istituto scolastico o del suo ruolo nel contrasto alla dispersione non dimostra, senza prova di effetti concreti sull’offerta formativa o sulla fruizione del servizio, l’interesse attuale all’annullamento del piano di dimensionamento.
  • Nel valutare la legittimità del dimensionamento scolastico occorre considerare il quadro normativo statale che impone la riduzione delle autonomie e il bilanciamento operato dall’amministrazione tra esigenze organizzative generali e salvaguardia delle specificità territoriali.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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